Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18573 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, via CARDINAL DE

LUCA N. 10, presso l’avv. Tullio Elefante, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

EQUITALIA POLIS S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 48^, n. 145, depositata il 26.11.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che la società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha respinto l’appello avverso la decisione di primo grado a sua volta reiettiva del ricorso proposto avverso cartella di pagamento n. (OMISSIS) per iva relativa all’annualità 1995;

rilevato:

che, nel costituirsi nel presente giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha dato atto dell’avvenuto sgravio della cartella, conseguente all’annullamento in autotutela del prodromico avviso di rettifica;

ritenuto:

– che, alla stregua degli esposti rilievi, s’impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la natura della controversia e per tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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