Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18573 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26448-2012 proposto da:

IMMOBILIARE MORO DI M.R. C. s.a.s. c.f. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

Roma, via BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ETTORE VERINO, che lo rappresenta difende unitamente agli avvocati

SUSANNA GEREMIA, ALVISE CECCHINATO;

– ricorrenti –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ROCCA SINIBALDA 10, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ZARBA

MELI, rappresentato e difeso dall’avvocato ARRIGO TIZIANO ZORZAN;

– controricorrenti –

nonchè contro

TEAM S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 337/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo e per rigetto dei restanti motivi del ricorso;

udito l’Avvocato MARIO ETTORE VERINO, difensore della ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANO SANDRI, con delega dell’Avvocato ARRIGO

TIZIANO ZORZAN difensore del controricorrente, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che la società Immobiliare Moro con ricorso affidato a cinque motivi ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 337 del 2012 con la quale la Corte di Appello di Trieste pronunciandosi su appello proposto da M.G., presente in giudizio la società Immobiliare Moro e nella contumacia delle altre parti, accoglieva l’appello proposto e per l’effetto in riforma parziale della sentenza impugnata dichiarava che il M. aveva un diritto esclusivo sui posti auto indicati, oggetto del giudizio e condannava la società Immobiliare Moro a ripristinare lo status dei luoghi, quo ante, con la cessazione delle turbative in atto, condannava la stessa al pagamento delle spese del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso non risulta notificato anche ai sig. T.D. ed A.G., cosi come risulta dalla sentenza impugnata, litisconsorti; il Collegio dispone, pertanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig. A. e T., assegnando, alla ricorrente, il termine di giorni novanta dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso anche ai litisconsorti indicati. La causa va rinviata a nuovo ruolo.

PQM

 

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. T.D. e A.G., assegna, alla parte ricorrente, giorni 90 dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso ai suddetti litisconsorti. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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