Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18573 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18573 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: GIANNITI PASQUALE

Ud. 11/05/2018

ORDINANZA
CC

sul ricorso 21865-2016 proposto da:
TELEWEBNET SRL, in persona del liquidatore e legale
rappresentante pro tempore, Sig. ROBERTO DITARANTO,
MIBA TRADING SRL, in persona del medesimo liquidatore
e legale rappresentante pro tempore, considerate
domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentate
2018

e

difese

dall’avvocato

CLAUDIO

DEFILIPPI giuste procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –

1426
contro

SELMABIPIEMME LEASING SPA , in persona del suo
Amministratore

Delegato,

dott.

1

ANGELO BRIGATTI,

Data pubblicazione: 13/07/2018

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA
3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GINO NARDOZZI TONIELLI giusta procura in calce al
controricorso;

avverso

la

sentenza

n.

2736/2016

della

CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

11/05/2018

dal

PASQUALE GIANNITI;

2

Consigliere

Dott.

– controricorrente

RILEVATO CHE

1.La Corte di appello di Milano con sentenza n. 2736/2016 ha
integralmente confermato la sentenza n. 10895/2012 con la quale
il Tribunale di quella città – decidendo nella causa proposta dalla srl
Telewebnet e dalla Miba Trading srl in opposizione al decreto
ingiuntivo n. 36911/2010 (con il quale era stato ad esse intimato il

favore della s.p.a. Selmabipiemme Leasing per canoni di locazione
finanziaria) – ritenuto provato il credito azionato dall’opposta e
ritenuta tardiva l’opposizione proposta dalla srl Miba Trading, aveva
dichiarato inammissibile l’opposizione di quest’ultima ed aveva
respinto nel merito l’opposizione della srl Telewebnet, condannando
entrambe le opponenti alle spese di lite.

2.Ricorrono a mezzo di un medesimo difensore entrambe le
società opponenti, articolando due motivi di ricorso.
Resiste la società Selmabipiemme Leasing s.p.a. con
controricorso
In vista dell’odierna adunanza,

le società

ricorrenti

presentano memoria.

RITENUTO CHE

1.Con il primo motivo le società srl Telewebnet e Miba
Trading srl denunciano, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3
c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.
tIspmentano che la Corte territoriale ha errato nel ritenere
che il decreto ingiuntivo, emesso il 15/11/2010, fosse stato
notificato alla Telewebnet in data 1/2/2011 e alla garante Miba
Trading s.r.l. ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il 28/12/2012-7/1/2010,
con la conseguenza che il termine per l’opposizione sarebbe

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pagamento della somma di euro 10895/12, oltre accessori, in

scaduto per la seconda il 16 febbraio 2011, mentre l’atto di
citazione in opposizione risultava notificato in data 7 marzo 2011.
Invero, il decreto ingiuntivo era stato emesso in data
27/10/2010; il successivo 9/11 la Selmabipiemme Leasing s.r.l.
aveva proposto istanza di correzione di errore materiale (in
relazione al quantum ingiunto); il Tribunale di Milano in data 15/11
aveva corretto il

quantum

indicato nel decreto; l’istanza di

Pertanto l’opposizione, che era stata notificata alla Selmabipiemme
in data 7 marzo 2011, doveva essere intesa tempestiva.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Inammissibile, in quanto le società ricorrenti con esso
ripropongono, negli stessi termini (salvo che per l’aggiunta “ed
avendo, quindi, errato nell’applicazione dell’art. 140 c.p.c.”) la
doglianza formulata nel primo motivo di appello senza in alcun
modo confrontarsi con quanto statuito dalla Corte territoriale.
Infondato, in quanto dal fascicolo processuale, esaminato dal
Collegio nella camera di consiglio in considerazione della natura
della doglianza proposta, risulta che, come per l’appunto affermato
nella sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 36911/2010,
emesso dal Tribunale di Milano in data 27-29/10/2010, è stato
notificato, con il pedissequo provvedimento di correzione dell’errore
materiale emesso dal Giudice in data 15/11/2010, alla garante
Miba Trading srl ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 28/12/2010 7/1/2011, con la conseguenza che l’atto di citazione in opposizione,
per essere tempestivo, avrebbe dovuto essere notificato entro il 16
febbraio 2011 (cioè entro il 40° giorno dal 7/1/2011), mentre è
stato notificato a Selmabipiemme Leasing spa presso il domicilio
della stessa in data 7/3/2011 (e, dunque, tardivamente).

2.Con il secondo motivo, le società ricorrenti denunciano, in
relazione all’art. 360 primo comma n. 5, omesso esame di un fatto
decisivo e controverso.
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correzione era stata notificata alla Telewebnet in data 26/1/2011.

19. mentano che entrambi i giudici di merito hanno errato
nel non considerare che l’inadempimento del contratto di leasing
era stato determinato dal fatto illecito del terzo, la GM di Gandolfi
Mirco & C s.n.c.. Detta società, dopo aver ricevuto in locazione
dalla Miba ad uso commerciale un immobile sito in Collecchio
(immobile che doveva essere ristrutturato per consentire lo
svolgimento dell’attività in maniera separata da parte di ciascuna

creato una parete ignifuga, che impediva l’accesso ai servizi
igienici. Tale intervento aveva fatto sì che il locale non avesse più i
requisiti minimi di abitabilità e, quindi, non poteva più essere
utilizzato per lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte della
Telewebnet e della di lei controllante Miba Trading. Entrambe le
società non avevano mai potuto iniziare la loro attività (tanto che
su intimazione della GM la Miba veniva sfrattata dall’immobile e
tutte le attrezzature, oggetto del contratto di leasing, venivano
vendute all’asta) e, quindi, non avevano potuto adempiere al
contratto di leasing.
In definitiva, il fatto illecito della GM aveva impedito
l’attuazione del contratto di leasing, che era intercorso tra la
Telewebnet e la Selmabipiemme Leasing s.p.a. (per la fornitura
delle attrezzature necessarie alla ristrutturazione dell’immobile) e
nel quale la Miba era intervenuta quale fideiussore per l’esatto
adempimento delle obbligazioni assunte dalla Telewebnet.
Il motivo è inammissibile.
L’art. 360 primo comma n. 5, nella formulazione vigente, che
è stata introdotta dal d.l. 22/6/2012, n. 83, convertito con
modificazioni nella legge 7/8/2012 n. 134, esclude la possibilità di
ricorrere in cassazione per motivazione insufficiente o
contraddittoria e si applica alle sentenze pubblicate a partire
dall’11/9/2012 (e, dunque, si applica anche alla sentenza per cui è
ricorso, che è stata emessa dalla Corte di appello di Milano in data
29 giugno 2016).
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delle due società odierne ricorrenti), senza alcun preavviso, aveva

D’altronde, secondo l’interpretazione consolidatasi nella
giurisprudenza di legittimità, la nuova disposizione: da un lato,
limita il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza
della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al
contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla
motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile); dall’altro,

l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, soltanto di
un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti
processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia
costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia).
In definitiva, è estraneo all’ambito del sindacato di legittimità
l’omesso esame di elementi istruttori: le Sezioni Unite (cfr. sent. n.
19881 del 22/9/2014; nonché n. 8053 del 07/04/2014) hanno
avuto modo di precisare che detto omesso esame non integra la
fattispecie prevista dalla nuova norma, ogniqualvolta il fatto storico
rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie,
ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie astrattamente rilevanti.
Nella specie, come emerge dalla sentenza impugnata, la
Corte territoriale non è affatto incorsa nel vizio denunciato.
Già il giudice di primo grado aveva al riguardo spiegato, da
un lato, che lo sfratto era intervenuto dopo la risoluzione del
contratto di leasing e detta risoluzione obbligava comunque il
conduttore alla restituzione dei beni; e, dall’altro, che il mancato
svolgimento dell’attività produttiva per fatto del terzo, che aveva
reso inagibili i locali dove si sarebbe dovuta svolgere detta attività,
concerneva un rapporto, al quale la società concedente era rimasta
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demanda a questa Corte di legittimità il compito di verificare

del tutto estranea. E la Corte territoriale, nello scrutinare l’atto di
appello, con motivazione tutt’altro che apparente o insanabilmente
contraddittoria, ha ribadito l’irrilevanza delle circostanze allegate in
atto di citazione per giustificare l’inadempimento (e cioè: lo sfratto
eseguito il 25/11/2010 nei confronti della società Miba dai locali di
proprietà della GM di Gandolfi, locali ove si trovavano le
attrezzature oggetto del leasing; vendita all’asta delle stesse

«chiarissime e corrette statuizioni» contenute nella sentenza di
primo grado – dopo aver premesso che nell’atto di appello non era
stato contestato: né il rapporto contrattuale dal quale scaturivano i
crediti azionati da Selmabipiemme Leasing spa; né il fatto che il
decreto ingiuntivo riguardava i canoni che erano insoluti alla data di
risoluzione anticipata; né il fatto che detta risoluzione era
intervenuta per effetto della clausola risolutiva espressa di cui la
società opposta si era avvalsa con lettera raccomandata 1/2/2010;
e neppure la mancata estinzione del debito – ha ribadito che le
circostanze esposte in atto di appello (in ordine alla asserita
responsabilità della GM Di Gandolfi Mirco & C) erano riferibili,
secondo la prospettazione degli stessi appellanti, ad un soggetto
terzo, per cui erano ininfluenti in causa.
In realtà le società ricorrenti con la proposizione del motivo in
esame sollecitano una nuova e diversa valutazione dei dati
processuali, ma detta nuova valutazione non è ammissibile in sede
di legittimità ogniqualvolta, come per l’appunto nel caso di specie,
la valutazione e l’accertamento effettuati dalla Corte territoriale
non presentino vizi logici e giuridici.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e le società
ricorrenti devono essere condannate, oltre che al pagamento delle
spese processuali, sostenute dalle controparte, al pagamento
dell’ulteriore importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

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attrezzature). In particolare, la Corte di appello, nel confermare le

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, sostenute dalla controparte, spese che
liquida in euro 3200, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza

accessori di legge.

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