Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18575 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18575 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29321/2016 R.G. proposto da
Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.I., rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Michele Paoletti e Raffaele Sperati, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Mazzini, n. 88;
– ricorrente contro
Episail s.a.s. di Luca Epis & C.;
– intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 3444/2016,
pubblicata il 30 maggio 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2018

Data pubblicazione: 13/07/2018

dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1. Episail s.a.s. di Luca Epis & C. convenne in giudizio davanti al
Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, la Cattolica
Assicurazioni S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento

aveva interessato un’imbarcazione di proprietà di essa istante, in
misura

pari

al valore commerciale della stessa

(attesa

l’antieconomicità dei costi di riparazione), come consentito dall’art. 15
delle condizioni di polizza per il caso di abbandono dell’imbarcazione
stessa: ipotesi che invece la compagnia negava sussistere per non
essere

stata

effettuata

rituale

dichiarazione

d’abbandono

dell’imbarcazione notificata a mezzo ufficiale giudiziario, ma essendo
stata questa comunicata a mezzo di raccomandata.
In corso di causa veniva chiesta ed emessa ordinanza ex art. 186bis cod. proc. civ. per il pagamento della somma non contestata di C
63.800; quindi il tribunale pronunciava sentenza con la quale,
confermata la predetta ordinanza, condannava la convenuta al
pagamento dell’ulteriore somma di C 700.
2.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma,

parzialmente accogliendo l’appello dell’assicurata, ha condannato
l’appellata al pagamento, in favore della stessa, dell’ulteriore somma
di C 8.328,00, già rivalutata, oltre interessi.
Ha infatti ritenuto che i requisiti di forma e l’obbligo di notifica a
mezzo ufficiale giudiziario della dichiarazione di abbandono, imposti
dall’art. 543 cod. nav. nel caso in cui questo abbia ad oggetto una
«nave», non potessero ritenersi applicabili con riferimento alla unità
di diporto in questione, in ragione della non riconducibilità della
stessa al concetto di «nave» presupposto dalla norma codicistica.
3. Avverso tale decisione la Società Cattolica di Assicurazione
Coop. a r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo.

2

dell’indennizzo dovuto a seguito del sinistro che, in data 25/8/2004,

Episail s.a.s. non svolge difese nella presente sede.
La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato in diritto
1.

Con l’unico motivo di ricorso la Società Cattolica di

Assicurazione Coop. a r.l. denuncia violazione e/o falsa applicazione

171 (c.d. codice della nautica da diporto).
Rileva che la regula iuris applicata alla fattispecie dal giudice di
merito, secondo cui «in mancanza di una previsione specifica
contrattuale, la dichiarazione di abbandono nell’ambito delle unità da
diporto … [ben può, n.d.r.] … essere eseguita con la semplice
spedizione di una raccomandata, o anche mezzo equipollente, valida
per tutti i tipi previsti dalla legge (navi, natanti o imbarcazioni che
siano), comunque idonea a mettere tempestivamente l’assicuratore a
conoscenza della volontà dell’assicurato di abbandonare il mezzo»,
comporta violazione dell’art. 543 cod. nav., in quanto richiamato,
anche per le unità da diporto, ove non diversamente disposto,
dall’art. 1 d.lgs. n. 171 del 2005.
Sostiene infatti che la differente disciplina, quanto alle modalità di
comunicazione dell’abbandono, discrimina da un lato la nave (il cui
abbandono deve essere dichiarato con atto pubblico ovvero con
scrittura privata autenticata dal notaio e notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario) e dall’altro le merci (il cui abbandono può essere
comunicato anche con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti),
non già, come postulato dalla Corte d’appello, la nave rispetto alle
unità da diporto, non essendo tra queste ultime riscontrabile, nell’art.
136 cod. nav., alcuna differenza ontologica, con riferimento alla loro
funzione.
2. La censura è in sé fondata, cogliendo nella sentenza impugnata
un supporto argomentativo effettivamente erroneo in diritto, ma può
solo condurre a una correzione della motivazione ex art. 384, comma
3

degli artt. 136, 540 e 543 cod. nav.; 1 e 3 d.lgs. 18 luglio 2005, n.

quattro, cod. proc. civ., risultando comunque il dispositivo corretto.
2.1. I giudici d’appello pongono, invero, a fondamento della
propria decisione una interpretazione alquanto contorta e comunque
certamente errata della norma di cui all’art. 543 cod. nav. che, come
detto, nel dettare forma e termini della dichiarazione di abbandono ai

dichiarazione abbia ad oggetto una nave oppure no.
Secondo la lettura accolta nella sentenza impugnata tale norma
farebbe riferimento alla distinzione fra «nave» e «galleggiante» posta
dall’art. 136 cod. nav..
Tale distinzione però — si afferma in sentenza — «non si attaglia
minimamente alla fattispecie in esame» posto che in essa viene in
rilievo una «unità da diporto» e si tratta di fare applicazione di «una
terminologia completamente innovativa rispetto al codice della
navigazione» in relazione alla quale «non è concepibile» una
distinzione tra navi e galleggianti («non esiste un’ipotesi di
“galleggiante” da diporto»).
2.2. La premessa da cui muove tale ragionamento non è però
condivisibile.
Una minimale lettura sistematica dell’art. 543 cod. nav., in
relazione alle disposizioni che lo precedono e di quelle in genere che
compongono il Titolo V (Delle assicurazioni) del Libro terzo (Delle
obbligazioni relative all’esercizio della navigazione) della Parte prima
(Della navigazione marittima e interna) del cod. nav. — norme tutte
che dettano discipline differenti a seconda che l’assicurazione riguardi
la nave o le merci o il nolo — rende evidente che la norma è in realtà
intesa a dettare modalità di redazione e notifica (o comunicazione)
differenti della dichiarazione di abbandono a seconda che questo
riguardi la nave (ipotesi specificamente disciplinata dall’art. 540 cod.
nav.), da un lato, o, dall’altro, le merci o il nolo (ipotesi disciplinate
rispettivamente dagli artt. 541 e 542).

4

fini del relativo indennizzo assicurativo, distingue a seconda che tale

In tale prospettiva, l’argomento centrale speso in sentenza —
secondo cui, non essendo riproducibile nell’ambito della navigazione
da diporto la distinzione (che si assume postulata dall’art. 543 cod.
nav.) tra nave e galleggiante, non sarebbe neppure applicabile la
norma che prescrive solo per le prime le dette forme e modalità di

inconsistente.
3. Il vero problema che nella specie si pone è piuttosto quello
dell’applicabilità della norma codicistica alla navigazione da diporto in
presenza di una disciplina speciale a quest’ultima dedicata, quale
dettata dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 (devesi invece considerare
erroneo il riferimento in ricorso e nella sentenza stessa al d.lgs. 18
luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto, emanato in
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, trattandosi di testo normativo entrato in
vigore il 15 settembre 2005 e non applicabile alle fattispecie anteriori
quale quella di che trattasi).
3.1. Tale problema era per vero risolto in radice dall’art. 1,
comma terzo, della citata legge n. 50 del 1971, in esso prevedendosi
che «in materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia
espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi
regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali».
Il settimo comma della medesima disposizione prevedeva poi che
«ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, dei
relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le
imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed
ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a
propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se
l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri».
In base a tale disposizione, e considerato che il precedente

redazione e notifica della dichiarazione d’abbandono — si rivela

comma quarto distingue tra navi da diporto, imbarcazioni da diporto e
natanti da diporto, solo questi ultimi non sono equiparabili alle navi ai
fini della richiamata norma di cui all’art. 543 cod. nav., derivandone
nel caso di specie che, ove essa fosse applicabile, nessun dubbio
potrebbe residuare sulla necessaria osservanza delle modalità

pacifico in causa che il sinistro ha riguardato una imbarcazione e non
un natante da diporto.
3.2. Occorre però considerare che il citato art. 1 legge n. 50 del
1971 è stato interamente sostituito, con effetto dal 29 luglio 2003,
dall’art. 1, comma 1, lett. a), legge 8 luglio 2003, n. 172, e che il
testo introdotto da tale disposizione non ha riprodotto il rinvio, sia
pure sussidiario e per quanto non specificamente disposto, alle norme
del codice della navigazione, né tantomeno alcuna equiparazione, ai
fini dell’applicazione di tali norme, tra navi e unità da diporto.
Il rinvio sussidiario alle norme del codice della navigazione, e la
stessa suindicata equiparazione tra navi e imbarcazioni da diporto,
verrà bensì reintrodotta dall’art. 1, comma terzo, d.lgs. n. 171 del
2005, il quale è però entrato in vigore, come detto, successivamente
alla fattispecie in esame, il 15 settembre 2005.
Ne discende che nella disciplina applicabile ratione temporis al
caso in esame manca una previsione quale quella richiamata dalla
odierna ricorrente a fondamento della eccepita non indennizzabilità
del dedotto evento dannoso (da abbandono dell’imbarcazione).
3.3. La decisione di merito resiste pertanto alla impugnazione
proposta, occorrendo soltanto, in questa sede, correggere la
motivazione, ai sensi dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ., nei
termini sopra esposti.
Non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede non v’è
luogo a provvedere sulle spese.
Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

6

qualificate di notifica della dichiarazione di abbandono, risultando

30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo
unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13
Così deciso il 21/6/2018
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Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

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