Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18571 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18571 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

Rep

ORDINANZA

Ud.

sul ricorso 20186-2016 proposto da:

STAMPAF MECCANICA SRL in persona dell’amministratorecc
e legale rappresentante pro tempore ASCHERI ALDO ,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GELERA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA ARGENTA
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2018
1420

contro

SIAT SPA in persona del suo procuratore speciale
Dott. LUCA FLORENZANO, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 – PAL A, presso lo studio
dell’avvocato SIMONE DE MARTINO, che la rappresenta e

1

11/05/2018

Data pubblicazione: 13/07/2018

difende unitamente all’avvocato MARCELLO GHELARDI
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso il provvedimento n. 113/2016 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 01/02/2016;

consiglio

del

STEFANO OLIVIERI;

11/05/2018

dal

Consigliere

Dott.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Fatti di causa
La Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 1.2.2016 n. 113, rigettava
l’appello principale proposto dallo spedizioniere-vettore Vidale Piemonte s.r.I.,
rilevando che il Tribunale aveva fatto buon governo della norma di cui all’art.
1689 c.c., atteso che non sussisteva alcuna prova che la ditta destinataria
Teksid Aluminio de Mexico avesse richiesto in consegna ed accettato la merce

il quale aveva subito avarie a causa di un sinistro stradale- presso lo
stabilimento di Monclova, sicchè i diritti nascenti dal contratto erano rimasti in
titolarità alla società mittente STAMPAF s.r.l. (successivamente STAMPAF
Meccanica s.r.l. in seguito ad atto pubblico di scissione del 22.1.2016), non
essendo a ciò ostativo il possesso della polizza di carico da parte della Teksid
che attribuiva a questa soltanto una legittimazione concorrente e non anche
esclusiva ad esercitare i diritti ex contractu.
Inoltre la responsabilità per le avarie riscontrate era imputabile a colpa
grave dell’autista del mezzo di trasporto del quale si era avvalsa Vidale
Piemonte s.r.l. non avendo questi desistito dalla guida sebbene accusasse
sonnolenza, cagionando così il sinistro, circostanza che escludeva la invocata
applicabilità delle limitazioni di responsabilità accordate in caso di colpa lieve
dall’art. 1696 comma 4 c.c.
La Corte territoriale riteneva, invece, fondate le censure mosse da Vidale alla
decisione di prime cure in ordine alla duplicazione di voci di spesa nella
quantificazione del danno, rettifiche che però venivano ad essere elise dal
riconoscimento di un’ulteriore voce di danno (“parziale riconoscimento spese
Stoppato”) pari ad C 11.000,00 che doveva essere risarcito alla società
mittente.
Rigettava, invece, per difetto del nesso eziologico la domanda di risarcimento
di ulteriori danni lamentati da STAMPAF s.r.I., ad eccezione delle spese per C
2.445,00 portate dalla fattura emessa da Artinnpianti s.n.c., dichiarando
inammissibile la domanda di condanna in solido al risarcimento dei danni
3
RG n. 20186/2016
ric. STAMPAF Meccanica s.r.l. c/ SIAT s.p.a. + I

C
Stefan

t.
livieri

sbarcata al porto di Altamira e quindi trasferita con trasporto terrestre -durante

proposta dalla stessa STAMPAF s.r.l. nei confronti della coassicuratrice (per la
quota di rischio del 37%) SIAT s.p.a., e rigettava la domanda riconvenzionale
di Vidale volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo del contratto di
trasporto, avuto riguardo all’accertato inadempimento della prestazione.
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da
STAMPAF Meccanica s.r.l. con sei mezzi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1

Resiste con controricorso SIAT s.p.a.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 112, 113 e
115 c.p.c. per vizio di ultrapetizione.
Sostiene la ricorrente la erroneità della pronuncia resa dalla Corte territoriale
che aveva rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta
da STAMPA F nei confronti di SIAT s.p.a., sebbene la società assicurativa,
costituendosi in giudizio, fin dal primo grado non avesse mai “chiesto di essere
lasciata esente da ogni risarcimento”, eccependo soltanto la limitazione della
propria responsabilità derivante dalla quota di coassicurazione pari al 37%.
Con il secondo motivo si censura l’errore di diritto per violazione degli artt.
1891 e 1173 c.c..
Deduce la ricorrente che “non è contestato che il trasporto per cui è causa
fosse assicurato con la “polizza italiana di assicurazioni merci trasportate”
datata 11 dicembre 1996 tacitamente rinnovata stipulata da VIDALE
Piemonte s.r.l. …..espressamente per conto di chi spetta…” e che l’indicazione
del soggetto assicurato era stata effettuata con il rilascio da parte di STAT
s.p.a. del certificato di assicurazione in data 1.8.2003 in favore di STAMPAF
s.r.I., nel quale era specificata la merce assicurata, il tragitto del trasporto, ed
il riferimento alla polizza stipulata da Vidale nel 1996 e tacitamente rinnovata
di anno in anno.

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RG n. 20186/2016
ric. STAMPAF Meccanica s.r.l. c/ SIAT s.p.a. + 1

c.p.c..

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1292 e 1294 c.c.
non avendo la Corte d’appello disposto la condanna in solido del vettoredanneggiante e della società assicurativa, a diverso titolo, pur in presenza di
una “eadem causa obligandi”, nella specie costituita dall’unicità dell’evento
dannoso.
Con il quarto motivo si deduce ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c. per

correttamente interpretato il Giudice di merito la volontà del petitum espressa
da STAMPAF s.r.l. nella domanda introduttiva del giudizio, con la quale aveva
richiesto la condanna in solido, a diverso titolo, del vettore responsabile del
danno per inadempimento contrattuale, e della società assicurativa tenuta alla
obbligazione indennitaria.
Con il quinto motivo si censura la sentenza di appello, per errore di
diritto (violazione degli artt. 1173 e 1891 c.c.) nella parte in cui avrebbe
statuito che la Compagnia assicurativa “aveva assunto a proprio carico una
quota di assicurazione del rischio inerente al trasporto per cui è causa pari al
37%”, mentre dall’esame dei documenti, di cui si censura con il sesto motivo
anche l’omessa valutazione del fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c.,
emergeva palese che STAT s.p.a. agiva nella qualità di mandataria di tutte le
compagnie coassicuratrice e dunque doveva ritenersi tenuta al pagamento
dell’intero indennizzo a favore dell’assicurato.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti dittti a
censurare la medesima statuizione con la quale la Corte d’appello ha rigettato
il motivo di appello incidentale dichiarando inammissibile la domanda di
condanna al risarcimento del danno proposta da STAMPAF s.r.l. nei confronti
anche di SIAT s.p.a.
Osserva il Collegio che gli argomenti svolti a supporto delle statuizioni rese
da entrambi i Giudici di merito in ordine alla domanda proposta da STAMPAF
s.r.l. nei confronti della coassicuratrice SIAT s.p.a., non si palesano di
immediata evidenza per chiarezza espositiva.
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RG n. 20186/2016
ric. STAMPAF Meccanica s.r.l. c/ SIAT s.p.a. + I

difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non avendo

Il Tribunale (la cui motivazione è stata trascritta alla pag. 13 del ricorso) ha
sostenuto che “ritenuta la responsabilità esclusiva del vettore, non rimane
spazio per reclamare alcun indennizzo assicurativo che, per quanto ovvio,
potrebbe essere solo parziale a fronte di una copertura SIAT in regime di
coassicurazione”. Aggiunge il primo Giudice che il riconoscimento della pretesa
di STAMPAF s.r.l. legittimerebbe STAT a rivalersi in surroga ex art. 1916 c.c.

capienza del vettore rende fortunatamente superflua e che giustifica pertanto
la reiezione della domanda proposta contro l’assicuratore”.
La Corte d’appello ha confermato tale decisione, rigettando il motivo di
appello incidentale proposto da STAMPAF s.r.I., e ritenendo inammissibile la
domanda di condanna intesa ad ottenere, in via solidale con il vettore, la
condanna di SIAT s.p.a. (che aveva assunto una quota di coassicurazione del
37%) al risarcimento di tutti i danni subiti da STAMPAF s.r.l. in conseguenza
del sinistro, “perché fondata su un presupposto estraneo al rapporto a cui in tal
modo la Compagnia assicurativa aveva preso parte”.
Tanto premesso la società ricorrente si duole che, incontestati i fatti
concernenti il rapporto assicurativo, i Giudice di merito, da un lato, hanno
ipotizzato che la domanda volta a conseguire il ristoro del danno anche dalla
società assicurativa, dovesse considerarsi “superflua” e, dall’altro, la hanno
ritenuta addirittura inammissibile per difetto dei presupposti.
Osserva il Collegio che la Corte d’appello non ha affatto posto in discussione
la esistenza del rapporto di assicurazione tra SIAT s.p.a. e l’assicurata
STAMPAF s.r.I., risultando, quindi, infondata la censura di omesso esame dei
documenti contrattuali formulata con il sesto motivo.
Infondato è del pari il primo motivo di ricorso volto a denunciare l’errore di
ultrapetizione del Giudice di appello in quanto avrebbe ritenuto insussistente il
titolo contrattuale, omettendo di rilevare che STAT s.p.a., costituendosi in
giudizio non aveva contestato il rapporto assicurativo e la obbligazione
indennitaria, limitandosi soltanto ad eccepire il limite del massimale in
6
RG n. 20186/2016
ric. STAMPAF Meccanica s.r.l. c/ S1AT s.p.a. + 1

Cons. t.
Stefan Olivieri

nei confronti di Vidale Piemonte s.r.l. : “una simile partita di giro, che la

relazione alla quota di rischio assunta (la comparsa di risposta in primo grado
di SIAT s.p.a. è stata ritualmente trascritta dalla ricorrente alla pag. 12 del
ricorso). Come già rilevato, la Corte territoriale non ha negato la esistenza del
titolo contrattuale ritenendo piuttosto che la richiesta di risarcimento danni
subiti in conseguenza del sinistro fosse estranea ai diritti scaturenti dal
rapporto assicurativo, atteso che STAT s.p.a. si era obbligata limitatamente alla

Incontestate pertanto le risultanze istruttorie fornite dalle prove documentali,
colgono invece nel segno le censure formulate con i motivi secondo, terzo e
quarto, avendo la Corte d’appello -disconoscendo la pretesa dell’assicurata
STAMPAF s.r.l. nei confronti della coassicuratrice SIAT s.p.a.- fatto scorretta
applicazione dello schema legale del contratto assicurativo “per conto di chi
spetta” disciplinato dall’art. 1891 c.c.
Orbene, nell’assicurazione stipulata

‘per conto altrui o per conto di chi

spetta’ (art. 1891 cod. civ.), la validità ed operatività del rapporto fra i
contraenti prescinde dal consenso o dalla ratifica dello assicurato, il quale
rimane estraneo alla formazione del contratto, pur traendo dal medesimo il
diritto al pagamento dell’indennità, ed ha diritto all’indennità colui che, al
momento dell’evento dannoso, risulti proprietario della cosa o titolare di un
diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si
trova in una relazione di custodia con la cosa, non ha azione diretta nei
confronti dell’assicuratore (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30653 del
20/12/2017) e può pretendere l’indennità in luogo dell’avente diritto soltanto
se quest’ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita
clausola (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 24/03/1977; id. Sez. 3,
Sentenza n.

13359 del 19/07/2004; id. Sez.

3, Sentenza n.

26253 del

13/12/2007).
Ne segue che la Corte territoriale ritenendo inammissibile la richiesta
risarcitoria avanzata da STAMPAF s.r.I., in quanto “estranea” al rapporto
7
RG n. 20186/2016
ric. STAMPAF Meccanica s.r.l. c/ SIAT s.p.a. + I

Co
Stefaio Olivieri

propria quota del 37%.

assicurativo

essendo

fondata

sul

“presupposto”

della

liquidazione

dell’indennizzo per l’intero danno patito dal sinistro, è incorsa in manifesto
errore di diritto ritenendo precluso al soggetto assicurato l’esercizio dei diritti
derivanti dalla polizza assicurativa “per conto di chi spetta”, nei confronti della
società assicurativa SIAT s.p.a., tanto più che, nella specie, non ricorre alcun
rifiuto -né è stata in alcun modo allegata od evidenziata una condotta a tal fine

Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 5556 del 18/04/2002), tant’è che, esperendo
l’azione risarcitoria nei confronti del vettore per inadempimento del contratto di
trasporto, STAMPAF s.r.l. ha convenuto in giudizio anche la società assicurativa
contro la quale ha proposto domanda di condanna al ristoro del medesimo
danno in base al distinto titolo contrattuale con ciò dimostrando
inequivocamente di volere azionare le responsabilità di entrambi i debitori e di
avvalersi anche dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa stipulata

“per

conto di chi spetta” in qualità di assicurata. Essendo appena il caso di
osservare, inoltre, come non sussista alcun ostacolo a ravvisare la solidarietà
della obbligazione -nei limiti dell’importo dovuto pro quota da SIAT s.p.a.- cui
sono tenuti a diverso titolo il vettore-responsabile e l’assicuratore per conto di
chi spetta, avendo ad oggetto le rispettive prestazioni il medesimo risarcimento
del danno (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 14/03/1996)
Risulta altresì del tutto irrilevante -ed inidonea a sostenere la pronuncia di
inammissibilità della domanda di condanna- la assunzione della obbligazione
indennitaria, da parte della coassicuratrice STAT s.p.a., nei limiti della quota di
rischio pari al 37%, atteso che la esatta liquidazione dell’importo dovuto a
titolo di indennizzo dalla società assicurativa in base alle condizioni di polizza
non è ostativo alla ammissibilità ed all’esame nel merito della domanda di
condanna proposta dall’assicurato. Ed infatti la pretesa di un maggior
“quantum”

include evidentemente anche la liquidazione di un minor

“quantum”

(eventualmente accertato all’esito della istruttoria), operando il

vincolo ex art. 112 c.p.c., nei confronti del Giudice, nel caso di indicazione di
una specifica somma da parte del danneggiato (e sempre che -sussistendo
8
RG n. 20186/2016
ric. STAMPAF Meccanica s.r.l. c/ SEAT s.p.a. + 1

Cons
Stefano Olivieri

concludente- da parte dell’assicurato, ad avvalersi del beneficio di polizza (cfr.

obiettiva incertezza nella determinazione dell’ammontare dell’importo
richiesto- la domanda non sia stata comunque formulata nei limiti della somma
“maggiore o minore” eventualmente dovuta: in tal caso non operando alcun
vincolo al potere di liquidazione del Giudice: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2641 del 08/02/2006; id. Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010; id. Sez.
3, Sentenza n.

12724 del 21/06/2016), esclusivamente in relazione alla

cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012), ma non anche di liquidare
una somma in misura inferiore a quella che era stata richiesta nelle precisate
conclusioni, non sussistendo nella specie alcun impedimento alla esatta
quantificazione dell’indennizzo spettante all’assicurata, atteso che, tanto dalla
domanda formulata in primo grado (riportata a pag. 8 del ricorso), quanto nei
successivi motivi di gravame (riportati a pag. 10 del ricorso), STAMPAF s.r.l.
aveva richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti
“nella misura accertanda in corso di causa” ed aveva impugnato la decisione
del Tribunale instando affinchè “SIAT venga dichiarata tenuta al risarcimento
degli stessi [ndr danni], così come quantificati in corso di causa e con le
modalità descritte nella polizza n. 34087 versata in atti”,

precisando le

conclusioni in grado di appello chiedendo la condanna della STAT s.p.a. “al
risarcimento dei danni subiti….a causa del sinistro verificatosi il 23.8.2003 in
Messico, così come quantificati in corso di causa” (cfr. conclusioni trascritte
nella sentenza di appello impugnata).
Il quinto motivo, con il quale la società ricorrente censura la sentenza di
appello in punto di limitazione della obbligazione indennitaria della società
coassicuratrice, per violazione degli artt. 1891 e 1173 c.c., assumendo che
STAT s.p.a. in quanto “mandataria” del pool di compagnie assicuratrici, era
tenuta a corrispondere l’intero indennizzo e non solo la quota del 37%, è
inammissibile e comunque infondato.
E’ inammissibile in quanto la ricorrente fonda la censura sulla interpretazione
delle clausole della Polizza merci in data 11.12.1996 e sul certificato di

RG n. 20186/2016
ric. STAMPAF Meccanica s.r.l. c/ SEAT s.p.a. + I

Con st
Stefan
vieri

impossibilità di accordare una somma eccedente l’importo indicato (cfr. Corte

assicurazione in data 1.8.2003, ma omette del tutto di trascrivere il contenuto
della polizza assicurativa, in violazione del requisito di ammissibilità del motivo
prescritto dall’art. 366co1 n. 6 c.p.c., non potendo la Corte sanare tale lacuna
attraverso la integrazione del ricorso mediante le indicazioni fornite dalla
sentenza impugnata o dagli atti di parte resistente.
E’ anche infondato in quanto, come emerge dalla lettura delle Condizioni

6 clausola di delega) della polizza allegata al controricorso, risulta in modo
inequivoco che ciascuna società assicuratrice ha assunto una distinta quota
rischio e la clausola di “delega”, inserita nel contratto di coassicurazione, ha
per oggetto l’incarico conferito dai coassicuratori ad uno solo di essi di
compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non
elimina la caratteristica saliente della coassicurazione e cioè l’assunzione pro
quota – e non solidale – dell’obbligazione indennitaria (che assume natura
parziaria), ne’ conferisce, salvo patto contrario, al delegato la rappresentanza
processuale degli altri coassicuratori (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6147
del 22/05/1992; id. Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 28/01/2005; id. Sez. 1

,

Ordinanza n. 3958 del 19/02/2018).
In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto ai motivi secondo, terzo
e quarto (infondati il primo ed il sesto motivo; inammissibile e comunque
infondato il quinto); la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai
motivi accolti con rinvio della causa avanti la Corte di appello di Genova per
nuovo esame e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; rigetta il primo e sesto
motivo e dichiara inammissibile il quinto motivo di ricorso; cassa la sentenza in
relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

10
RG n. 20186/2016
ric. STAMPAF Meccanica s.r.l. c/ SIAT

+I

est.
Stef i b Olivieri

particolari (art. 5 riparto di coassicurazione -che ripete l’art. 1911 c.c.- ed art.

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