Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18571 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9353/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Francesco Piccolo, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANDRIA, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Enzo Augusto, rappresentato e difeso dall’avvocato

Giuseppe De Candia, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 866/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

depositata il 6/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/07/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.B. ricorre per cassazione avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bari, dal medesimo incoata ai fini del conseguimento delle indennità dovute a seguito dell’espropriazione di un fondo di sua proprietà operata dal Comune di Andria nell’ambito dell’attuazione di un P.R.U. (Programma di Recupero Urbano), ha liquidato le indennità dovute adottando un indice di fabbricabilità territoriale pari al rapporto tra aree espropriate e volumetria realizzabile sulle stesse, e ciò sull’assunto che il diverso valore indicato dall’istante si riferisse all’intero territorio perimetrato dal piano regolatore comunale.

Il mezzo azionato dal R. si vale di tre motivi, ai quali replica con controricorso il Comune di Andria.

Memorie di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente dichiarata l’inammissibilità del controricorso in ragione della sua tardività, posto che essendo stato il ricorso notificato all’intimato il 18.3.2015, il controricorso è stato notificato il 29.3.2016, quindi in palese violazione del termine stabilito dall’art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Quanto al ricorso, n’è fondato il primo motivo con conseguente assorbimento dei restanti.

Deduce per vero il ricorrente che l’impugnata sentenza sia incorsa nella violazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, poichè, contrariamente all’avviso in essa enunciato, era di tutta evidenza che, avendo il P.R.U. ad oggetto una zona urbanistica omogenea l’indice di fabbricabilità territoriale andasse determinato in rapporto all’intera superficie perimetrata dal P.R.U. e non in rapporto alle sole aree espropriate.

4. E’ vero, infatti, come pure il decidente non ignora, che questa Corte ha più volte affermato, anche a SS.UU. (Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11729) che, allorchè alla stima delle indennità dovute in conseguenza di esproprio si proceda con metodo analitico-ricostruttivo, la valutazione indennitaria dei fondo espropriato “deve essere necessariamente commisurata ad indici medi riferiti all’intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinare a spazi liberi, o comunque non suscettibili di edificazione per il privato, nel senso che, ove non si ritenga di stimare il terreno ricorrendo a criteri comparativi basati sul valore di aree omogenee, l’adozione del metodi analitico-ricostruttivo comporta che l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area non possa basarsi sull’indice fondiario di edificabilità (che è riferito alle singole aree specificamente destinate all’edilizia privata) e che, invece, postulando l’esercizio concreto dello “ius aedificandi” che l’area sia urbanizzata e che si tenga conto dell’incidenza degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi di ordine generale, si debba prescindere sia dal fatto che l’area sia (eventualmente) destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità, parcheggi), non potendo l’edificabilità essere vanificata dall’utilizzabilità non strettamente residenziale, sia dalla maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni di piano attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture; di talchè tutti l’terreni espropriati in uno stesso ambito zonale vengono a percepire la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria “media” del comprensorio, ovvero dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato” (Cass., Sez. I, 29/11/2006, n. 25363).

5. Ora, poichè non è revocabile in dubbio – anche in disparte dalla circostanza in fatto che il P.R.U. di che trattasi riguardi un’area già oggetto di un P.E.E.P. o che ad esso sia seguita l’approvazione a mezzo di accordo di programma, circostanze di cui il ricorso fa menzione senza tuttavia assolvere il debito onere di autosufficienza – che per la definizione risultante dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 11, commi 2 e 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493, art. 1, comma 1 (“i programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonchè all’inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici”), il P.R.U. di che trattasi abbia ad oggetto una zona urbanistica connotata da caratteri di intrinseca omogeneità avuto riguardo al fatto che l’insieme degli interventi in esso previsti si eserciti su un complesso urbanistico esistente (Cons. Stato, sez. IV, 28/11/2019, n. 81254) ed abbia perciò riguardo ad un compendio delimitato, identificabile in una precisa frazione del territorio municipale, è palese l’errore di diritto che inficia il ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d’Appello. Assumendo infatti che l’indice di fabbricabilità territoriale debba essere parametrato alle sole aree espropriate, la Corte decidente ha violato il principio in parola due volte: una prima volta deneganone l’applicazione sul presupposto che il diverso criterio indicato dal ricorrente avesse ad oggetto l’intero territorio comunale, in tal modo dunque affermando l’inesistenza di una norma idonea a regolare la fattispecie concreta; una seconda volta ritenendo che il principio obbligasse a rapportare l’indice di fabbricabilità alle sole aree espropriate e non al compendio urbanistico di riferimento nel suo complesso ovvero attribuendo alla norma applicata una portata estranea al suo contenuto.

6. In ragione di ciò si giustifica dunque l’accoglimento del motivo e la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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