Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18573 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 26/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.26/07/2017), n. 18573
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26448-2012 proposto da:
IMMOBILIARE MORO DI M.R. C. s.a.s. c.f. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in
Roma, via BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO
ETTORE VERINO, che lo rappresenta difende unitamente agli avvocati
SUSANNA GEREMIA, ALVISE CECCHINATO;
– ricorrenti –
contro
M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ROCCA SINIBALDA 10, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ZARBA
MELI, rappresentato e difeso dall’avvocato ARRIGO TIZIANO ZORZAN;
– controricorrenti –
nonchè contro
TEAM S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 337/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo e per rigetto dei restanti motivi del ricorso;
udito l’Avvocato MARIO ETTORE VERINO, difensore della ricorrente, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato STEFANO SANDRI, con delega dell’Avvocato ARRIGO
TIZIANO ZORZAN difensore del controricorrente, che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che la società Immobiliare Moro con ricorso affidato a cinque motivi ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 337 del 2012 con la quale la Corte di Appello di Trieste pronunciandosi su appello proposto da M.G., presente in giudizio la società Immobiliare Moro e nella contumacia delle altre parti, accoglieva l’appello proposto e per l’effetto in riforma parziale della sentenza impugnata dichiarava che il M. aveva un diritto esclusivo sui posti auto indicati, oggetto del giudizio e condannava la società Immobiliare Moro a ripristinare lo status dei luoghi, quo ante, con la cessazione delle turbative in atto, condannava la stessa al pagamento delle spese del giudizio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso non risulta notificato anche ai sig. T.D. ed A.G., cosi come risulta dalla sentenza impugnata, litisconsorti; il Collegio dispone, pertanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig. A. e T., assegnando, alla ricorrente, il termine di giorni novanta dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso anche ai litisconsorti indicati. La causa va rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. T.D. e A.G., assegna, alla parte ricorrente, giorni 90 dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso ai suddetti litisconsorti. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017