Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18575 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.I.A. SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI S.R.L. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell’avv. Tinelli

Giuseppe, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. 16^, n. 227, depositata il 23.1.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la contribuente, l’avv. Giuseppe Tinelli;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dr.

IANNELLI Domenico, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che la contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento notificatale il 23.9.2002, emessa in esito ad iscrizione a ruolo, avvenuta il 22 dicembre 2000, per mancato versamento di irpef ritenuta alla fonte relativa all’anno 1996, e conseguente al controllo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione resa nell’anno 1997;

– che, a fondamento del ricorso, la contribuente dedusse la decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in sede di appello dalla commissione regionale, che affermò l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione degli importi liquidati D.P.R. n. 600 del 1973, in ex artt. 36 bis, funzione della violazione del termine prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, censurando la decisione impugnata, nell’ottica della previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per non aver considerato che incombeva alla società contribuente fornire la prova della data della consegna del ruolo all’esattore e per non aver rilevato la tempestività della notifica della cartella alla stregua dello ius superveniens, costituito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005;

che la società contribuente ha resistito con controricorso, prospettando, l’inammissibilità del ricorso, in quanto teletrasmesso per la notifica, non già ad Ufficio dell’Avvocatura distrettuale, ma a quello della locale Agenzia delle Entrate;

osservato:

che il ricorso dell’Agenzia è ammissibile nonostante il rilievo mosso dalla società contribuente, posto che la previsione di cui alla L. n. 383 del 2001, art. 10, comma 2, consente all’Avvocatura la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi anche ad uffici periferici dell’Amministrazione (nella specie, quello della, locale Agenzia delle Entrate) diversi delle articolazioni dell’Avvocatura medesima (cfr. Cass. 14124/09, 23293/05, 813/05, 12791/04);

considerato:

– che il ricorso è, peraltro, fondato;

– che occorre, invero, rilevare che – a seguito dell’intervento da ultimo operato sul tema dal legislatore (con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005) – questa corte, con sent. 16826/06 (v., anche, sent.

20384/06, 4255/07, 14861/07), ha provveduto ad una complessiva rivalutazione della problematica alla luce dello ius superveniens, e, tenuto fermo il carattere ordinatorio del termine D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 1, ha puntualizzato: a) che, in tema di liquidazione delle dichiarazioni con procedura automatizzata previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005), alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni; b) che siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge Di Conversione n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (v.

il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2 lett. b)), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999;

– che, ciò posto, va considerato che – vertendosi in tema di liquidazione, di dichiarazione presentata (nel 1997) entro il 31.12.2001, i cui i ruoli sono stati formati e resi esecutivi il 22.12.2000 (oltre, quindi, il 30 settembre 1999) – deve convenirsi con l’Amministrazione finanziaria che la fattispecie qui esaminata risponde ai canoni, in relazione ai quali la giurisprudenza di questa Corte precedentemente richiamata (v. Cass. 16826/06, 20384/06, 4255/07, 14861/07, cit.) prevede l’assoggettamento, in via di applicazione retroattiva della norma, allo ius superveniens costituito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, (convertito in L. n. 156 del 205);

– che, alla stregua di tale rilievo, la notifica della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in data 23.9.2002 deve, quindi, ritenersi pienamente idonea ad impedire la decadenza dell’Agenzia dal potere di riscossione della contestata liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, posto che, in relazione ad essa, la previsione del D.L. n. 106 del 2005, art. art. 1, comma 5 bis, lett. c), (convertito in L. n. 156 del 2005) fissa, a tal fine, al 31.12.2002 il termine per l’utile notifica della cartella;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, ammissibile e manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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