Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18572 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.V. e R.A., elettivamente domiciliati in

Bari, presso lo studio del Dott. Liuni Giuseppe, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sez. 7^, n. 38, depositata il 10 dicembre

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per le ricorrenti, l’avv. Giuseppe Natola;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dr.

IANNELLI Domenico, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che i contribuenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, denunciando vizio di motivazione e omessa pronunzia sul presupposto della mancata considerazione da parte del giudice a quo di alcuni dei proposti motivi di appello;

– che l’Agenzia resiste con controricorso;

rilevato:

– che il ricorso è manifestamente fondato;

che la decisione impugnata sembra, invero, argomentare esclusivamente in merito alla tempestività della notifica dell’atto impositivo, del tutto trascurando o respingendo con motivazioni assolutamente apodittiche i motivi di appello attinenti all’asserito vizio di motivazione dell’avviso impugnato nonchè alla fondatezza ed alla prova della pretesa fiscale;

ritenuto:

che il ricorso dei contribuenti si rivela, pertanto manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Puglia.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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