Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18574 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10727-2013 proposto da:

T.T. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

A.S. (OMISSIS), A.A. (OMISSIS), S.B.

(OMISSIS) QUALE EREDE DI A.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato

S.B., che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6083/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata la sentenza n. 6083/2012 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su tre ordini di motivi e resistito, con controricorso delle parti intimate;

la controversia decisa con la gravata decisione della Corte territoriale trae origine dalla domanda dei germani T. che avevano in origine convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma A.A., E. e S., quali eredi di A.U., per sentire accertare il loro diritto, nella qualità di eredi della de cuius Pe.Ca., madre pretermessa nelle disposiziohi testamentarie della di lei figlia T.N., alla quota di riserva spettante alla loro comune madre dante causa, con conseguente riduzione -previo accertamento del patrimonio relitto dalla T.N. – delle disposizioni testamentarie eccedenti la disponibile.

A seguito di sentenza non definitiva n. 4959/1997 (relativa a rigetto di eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva) e di sentenza definitiva n. 45943/2002 del Tribunale di Roma veniva dichiarata l’inefficacia delle disposizioni testamentarie nella misura di un quarto del patrimonio ereditario pari alla quota di riserva spettante agli attori (per un valore di Euro 123,970,95) con conseguente riduzione.

A seguito di interposto appello degli A., parzialmente accolto, la decisione oggi gravata, nel confermare la prima sentenza non definitiva del Tribunale di prima istanza, rigettava la domanda attrice.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 588 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Parti ricorrenti lamentano l’errore – a loro dire – della sentenza di appello consistito nella censura alla qualificazione data dal Tribunale di prima istanza ai germani T..

Tratterebbesi, quindi (ed in un certo senso), di una censura – del ricorso – a censura svolta dalla,Corte di appello.

In particolare e per una migliore comprensione gli odierni ricorrenti lamentano la pretesa censura svolta dalla Corte territoriale allorchè “dichiarando che il Tribunale avrebbe erratio nel qualificare eredei anzichè legatari i fratelli T. sebbene “…..non vi fosse alcun elemento dal quale desumere la volontà delle testatruce di istituire eredi anche i fratelli…”.

La censura, basantesi su una affermazione della motivazione della gravata decisione, non è fondata.

La gravata decisione (al di là del legittimo apprezzamento sulla condivisione di una parte pativa della sentenza del Tribunale di prima istanza) ha – nella sostanza- deciso riconoscendo la cumulativa qualità dei T. “di eredi della legittimaria lesa e di legatari”.

Pertanto, a parte le conseguenze ritenute (pag. 5 della sentenza impugnata) dalla Corte territoriale ovvero la conseguente imputazione dei singoli beni lasciati per testamento ai germani T. dalla sorella premorta, la decisione gravata ha comunque qualificato come eredi gli odierni ricorrenti.

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione dell’art. 557 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Viene col motivo censurata l’affermazione “criptica ed insoddisfacente” della Corte di Appello di Roma laddove non si è tenuto conto che “l’azione di riduzione era stata proposta dai fratelli T. nella loro specifica qualità di eredi della madre Pe.Ca. (deceduta in data (OMISSIS)) pretermessa nel testamento delle sig.ra T.N. (deceduta in data (OMISSIS)) e, quindi, in una posizione del tutto autonoma rispetto alla loro (altra) posizione di eredi e/o legatari” della loro predetta premorta germana.

Il motivo può essere, in punto, accolto.

L’azione di riduzione ben poteva essere domandata dagli odierni ricorrenti.

L’art. 557 c.c., prevede, infatti, che l’azione di riduzione può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa”.

Nella concreta fattispecie gli odierni ricorrenti erano, comunque, eredi della madre Pe.Ca. pretermessa e, quindi, va affermato il principio ben essi potevano chiedere – per tale loro condizione- la riduzione ex art. 557 c.c..

3. – Con il terzo motivo si lamentala violazione dell’art. 564 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Col motivo viene, nella sostanza, posta la questione della valutazione della quota di legittima ritenuta ammontante alla somma innanzi già esposta in narrativa.

Il motivo deve ritenersi assorbito per effetto del predetto accoglimento del precedente motivo del ricorso.

4. – Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso va cassata l’impugnata sentenza e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, che provvederà alla definizione del giudizio uniformandosi al principio innanzi enunciato da questa Corte.

PQM

 

La Corte rigettato il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo dello stesso, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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