Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18570 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.26/07/2017),  n. 18570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12666-2016 proposto da:

V.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato

l’11/11/2015 relativo al ricorso R.G.n. 496/2015 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.A.R. impugna per cassazione il decreto della Corte di appello di Firenze, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto, che aveva respinto il ricorso per equa riparazione, lamentando che il giudizio presupposto davanti alla Corte di appello di Firenze si era protratto per quattro anni e sei mesi compresa la fase esecutiva.

La sentenza ha richiamato S.U. 6312/2014 sull’unitarietà del procedimento sino alla definizione anche nella fase di esecuzione con esclusione dei tempi morti non ascrivibili al sistema giudiziario.

La ricorrente denuncia 1) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 perchè si è fatto riferimento al periodo intercorrente tra la data di emissione del decreto che definisce il primo grado ed il deposito del ricorso per cassazione ma anche a quello intercorrente tra la definizione del processo e l’introduzione del processo esecutivo che, com’è noto, si identifica con la notifica dell’atto di pignoramento; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese in Euro 405 oltre accessori.

Con memoria in prossimità dell’udienza parte ricorrente in via subordinata ha formulato quesito ex art. 267 TFUE e proposto questione di costituzionalità della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 chiedendo anche la rimessione alle sezioni Unite od il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte europea di Strasburgo.

La richiesta non può essere accolta in assenza dei presupposti di legge e la questione di costituzionalità prospettata è manifestamente infondata attenendo alla discrezionalità legislativa.

Le censure non meritano accoglimento perchè la sentenza, considerato l’intero arco compreso tra il deposito del ricorso in Corte di appello e l’ordinanza di assegnazione somme del G.E., depurato dei periodi sottratti alle possibilità organizzative dell’amministrazione giudiziaria, ha analiticamente indicato i tempi tecnici in concreto scansionati, escludendo una durata superiore a quella ragionevole dovendosi non tener conto dei periodi in cui l’A.G. non è materialmente investita di un potere organizzativo.

Accertato che l’inizio del processo esecutivo, sia pure con la notifica del precetto, è intervenuto ad oltre sei mesi dalla conclusione del processo di cognizione, va fatta applicazione di S.U. 9142/2016 e Cass. 229/2017.

In tal senso è anche la richiesta del PG.

La condanna alle spese consegue alla soccombenza e non si può proporre impugnazione per la mancata compensazione delle spese mentre la novità e la complessità della consigliano la compensazione delle spese di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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