Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18573 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. II, 09/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 09/09/2011), n.18573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. e G.G., rappresentati e difesi, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Riccotti

Francesco, elettivamente domiciliati presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrenti –

contro

G.B., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale notarile, dall’Avv. Roberto Borrometi, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Corrado Scivoletto, via Caroncini,

n. 51;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 615 del 27

novembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Roberto Borrometi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che pronunciando sull’appello proposto da G.B. a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10296 del 23 ottobre 1990, nella contumacia di G. G. e di S.E., la Corte di Messina, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 novembre 2008, ha accolto il gravame e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso dalla comunione e, quindi, dai beni attribuiti ai coniugi C.G. e G.G., ai sensi dell’art. 720 cod. civ., il piano di terreno sito in (OMISSIS) tra la via (OMISSIS) ed il vico (OMISSIS), aggiudicati a S.F. con verbale del 16 novembre 1967; ha rigettato, pertanto, le domande proposte a suo tempo da B. M. in proprio e quale procuratrice della figlia S. E. e dagli intervenienti coniugi C. in relazione al citato locale piano terreno; ha dichiarato prescritta la domanda di restituzione dei frutti per il periodo antecedente al 10 ottobre 1968; ha confermato, nel resto, la gravata decisione e regolato le spese del giudizio;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello C. G. e G.G. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 30 ottobre 2009, sulla base di un motivo;

che l’intimato ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che l’unico motivo denuncia violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in relazione all’art. 2909 cod. civ. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la decisione;

che il motivo è stato redatto senza l’osservanza dell’onere, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che, invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid. pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189;

Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che nella specie detto quesito di sintesi è del tutto assente;

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna, i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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