Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18571 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. II, 09/09/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15261-2008 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO ARTALE

6, presso lo studio dell’avvocato TRAVARELLI ETTORE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELFINI ANGELO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4513/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

27/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Epifanio Antonietta (delega avvocato Travarelli

Ettore) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza per il solo capo relativo alle spese, erroneamente compensate integralmente, malgrado la sua domanda fosse stata interamente accolta. Il giudizio riguardava opposizione a sanzioni amministrative in materia di violazione al codice della strada ed era stato introdotto con ricorso depositato nel 2005.

Al riguardo il giudice dell’appello così motivava: “sussistono giusti motivi, anche in considerazione della novità della questione, per l’integrale compensazione delle spese di lite”.

2. – Parte ricorrente formula due motivi di ricorso. Col primo motivo viene denunciata la “violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 132 c.p.c., e art. 111 Cost., nonchè vizio di motivazione”. Osserva parte ricorrente che la disposta compensazione risultava oltre che immotivata anche in violazione al disposto normativo, essendo parte ricorrente interamente vittoriosa, per essere state integralmente accolte tutte le eccezioni avanzate. Col secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost..

3. – Resiste con controricorso la parte intimata.

4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

5. – Il ricorso è manifestamente infondato.

5.1 – Occorre osservare in primo luogo che al provvedimento impugnato non resta applicabile, ratione temporis, la disciplina, in materia di regolazione delle spese giudiziali, introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 che è invece applicabile soltanto ai procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio 2006 e poi prorogata al 1 marzo 2006.

L’odierna controversia ha avuto inizio in data anteriore al 1 marzo 2006, come risulta dallo stesso ricorso.

Sicchè resta, applicabile la norma previgente dell’art. 92 c.p.c., che non prevedeva che i giusti motivi fossero “esplicitamente indicati nella motivazione”.

In ordine alla interpretazione di questa Corte su tale norma, appare utile richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20598 del 2008, che ha affermato che: “Nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della L. 28 dicembre 2005, n. 263, il provvedimento di compensatone parlale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”.

5.2 – Occorre osservare poi che l’opposizione riguardava la sanzione per divieto di sosta, secondo parte ricorrente illegittima perchè in violazione del disposto dell’art. 7 C.d.S., commi 6 e 7. Il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione ritenendo legittima la sanzione in relazione al potere discrezionale del Comune. Il giudice dell’appello invece ha ritenuto che la sanzione fosse illegittima, non avendo il Comune dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme citate, giungendo alla disapplicazione dell’atto amministrativo posto a fondamento della sanzione. Nel decidere sulle spese il giudice dell’appello ha fatto riferimento alla “novità” della questione trattata, che aveva portato a due differenti pronunce nei due gradi di giudizio.

La questione “nuova” attiene proprio al potere di disapplicazione del giudice, richiamato in sentenza con la citazione delle Sezioni Unite 116/07, relativamente all’atto amministrativo col quale è stata disposta la sosta a pagamento nelle aree soggette a controllo di durata della sosta, senza la previsione di appositi spazi destinati invece alla sosta non a pagamento. Tale sentenza è stata pubblicata il 9 gennaio 2007, mentre l’appello alla decisione di primo grado è stato notificato il 23 aprile 2007. Sicchè, pure in mancanza di una indicazione in atti della data di deposito della sentenza di primo grado (che reca il n. 19573 del 2006, vedi parte espositiva del ricorso) la composizione del contrasto degli orientamenti esistenti al riguardo ed operato dalle Sezioni Unite è intervenuto quando il primo grado del giudizio era probabilmente ormai esaurito. In ogni caso la composizione del contrasto è stata considerata soltanto in grado di appello, come riferisce lo stesso ricorrente (che ha deposito all’udienza di settembre 2007 proprio tale sentenza delle SU).

Non vi è dubbio, quindi, che nel caso in questione sussistevano contrastanti orientamenti che potevano giustificare differenti pronunce e che tale contrasto è stato risolto dalla Corte di cassazione prima della decisione di secondo grado.

Il giudice del gravame ha disposto la compensazione delle spese in relazione a tale motivo e la motivazione al riguardo appare adeguata e sufficiente, come indicato dalle sentenza delle Sezioni Unite su citata, che indica, tra le possibili ragioni della compensazione proprio la novità della questione e/o la presenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti.

Nè sussistono le violazioni di legge dedotte, perchè il potere di disporre la compensazione delle spese è previstodall’art. 92 c.p.c., anche nel caso della non sussistenza di una reciproca soccombenza o nel caso in cui non sia pienamente accolta la domanda.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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