Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18572 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.26/07/2017),  n. 18572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22700-2014 proposto da:

I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MARCO

ORLANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PIGNATIELLO;

– ricorrente –

contro

M.V. (OMISSIS), M.F. (OMISSIS),

M.D. (OMISSIS), M.A. (OMISSIS), eredi di

M.N., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DEL CARAVAGGIO 14,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARCOSIGNORI, rappresentati

e difesi dall’avvocato FRANCESCO PALMIERI;

– controricorrenti –

nonchè contro

M.S. erede di M.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1817/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.G., con atto di citazione del 12 aprile 2010, proponeva appello avverso la sentenza del 12 gennaio 2010 con la quale il Tribunale di Noia, accogliendo la domanda proposta da M.N. aveva dichiarato la nullità del contratto di appalto stipulato inter partes e avente ad oggetto la sopraelevazione dell’edificio sito in (OMISSIS), e aveva condannato I. alla restituzione a titolo di indebito oggettivo della somma di Euro 215.307,68, oltre interessi legali e rifusione delle spese di lite. L’appellante deduceva la violazione, falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1346,1418 e 1421 c.c., la carenza di interesse dell’appellato di invocare la nullità del contratto alla quale aveva lo stesso dato causa, l’errata valutazione delle risultanze istruttorie la violazione dell’art. 2041 c.c.. Chiedeva la riforma della sentenza e la condanna di M. al pagamento dell’importo per la locupletazione e l’utilizzo delle opere eseguite in suo favore.

Si costituiva M.A. erede del padre N., eccepiva l’inammissibilità dell’appello e nel merito l’infondatezza dello stesso.

Su domanda dell’appellante veniva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di M. i quali si costituivano formulando eccezioni e difese analoghe a quello della M.A..

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1817 del 2014 dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante alla rifusione a favore degli appellati delle spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte di Napoli l’appello era inammissibile perchè era stato notificato a M.N. presso il difensore costituito in prime cure, nonostante l’appellato fosse deceduto già nel corso del giudizio di primo grado in data 21 ottobre 2006 (evento non dichiarato in quella fase). La deroga eccezionale introdotta dalla norma di cui all’art. 300 c.p.c. ,che consente la prosecuzione del giudizio nei confronti di una parte deceduta non può essere ritenuta operante anche nei gradi di giudizio successivi a quello in cui si era verificato l’evento interruttivo.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da I.G. con ricorso affidato ad un motivo. M.V., M.F., M.D., M.A. (eredi di M.N.) hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso I.G. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 111 cod. proc. civ. nonchè degli artt. 291 e 300 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente la Corte partenopea avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello proposto da I.G. avverso la sentenza del Tribunale di Nola in quanto l’atto di gravame sarebbe stato notificato al sig. M. presso il difensore costituito, in prime cure, nonostante M. fosse deceduto nel corso del giudizio di primo grado, perchè non avrebbe tenuto conto che il decesso del sig. M. non era stato dichiarato dal procuratore costituito nel corso del giudizio di prime cure e l’evento interruttivo non si sarebbe mai verificato ed in più non avrebbe tenuto conto che, ove il procuratore della parte colpita dall’evento interruttivo ometta di dichiarare in udienza detto evento, la posizione del soggetto processuale da lui rappresentato resta stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice quale persona ancora esistente.

1.1. = Il motivo è fondato.

Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte: La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante (Cass. ssuu. n. 15295 del 04/07/2014).

Pertanto, considerato che, nel caso in esame, il decesso di M. non era stato dichiarato correttamente, il procuratore costituito in prime cure avente procura anche per le successive fasi del giudizio aveva il potere di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola e,ad un tempo, correttamente ha notificato l’atto di gravame al sig. M.N. presso il difensore costituito in prime cure, nonostante questi fosse deceduto nel corso del giudizio di primo grado, ma il cui evento non era stato mai dichiarato.

Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione delle. Corte di Appello di Napoli, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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