Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18572 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18572 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: GIANNITI PASQUALE

R.G.N.

ORDINANZA

VERAZZO GIOVANNI, VERAZZO TOMMASO, elettivamente
domiciliati in ROMA, V.DEI GANDOLFI 6, presso lo
studio dell’avvocato ILARIA COCCO, rappresentati e
difesi dall’avvocato RAFFAELE MASTRANTUONO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

REGIONE CAMPANIA

in persona del suo legale

rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale
On. VINCENZO DE LUCA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato
CORRADO GRANDE, che la rappresenta e difende giusta

1

19813/2016

Cron../1[ 271.1

sul ricorso 19813-2016 proposto da:

Rep.
Ud. 11/05/2018
CC

Data pubblicazione: 13/07/2018

procura a margine del controricorso;
BANCO

NAPOLI

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore e, per esso, del suo
procuratore speciale avv. ROBERTO RUSCIANO,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G0 DI TORRE

MARTELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA
PASTORE CARBONE giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrentl nonchè contro

ARABA FENICE ENERGY SPA ;
– intimata –

avverso il provvedimento n. 1755/2016 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

11/05/2018

dal Consigliere

PASQUALE GIANNITI;

2

Dott

ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO

RILEVATO CHE
1.La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1755/2016 ha
integralmente confermato la sentenza n.11965/2014 con la quale il
Tribunale di quella città aveva respinto le domande avanzate da
Tommaso e Giovanni Verazzo, volte ad ottenere:
a)

l’accertamento della sopravvenuta estinzione (o della

prestata dal Sanpaolo Banco di Napoli (ora Banco di Napoli s.p.a.)
a favore della Regione Campania nell’interesse della società
Biopower s.p.a. (quale impresa destinataria di un contributo
pubblico, finalizzato alla realizzazione di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel quadro degli
interventi previsti dal “Programma Operativo Regionale 2000-2006,
misura 1.12”, di cui al bando approvato con decreto dirigenziale n.
238 del 16/6/2006);
b) la liberazione dal pegno dei beni (consistenti in somme di
denaro e titoli, per un valore di 1.700.000 euro) da loro consegnati
alla predetta banca per consentire il rilascio della garanzia
fideiussoria.
Nel 2011 Tommaso e Giovanni Verazzo avevano convenuto in
giudizio la Regione Campania ed il Banco di Napoli spa davanti al
Tribunale di Napoli per sentire dichiarare svincolata e comunque
estinta la fideiussione 1/3/2007 e conseguentemente ottenere la
restituzione dei titoli e/o somme dati in pegno per il rilascio della
suddetta garanzia personale.
Si erano costituite entrambe le convenute, chiedendo il
rigetto della domanda attorea.
Aveva spiegato inoltre intervento volontario la Biopower che
aveva aderito alla posizione attorea.
Il Tribunale di Napoli aveva rigettato le domande attoree
argomentando sul fatto che era intervenuto l’accordo tra Regione
Campania e Biopower s.p.a. sull’opzione per i certificati verdi sul
3

sussistenza delle condizioni per lo svincolo) della fideiussione

mantenimento e rinnovo delle fideiussioni a garanzia di un
differente impegno.
La sentenza del giudice di primo grado era stata impugnata
dagli attori che – per la denegata ipotesi in cui fosse stata ritenuta
valida la fideiussione sul differente impegno e/o oggetto, ritenuto
dal giudice di primo grado – avevano chiesto accertarsi che era
venuta meno la causa concreta giustificante la dazione di pegno da

medesimo pegno e liberazione delle somme e/o titoli da questo
interessati.
Si erano costituiti la Regione Campania ed il Banco di Napoli,
mentre la società Araba Fenice Energy spa (già Biopower s.p.a.)
era rimasta contumace.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata,
dopo aver riconosciuto la legittimazione attiva di Tommaso e
Giovanni Verazzo, ha respinto l’appello dagli stessi proposto,
confermando la decisione di primo grado, aggiungendo all’impianto
motivazionale del primo giudice (sostanzialmente confermato) una
motivazione ulteriore: la natura di contratto autonomo di garanzia
della garanzia per cui è processo.

2.Tommaso e Giovanni Verazzo ricorrono avverso la sentenza
della Corte territoriale, nei confronti della Regione Campania, del
Banco di Napoli, nonché nei confronti della Araba Fenice Energy
s.p.a. (già Biopower s.p.a.), articolando 4 motivi.

Resiste la Regione Campania, che eccepisce l’intervenuto
giudicato – in quanto la Biopower (ora Araba Fenice Energy) – unico
soggetto legittimato a chiedere lo svincolo, che nel giudizio di
primo grado aveva spiegato intervento adesivo autonomo per
sostenere integralmente le ragioni dei Verazzo – aveva ritenutotk
fare acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Napoli e a quella
della Corte di appello – e comunque l’infondatezza del ricorso.
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essi effettuata, con conseguente nullità e/o estinzione del

Resiste anche il Banco di Napoli che deduce, oltre che
l’infondatezza, l’inammissibilità del ricorso e ripropone l’eccezione
di tardività delle precisazioni delle domande e delle eccezioni
formulate dagli odierni ricorrenti rispetto ai termini perentori
previsti dall’art. 183 comma 6 c.p.c.

i ricorrenti, nonché l’istituto bancario contro ricorrente.

RITENUTO CHE

1.Le eccezioni preliminari dei controricorrentí sono infondate.
Non si ravvisa alcuna violazione: né dell’art. 366 n. 6 c.p.c.,
in quanto il ricorso riporta, anche testualmente, i passaggi salienti
e rilevanti della garanzia, nonché indica la fase processuale nella
quale la stessa (anche allegata al ricorso) è stata depositata; né
dell’art. 366 n. 3 c.p.c.., in quanto detta disposizione, come
precisato ormai da alcuni anni dalle Sezioni Unite (Sentenza n.
5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 – 01) richiede una «sintesi» dei
fatti sostanziali e processuali «funzionale» alla percezione dei
singoli vizi denunciati, sintesi nella specie indubbiamente
sussistente (e non già «che si dia meticoloso conto di tutti i
momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata»).
Infondata è anche l’eccezione di intervento passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della società
Araba Fenice Energy s.p.a. per ritenuta carenza di interesse ad
agire e sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Invero, la fideiussione è la circostanza sulla quale gli odierni
ricorrenti hanno fondato la propria legittimazione attiva. La
legittimazione dei ricorrenti a contestare la fideiussione 5 non ha
formato oggetto di contestazione nel corso del giudizio di merito; è
stata accertata dal Giudice di primo grado (cfr. relativa sentenza,
5

In vista dell’odierna adunanza camerale presentano memoria

pp. 7-8); non ha formato oggetto di appello incidentale, ragion per

cui sulla stessa si è formato il giudicato e non viene meno per il
fatto che la società Araba Fenice Energy non ha proposto appello (a
differenza di quanto hanno fatto gli odierni ricorrenti, che hanno
assunto la qualità di parte attrice in entrambi i giudizi di merito e la
cui domanda è stata respinta nel merito).
Infine, inammissibile, e comunque infondata, è l’eccezione

Corte territoriale si è espressamente pronunciata, ritenendo detta
novità solo apparente, con statuizione che non è stata impugnata;
e, d’altra parte, la nullità del contratto può essere fatta valere in
ogni grado e stato del giudizio; mentre l’eccezione di tardività per
ritenuta violazione dell’art. 183 comma 6 primo termine non risulta
essere stata formulata nel giudizio di merito.

2. Passando al ricorso, questo, come sopra rilevato, è affidato
a 4 motivi.
2.1. Con il primo motivo, Tommaso e Giovanni Verazzo
denunciano, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1366, 1324, 1325 n.2,
1936, 1939, 1944, 1292, 1949, 1955, 1203, 1204 e 1957 c.c.
Si Aamentano che la Corte territoriale, incorrendo nella
violazione delle norme denunciate, ha ritenuto che, poiché la
fideiussione conteneva la clausola di pagamento a prima e semplice
richiesta scritta dell’Ente garantito (art. 3) in perfetta conformità
alle prescrizioni contenute nel bando regionale (e in particolare
nell’art. 9), l’inserimento di una siffatta clausola valeva di per sé a
qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
Al contrario, secondo i ricorrenti, nel caso di specie, è
intervenuta una fideiussione che, essendo venuta meno
l’obbligazione regionale di finanziare l’impianto, è divenuta priva di
causa, con la conseguenza che la stesa, alla luce del generale
principio di accessorietà, deve considerarsi estinta.
6

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relativa alla pretesa novità della domanda, in quanto sulla stessa la

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, sempre in
relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., degli artt. 1325 n. 2
e 1418 c.c.
In via subordinata, s4 lamentano che la Corte, ammesso e
non concesso che il contratto in questione fosse un contratto
autonomo di garanzia, avrebbe comunque dovuto disporre, facendo

Corte di legittimità (quale quello di cui alla sentenza n.
10652/2008), la restituzione dei beni oggetto del pegno. Ciò in
quanto l’originario rapporto base non era più sussistente (come era
pacifico tra le parti e come si desumeva anche dal decreto
regionale n. 228 di revoca del predetto contributo).
In definitiva, secondo i ricorrenti, il negozio doveva e deve
ritenersi non più sussistente (o comunque nullo per assenza di
causa concreta), in quanto non vi era alcun rapporto di base da
garantire (e tale non poteva essere considerato quello derivante dal
decreto n. 93, proprio perché la richiesta della regione non era
stata mai accolta).
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, sempre in
relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1325 n. 1 e n. 4 e 1326
c.c., degli artt. 16 e 17 delr. D. n. 2440/1923 e dell’art. 1 comma 1
bis della legge n. 241/1990.
Sempre in via subordinata, st lamentano che la Corte,
ammesso e non concesso che fosse stato concluso tale secondo
negozio (ed il decreto regionale n. 93/2008 avesse valore
negoziale), avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. per omesso esame del
secondo motivo di appello ed avrebbe violato le norme in tema di
conclusione dei contratti e regolanti l’attività paritetica della
pubblica amministrazione. Deducono che nel caso di specie non era
stata ammessa alcuna adesione implicita al nuovo regime negoziale
proposto dalla Regione, avendo quest’ultima chiaramente richiesto
7

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corretta applicazione di consolidati principi di diritto affermati dalla

una esplicita dichiarazione in tal senso. D’altronde, poiché per la
validità ed efficacia dei negozi della PA è richiesta la forma scritta
ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n.- 2440/1923,
la proposta negoziale di cui al decreto regionale n. 93/2008
avrebbe dovuto avere necessariamente la forma scritta. Ed il fax
13/6/2008, con il quale la Biopower si era limitata ad anticipare la
mera rinuncia al contributo, ed il contenuto della successiva nota

(in punto di opzione da parte del privato per il regime dei certificati
verdi con mantenimento e rinnovo della garanzia). Ed ancora:
l’amministrazione aveva scelto di soddisfare il fine pubblico su un
piano paritario, ragion per cui non poteva imporlo senza il consenso
della controparte su tutti gli elementi della proposta.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, rivolto unicamente nei
confronti del Banco di Napoli, i ricorrenti denunciano, in relazione
all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1366, 1324, 1325, 1418,
2784, 1346 e 1419 con riferimento al pegno.
Anche qualificato il negozio in esame come contratto
autonomo di garanzia, 31 lamentano che la Corte territoriale,
incorrendo nelle violazioni denunciate, ha ritenuto valida ed efficace
la dazione in pegno da essi effettuata. Detto pegno era intervenuto
affinché fosse rilasciata, nell’interesse della Biopower spa ed in
favore della Regione Campania, la garanzia dell’1/3/2007, a fronte
della materiale corresponsione alla predetta società del contributo
alla stessa riconosciuto.
In definitiva, secondo i ricorrenti, il pegno dagli stessi
effettuato, in ragione della sua causa in concreto, andava inserito
all’interno della sequenza costituita da: ammissione al contributo
alla Biopower spa e prestazione della garanzia per ottenerne la
materiale erogazione. Anche in questa prospettiva la Corte di
appello avrebbe dovuto concludere per la liberazione dal pegno

8
(

18/6/2008, confermavano l’insussistenza dell’incontro di volontà

delle somme e/o dei titoli in esame, stante il venir meno
dell’evidenziata causa concreta.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
E’ pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la fideiussione si
distingue dall’atipico contratto autonomo di garanzia, in quanto la
prima si caratterizza per la natura accessoria della obbligazione

internazionale) si caratterizza per la natura autonoma
dell’obbligazione del garante rispetto all’obbligazione principale
(tanto che la semplice richiesta del garantito impone al garante generalmente un istituto di credito – di eseguire la prestazione
senza poter opporre alcuna eccezione relativa alla validità del
rapporto di garanzia).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 3947/2010,
nel mettere in evidenza i caratteri differenziali tra le suddette due
forme di garanzia personale, hanno altresì statuito che
l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di
pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a
qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in
quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza
il contratto di fideiussione «salvo che non ricorra un’evidente
discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale».
E la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici
ha precisato che: «il rapporto di subordinazione e dipendenza
dell’obbligazione fideiussoria, rispetto a quella principale – e,
quindi, il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria rispetto
a quella del debitore principale – si riflette necessariamente sul
problema della prova, onde il giudice – chiamato ad accertare, nei
confronti del fideiussore, l’esistenza e l’ammontare del debito
garantito – può utilizzare gli atti giuridici che hanno interessato
detto rapporto con il debitore principale, oltre che, in genere, ogni
scritto e comportamento proveniente da terzi, nonché dallo stesso
9

fideiussoria; mentre il secondo (nato dalle esigenze del commercio

fideiussore, per ricavarne la prova anche nei suoi confronti (Sez.
1, Sentenza n. 17261 del 12/07/2013, Rv. 627691 – 01)».
Di tali principi di diritto non ha fatto buon governo nel caso di
specie la Corte di Appello di Napoli, la quale – dopo aver premesso
che in data 1/3/2007 l’istituto bancario aveva prestato garanzia a
favore della Regione Campania, nell’interesse della Biopower s.p.a.
mediante la stipula di una polizza fideiussoria contenente la

dell’Ente garantito” (art. 3), in perfetta conformità alle prescrizioni
contenute nel bando regionale (e, in particolare, nell’art. 9.1) – ha
ritenuto (p. 8) che l’inserimento di siffatta clausola «vale di per sé»
a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in
quanto lo caratterizza per assenza del requisito dell’accessorietà;
ed ha affermato che conferma dell’autonomia dell’obbligazione di
garanzia assunta dalla banca deriva dall’espressa previsione di non
opponibilità da parte della stessa di «alcuna eccezione» nei
confronti dell’ente garantito.
Tanto affermando, la Corte territoriale è incorsa nel vizio
denunciato, in quanto, in conformità al

dictum contenuto nella

sentenza delle Sezioni Unite sopra ricordata, per ritenere la
sussistenza di un rapporto autonomo di garanzia, non è sufficiente
la previsione di una clausola di pagamento “a prima e semplice
richiesta scritta dell’Ente garantito”, ma è necessaria la disamina
del complessivo accordo negoziale, intervenuto tra le parti, al fine
di stabilire se queste ultime abbiano inteso fare ricorso ad una
fideiussione ovvero ad un contratto autonomo di garanzia (con
rilevanti conseguenze sul regime delle azioni di rivalsa dopo
l’avvenuto pagamento di quanto dovuto) e, quindi, se ricorra o
meno la «discrasia», sottolineata dalle Sezioni Unite, tra
l’inserimento della menzionata clausola di pagamento, di per sé
indicativa della natura autonoma del contratto di garanzia, e
l’intero contenuto della intervenuta convenzione negoziale.

10

clausola di pagamento “a prima e semplice richiesta scritta

Tale disamina non è stata effettuata nella sentenza
impugnata. In particolare, alla Corte territoriale è sfuggita:
– la disamina delle premesse del negozio di garanzia, dove
sono richiamati: a) l’art. 9 del bando, che sancisce l’obbligo di
prestare fideiussione per godere del contributo e che fissa l’importo
della stessa nella misura del 50% del beneficio; b) l’art. 11 del
medesimo bando, che prevede la corresponsione di un acconto del

bancaria; c) la dichiarazione della banca di aver preso visione della
domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto
di concessione delle agevolazioni e di essere perfettamente a
conoscenza di tutte le condizioni di revoca del contributo, così
come riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di
riferimento; d) il carattere solidale della garanzia;
– la disamina della clausola (contenuta nell’art. 2 comma 2
delle condizioni generali della fideiussione), secondo la quale la
garanzia verrà svincolata solo qualora … non si configurino ipotesi
di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente
sussistano tutte le condizioni anche formali di erogazione del
contributo stesso;
– la disamina delle seguenti ulteriori circostanze: la richiesta
di pagamento deve essere accompagnata dall’indicazione della
inadempienza contestata, con conseguente possibilità per il garante
di controllare la legittimità della richiesta (art. 3 del negozio); tra le
cause di revoca del beneficio era previsto anche (art. 15.2) il suo
utilizzo per finalità diverse dai motivi della sua concessione; nella
fideiussione sono contenuti numerosi richiami al bando per
l’erogazione dei contributi e le prescrizioni contenute nella
fideiussione sono conformi alle prescrizioni del bando; il negozio
contiene un’espressa deroga alla disciplina dell’art. 1957 c.c. (art.
3), sottoscritta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342.
Ne consegue che, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di
11

50% del contributo previa presentazione di garanzia fideiussoria o

appello di Napoli, che, in diversa composizione, dovrà procedere
alla disamina sopra indicata al fine di stabilire se nella specie
ricorre un contratto autonomo di garanzia ovvero una fideiussione,
e, nel caso in cui ad esito di detta disamina ritenga il carattere
accessorio della obbligazione di garanzia, essendo venuta meno
l’obbligazione garantita, dichiari estinta la polizza fideiussoria

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il primo motivo di ricorso e, ritenuti assorbiti gli
altri proposti motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte di appello di Napoli perché, in diversa composizione, proceda
a nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati;
– demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle
spese processuali tra le parti anche in relazione al presente giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza

1/3/2007.

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