Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18575 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11260-2013 proposto da:

G.V. (OMISSIS), elettivamente omiciliato in ROMA, VIA PIAVE

52, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE AUGELLO;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore, PREFETTURA Uff. Territoriale del Governo di Caltanissetta

in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 997/2012 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositata il 17/12/2012;

preliminarmente il Presidente fa presente che il collegio sarà

composto con la presenza del Dott. CAVALLARI Dario in sostituzione

del Dott. GRASSO Giuseppe;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e

per l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– G.V. impugnò dinanzi al Giudice di pace di Sommatino la cartella esattoriale a lui notificata dall’agente per la riscossione Serit Sicilia s.p.a., relativa a sanzioni amministrative irrogategli dalla Prefettura di Caltanissetta;

– il primo giudice accolse l’opposizione e annullò la cartella esattoriale impugnata, ma il Tribunale di Caltanissetta – accogliendo l’appello proposto dalla Serit Sicilia – annullò la sentenza di primo grado e rigettò l’opposizione;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre G.V. sulla base di quattro motivi;

– la Serit Sicilia s.p.a. e la Prefettura di Caltanissetta non hanno svolto attività difensiva;

– il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Caltanissetta presso la locale Avvocatura distrettuale dello Stato;

– tale notifica è nulla, alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, dovendo in tal caso la Corte ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (da ultimo Cass., Sez. U, n. 608 del 15/01/2015; Sez. 2, n. 22079 del 17/10/2014);

– la nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio (anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c.) dell’amministrazione rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass., Sez. 6 1, n. 22767 del 04/10/2013; Sez. 3, n. 9411 del 27/04/2011);

– non avendo il ricorrente provveduto di propria iniziativa, alla rinnovazione della notificazione, deve essere, pertanto, ordinata, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Caltanissetta presso l’Avvocatura generale dello Stato.

PQM

 

dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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