Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18572 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 10/07/2019), n.18572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 01233/2017 R.G. proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE E GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

G.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2017/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 29/06/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco;

Fatto

RILEVATO

che:

l’INPS ricorre, affidandosi a tre motivi e con atto spedito per la notifica il 29/12/2016, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia pubblicata il 29/06/2016 col n. 2017, con cui è stata accolta la domanda, qualificata espressamente quale opposizione agli atti esecutivi, dispiegata da G.N. contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di declaratoria d’inammissibilità del ricorso da questi dispiegato ai sensi dell’art. 612 c.p.c. (iscritto al n. 7134/13 r.g.e.) per conseguire dall’odierno ricorrente l’iscrizione – quale bracciante agricolo – negli elenchi di variazione D.L. n. 510 del 1996, ex art. 9,comma 4 (conv. con mod. in L. 608/96) nel Comune di residenza per le giornate e gli anni riconosciuti dal titolo definitivo – sentenza n. 1147 del 2010 di quel tribunale – posto a base dell’intrapresa esecuzione, in uno al riconoscimento delle conseguenti prestazioni contributive e previdenziali;

parte intimata non espleta attività difensiva in questa sede;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente deposita, in uno alla prova del perfezionamento della notifica del ricorso, una memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

è infine agli atti rituale prova del perfezionamento della notifica del ricorso, sicchè questo, sotto tale profilo, è ammissibile;

ora, il ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. in relazione all’efficacia esecutiva del titolo giudiziario azionato in relazione all’art. 612 c.p.c.”; col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 612 c.p.c., in relazione all’esecuzione in forma specifica di sentenza meramente dichiarativa”; col terzo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., comma 2 ritenuto rimedio impugnatorio esperibile ed ammissibile avverso l’ordinanza di inammissibilità della procedura esecutiva intrapresa ex art. 612 c.p.c.”;

i primi due motivi, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, contestano, sia pure con diversità di argomenti, il fatto che sia stata attivata la procedura esecutiva di cui all’art. 612 c.p.c. in presenza di una sentenza dichiarativa la quale, comunque, implicava un obbligo di facere infungibile a carico dell’INPS, obbligo la cui esecuzione non potrebbe prescindere da un’insostituibile attività materiale dell’ente previdenziale;

tali motivi sono fondati;

è sostanzialmente pacifico in causa che la sentenza alla quale si è cercato di dare esecuzione con la procedura di cui all’art. 612 c.p.c. aveva ad oggetto l’obbligo di iscrizione del lavoratore, in qualità di bracciante agricolo, negli elenchi di variazione di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9-quinquies, comma 4, convertito, con modifiche, nella L. 28 novembre 1996, n. 608: ciò può ricavarsi da quanto indicato, benchè invero sommariamente, sia dall’incipit della sentenza impugnata che dalla ricostruzione riportata nella premessa nel ricorso;

tanto consente di ricostruire, sia pure all’esito di un’attività di complessiva interpretazione degli atti la cui lettura sia ammessa in questa sede, che a base dell’esecuzione forzata di cui all’art. 612 c.p.c. l’odierna parte intimata ha a suo tempo posto una sentenza dichiarativa di un obbligo di fare;

ora, da un lato, è principio a dir poco consolidato che, per potere assurgere a titolo esecutivo, un provvedimento giudiziale deve contenere una condanna, quanto meno implicita, non potendo quindi giammai integrare gli estremi della fattispecie di cui all’art. 474 c.p.c. una sentenza dichiarativa, ovvero di mero accertamento, quale quella pronunciata in un giudizio che abbia ad oggetto l’accertamento e la dichiarazione di un determinato diritto (per antico insegnamento: Cass. 12/05/1973, n. 1289; ma, in precedenza, già Cass. 3360/55 o Cass. 3637/54): e tanto perchè al concetto stesso di esecuzione forzata è connaturata la sostituzione da parte dell’ordinamento, attraverso i suoi organi e cioè il complesso degli agenti dell’esecuzione (ufficiali giudiziari ed altri ausiliari del giudice dell’esecuzione, oltre – beninteso – quest’ultimo ed il suo ufficio), nella condotta che l’obbligato originario è – espressamente o almeno implicitamente – condannato a tenere in forza di un titolo in tali sensi, solo in tal modo potendo questo qualificarsi appunto esecutivo;

dall’altro lato, è principio altrettanto consolidato che l’esecuzione forzata di cui all’art. 612 c.p.c. in tanto può essere promossa in quanto abbia ad oggetto un facere fungibile (Cass. Sez. U. 09/01/1978, n. 50), posto che la procedura implica la designazione dell’ufficiale giudiziario che dovrà provvedere a vigilare affinchè venga (da altri) compiuta l’opera non eseguita o, viceversa, venga distrutta quella compiuta;

infatti, ricordato che l’esecuzione in forma specifica si articola nella sostituzione, da parte dell’ordinamento, al debitore condannato nella prestazione inadempiuta oggetto della relativa condanna, una tale sostituzione è possibile esclusivamente a due condizioni: in primo luogo, che la prestazione oggetto dell’obbligo che si pretende di eseguire coattivamente in forma specifica sia, per sua natura, tale da potere essere attuata indifferentemente sia dall’obbligato originario che per mezzo dell’attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore; in secondo luogo, che nessuna attività materiale che implichi la cooperazione specifica dell’obbligato originario può essere oggetto di coercizione sulla sua persona;

su questa premessa, l’obbligo di iscrivere un lavoratore agricolo in particolari elenchi non si esaurisce nell’attività materiale di inserire il suo nominativo in un registro, sia esso su supporto tradizionale ovvero invece telematico, ma coinvolge un’attività dinamica e complessa di attivazione, in favore di quello, della serie di benefici connessi allo status derivante dalla detta iscrizione, vale a dire articolata su diversi adempimenti, la quale, nonostante il carattere meramente materiale di questi, implica un’interazione complessa di più condotte, ciascuna a vario titolo infungibile almeno nel secondo dei sensi suddetti, di competenza dei dipendenti di diversi uffici del debitore, da incaricarsi di svolgere le loro specifiche mansioni nel senso coinvolto dal titolo esecutivo e quindi dovendo essi accedere ai detti elenchi e modificarli per inserirvi i nominativi degli aventi diritto, ma soprattutto di verificare la produzione dei conseguenti effetti, sia economici (che darebbero luogo a separate obbligazioni di pagamento di somme di denaro determinate o determinabili) che normativi (come la ricostruzione di posizioni assicurative e previdenziali complessive, quali presupposti di altre prestazioni da erogarsi anche da terzi);

così, non potendo l’attività oggetto dell’obbligazione essere utilmente sostituita da parte di estranei al debitore ed alla sua organizzazione e quindi da nessuno dei potenziali agenti dell’esecuzione, l’esecuzione in forma specifica, quand’anche fosse oggetto di una condanna almeno implicita (cosa che, nella specie, neppure si può sostenere), non potrebbe mai avere ad oggetto l’obbligo dell’INPS di iscrivere un bracciante agricolo in un determinato elenco;

i due motivi in esame sono quindi fondati e la gravata sentenza va cassata, in applicazione del seguente principio di diritto: “la sentenza di mero accertamento dell’obbligo di un ente previdenziale di inserire il nominativo di un lavoratore agricolo in un determinato elenco non è suscettibile di essere posta a base di esecuzione forzata in forma specifica; infatti, da un lato nessuna sentenza, che non sia articolata su di una condanna, nemmeno implicita, può integrare valido titolo esecutivo e, dall’altro, detta esecuzione (consistendo nella sostituzione dell’ordinamento, attraverso suoi organi e cioè il complesso degli agenti dell’esecuzione, ufficiali giudiziari ed altri ausiliari del giudice dell’esecuzione, oltre quest’ultimo ed il suo ufficio, nell’attività che l’obbligato originario è condannato, in forza del titolo esecutivo, a prestare) è ammessa solo se e quando ha ad oggetto un obbligo di fare fungibile, vale a dire quando la prestazione da eseguire coattivamente in forma specifica sia, per sua natura, tale da potere essere attuata indifferentemente sia dall’obbligato originario che per mezzo dell’attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato”;

tanto corrisponde alla giurisprudenza di questa Corte in numerosi casi analoghi, tra cui quelli decisi con ordinanze del 2018 nn. 1211, 2184, 2610, 2611, 3630, 5811, 6637, 8988, 8989, 8990, 8991, 8992, 8993, 11026, 11027, 11379: alle cui motivazioni, per quanto qui interessa, può comunque farsi integrale riferimento;

l’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo: il ricorso, così, è accolto e la sentenza impugnata è cassata;

non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’odierna parte intimata e sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’odierno intimato; condanna quest’ultimo alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 630,00, ed al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato ed Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA