Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18574 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.D.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale
delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avv. Rocco Agostino, che
la rappresenta e difende unitamente all’avv. Maurizio Logozzo;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia, sez. 2^, n. 150, depositata il 3 dicembre
2007.
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3;
udito, per la contribuente, l’avv. Marino Bisconti;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dr.
IANNELLI Domenico, che ha concluso, in adesione alla relazione, per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che la contribuente propose ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione invim, con il quale l’Ufficio aveva provveduto a rideterminare, in L. 239.000,00, il valore, dichiarato in L. 25.000.000 del l’appezzamento di terreno di mq. 3230 mq., venduto con rogito del (OMISSIS);
che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;
che questa in particolare – condiviso, in motivazione, l’assunto del contribuente secondo cui il terreno in funzione del quale l’Agenzia aveva parametrato l’accertamento presentava caratteristiche differenti da quello oggetto della controversia rideterminò, in dispositivo, il valor del bene in L. 160.000.000;
rilevato:
che, avverso la decisione di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, censurando la decisione impugnata, sul piano della violazione e di legge e su quello del vizio di motivazione, per aver immotivatamente determinato il valore del cespite immobiliare venduto, seppur in misura inferiore a quella indicata dall’Agenzia, in funzione del valore del trasferimento di un bene non omogeneo;
che l’Agenzia ha resistito con controricorso, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per intempestiva notifica;
rilevato:
che il ricorso – notificato nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c. e, pertanto, ammissibile – è manifestamente fondato in relazione alla doglianza avanzata dalla ricorrente sotto il profilo del vizio motivazionale;
– che infatti – riconosciuto, in motivazione, che il terreno sui cui l’Agenzia aveva parametrato l’accertamento presentava caratteristiche disomogenee rispetto a quello oggetto della controversia – solo in dispositivo e senza la benchè minima argomentazione di supporto il giudice a quo ha determinato il valere finale del bene nell’importo di L. 160.000.000 (inferiore a quello indicato dall’Agenzia, ma, nel contempo, ancora di gran lunga superiore a quello dichiarato nell’atto);
ritenuto:
che il ricorso dei contribuenti si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010