Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18573 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15434/2017 R.G. proposto da:

B.R., da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in

Roma, per legge domiciliata ivi presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MOLINELLI RENZO;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ESCHILO 37,

presso lo STUDIO LEGALE BIAGINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GENEROTTI MARIA SILVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 01/03/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO

Che:

la sola B.R. chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su di un motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 04/06/2017, la cassazione della sentenza n. 352 del di 01/03/2017 del Tribunale di Ancona, di rigetto dell’appello proposto da lei e da B.L. avverso la condanna, resa dal Giudice di pace di Fabriano, a risarcire i danni da molestie telefoniche arrecati a P.S. e relative a solleciti per il rispetto di una transazione tra loro intercorsa per il saldo del prezzo di una compravendita di immobile da ristrutturare parzialmente;

resiste con controricorso il solo intimato P.;

la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza interlocutoria n. 26284/18, per attendere eventuali pronunzie delle Sezioni Unite di questa Corte sulla fattispecie processuale evidenziata nella precedente proposta: in ordine alle quali è in effetti, nelle more tra la deliberazione e la pubblicazione della detta ordinanza interlocutoria, intervenuta Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438;

è formulata nuova proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

entrambe le parti depositano memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

all’esito della pronuncia di Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438, si deve escludere che la carenza di asseverazione autografa di quella copia ad opera della ricorrente possa comportare la sanzione di improcedibilità, non avendo il controricorrente contestato la conformità della copia analogica – in atti versata – del ricorso nativo digitale notificatogli ed avendo la stessa ricorrente prodotto entro l’adunanza camerale l’asseverazione autografa di conformità;

può pertanto esaminarsi il merito del ricorso, che denuncia “art. 360 c.p.c., n. 3, Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione dell’art. 1334 c.c.”;

la doglianza è manifestamente fondata, perchè l’attenta lettura di Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24822 (posta a base della decisione del giudice del merito per giustificare l’efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione, consegnato all’ufficio postale dal creditore l’ultimo giorno utile del relativo termine, ma pervenuto a conoscenza dei destinatari in tempo successivo) circoscrive l’estensione all’ambito negoziale o sostanziale del principio della scissione degli effetti della notificazione per il mittente ai soli casi di atti processuali con effetti sostanziali producibili soltanto con essi;

nello stesso senso si è espressa Cass. 01/08/2017, n. 19143, a mente della quale la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all’interruzione del termine di prescrizione, attraverso l’introduzione di un giudizio;

orbene, nella specie, è evidente che l’atto interruttivo della prescrizione, che è a forma libera, deve giungere nella sfera di disponibilità e quindi nella conoscibilità del suo destinatario prima del compimento del relativo termine prescrizionale (Cass. ord. 15/02/2017, n. 4034);

in difetto di qualunque prova sulla data effettiva del raggiungimento della sfera di disponibilità del destinatario, il termine prescrizionale non poteva così considerarsi tempestivamente interrotto e, di conseguenza, la pretesa risarcitoria del P. si era già irrimediabilmente prescritta;

le argomentazioni svolte in memoria dal controricorrente non sono in grado di inficiare tale conclusione, visto che, se è vero che un atto spedito a mezzo raccomandata si presume comunque giunto a destinazione pure in mancanza dell’avviso di ricevimento (come da Cass. ord. 19/03/2018, n. 6725, citata nella memoria del controricorrente), è pur vero che, nella specie, determinante sarebbe stata la ricostruzione della data di effettiva ricezione, a causa dell’eccezione specifica di prescrizione in dipendenza della tardività di quella: e la data di ricezione idonea ad escludere la tardività, soprattutto dinanzi alla spedizione della raccomandata lo stesso ultimo giorno utile, andava allora provata dal mittente, che invocava a suo favore quella circostanza;

infine la tesi, adombrata in memoria, della diversa decorrenza del termine di prescrizione in dipendenza di una differente qualificazione del fatto – a prescindere dal fatto che neppure, nel controricorso, si indica in modo chiaro ed univoco la sede processuale in cui la relativa argomentazione sarebbe stata nuovamente sottoposta almeno al giudice di appello – si infrange contro l’univoca ratio decidendi della qui gravata sentenza, che invece i fatti qualifica come mera molestia, a dispetto della diversa argomentazione sviluppata dalla sentenza di primo grado: sicchè l’odierno controricorrente aveva l’onere, però non adempiuto, di impugnare – se del caso in via subordinata – la sentenza di appello nella parte in cui aveva qualificato, con potenziale suo pregiudizio, i fatti in modo tale da implicare un termine prescrizionale minore, in concreto in scadenza il giorno stesso della spedizione a mezzo posta tradizionale del preteso atto interruttivo;

tanto rende manifesta la fondatezza del ricorso e, da un lato, impone la cassazione della gravata sentenza, mentre, dall’altro, consente la decisione nel merito, non occorrendo altri accertamenti di fatto, nel senso della definitiva reiezione della domanda in virtù dell’accertata maturazione della prescrizione del diritto azionato nei confronti dell’odierna ricorrente (e non rilevando certo la condotta processuale di altra parte originaria del giudizio risarcitorio, attesa la perfetta scindibilità delle posizioni e la conseguente operatività delle regole in tema di formazione del giudicato quanto a quella);

quanto alle spese di lite dell’intero giudizio, la circostanza che sul presupposto processuale già idoneo a definire in rito il ricorso in senso sfavorevole all’odierna ricorrente sia intervenuta in corso di causa una pronuncia di diverso tenore delle Sezioni Unite costituisce un valido presupposto di integrale compensazione;

infine, si deve dare atto – per essere stato accolto il presente ricorso – della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P.S. nei confronti di B.R. con atto di citazione a comparire davanti al giudice di pace di Fabriano.

Compensa integralmente tra le dette parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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