Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18571 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18571
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PALLINI MASSIMO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 471/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA dell’11/06/08,
depositata il 07/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio con sentenza 471/39/08 ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso una sua sentenza su ricorso di S.C. M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS).
Il soccombente ha proposto ricorso per revocazione della predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso per revocazione è inammissibile a sensi degli artt. 398 e 403 c.p.c., perchè non proposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e perchè la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1.600,00 oltre Euro 100,00 di spese vive, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010