Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18572 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. II, 09/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 09/09/2011), n.18572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale

a margine del ricorso, dagli Avv. Foglia Giuseppe e Costantino

Tessarolo, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in

Roma, via Cola di Rienzo, n. 271;

– ricorrente –

contro

T.L., rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. De Angelis Giovanni e

Daniela Carletti, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultima in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1467 del 22

settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che T.L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma T.L. per contestare il diritto della convenuta di procedere in executivis sulla scorta dell’atto di precetto notificatole il 3 dicembre 2001 per l’importo complessivo di L. 10.233.534;

che la medesima attrice depositò successivamente ricorso in opposizione all’esecuzione, ribadendo le medesime argomentazioni intese a contestare la pretesa esecutiva azionata;

che, riunite le cause, l’adito Tribunale, con sentenza in data 4 giugno 2007, accolse le opposizioni e, per l’effetto, annullò l’atto di precetto e revocò la successiva procedura esecutiva avviata;

che la Corte Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 settembre 2008, ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da T.L., rilevando che, ai sensi del novellato art. 616 cod. proc. civ., contro la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è esperibile il solo ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello L. T. ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 novembre 2009, sulla base di un motivo;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che l’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 616 cod. proc. civ., in relazione all’art. 103 cod. proc. civ., comma 2, e art. 11 preleggi, omissione di pronuncia in relazione agli artt. 36, 112 e art. 91 cod. proc. civ., nonchè difetto assoluto di motivazione in relazione a punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5);

che il motivo, là dove prospetta violazione o falsa applicazione di norme di legge, è privo del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che anche con riguardo alla censura che articola il vizio di motivazione non è stato osservato l’onere, imposto dal citato art. 366 bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che, invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189;

Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo 1r entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, il ricorso inammissibile e condanna, la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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