Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18575 del 02/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18575 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12656-2011 proposto da:
SCARPELLINI SIMONE SCRSMN70E06H294M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 163,
presso lo studio dell’avvocato CALIGIURI MAURIZIO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI CORIANO 00616520409 in persona del Commissario
Prefettizio pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA
GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALUIGI

Data pubblicazione: 02/08/2013

ANTONIO, giusta decreto del Commissario Prefettizio n. 21
dell’1.6.2011 e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente
avverso la sentenza n. 1722/2010 del TRIBUNALE di RIMINI,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Maurizio Caligiuri che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
COSTANTINO FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione
scritta.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1722 del 2010 (depositata il 16
novembre 2010) il Tribunale di Rimini ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Simone
SCALPELLINI nei confronti del Comune di Coriano
avverso la sentenza n. 815/2007 del Giudice di pace
di Rimini, che aveva rigettato l’opposizione proposta
ex art. 22 legge n. 689/1981 dall’appellante avverso
il verbale di accertamento (n. 2258/20051V del
18.8.2005), relativo alla violazione dell’art. 142/1
del C.d.S..
Lo SCARPELLINI ha proposto ricorso per cassazione
(notificato il 14.5.2011 e depositato il 23.5.2011)
nei riguardi della predetta sentenza formulando un

Ric. 2011 n. 12656 sez. M2 – ud. 19-03-2013
-2-

depositata il 16/11/2010;

unico motivo, con il quale ha censurato la decisione
impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 325, 326, 327 e 133 c.p.c. per avere il giudice
del gravame nel ritenere inammissibile l’appello per

delle norme sul termine breve per l’impugnazione non
essendo stata allo Scarpellini notificata dal Comune
la sentenza impugnata, ma solo comunicata dalla
cancelleria del Giudice di pace, cui l’ intimato
Comune ha resistito con controricorso.
Ravvisate le condizioni per la trattazione del
ricorso con il rito camerale, è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che è
stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Alla luce della ordinanza interlocutoria del 7
settembre 2012 n. 14986, che ha rimesso al
Primo Presidente della Cassazione per la
rimessione alle Sezioni Unite la questione
della notifica dei giudizi di appello
introdotti con ricorso, ritiene il Collegio
non sussistere l’evidenza decisoria che
giustifica la trattazione della causa in camera
di consiglio, per cui si rende quindi
necessario rinviare la causa a nuovo ruolo
Ric. 2011 n. 12656 sez. M2 – ud. 19-03-2013
-3-

tardività dello stesso fatto erronea applicazione

perché possa essere trattata in pubblica
udienza

presso

la

seconda

sezione.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo,
disponendone la trattazione in pubblica udienza
presso la seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
della Sesta – 2 Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, il 19 marzo 2013.

P.Q.M.

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