Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18570 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18570 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

Ud. 11/05/2018

ORDINANZA
CC

sul ricorso 9351-2016 proposto da:
FALINI DEBORAH, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
BEATRICE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO
FIORUCCI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BARTOCCI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
RANALLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALESSANDRO RICCI giusta procura speciale
in calce al controricorso;
controricorrente

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

avverso la sentenza n. 87/2015 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 11/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO

OLIVIERI;

2

Fatti di causa
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza in data 11.3.2015 n. 87, in parziale
riforma della decisione di prime cure

annullava per vizio di extrapetizione la statuizione della decisione di
prime cure che, in difetto di domanda, aveva condannato Paolo Secondo

Perugia loc. Montelaguardia via delle Ghiande n. 127/B

rigettava gli altri motivi del gravame principale proposto dal Lucaroni,
rilevando che: a) la allegazione da parte del Lucaroni della falsità delle
due scritture in data 2.10.2002 (la prima avente ad oggetto la
risoluzione per mutuo dissenso del preliminare di vendita dell’immobile,
stipulato in data 5.1.2000, e la rinuncia del Bartocci a trattenere gli
importi sugli acconti prezzo già versati; la seconda avente ad oggetto il
riconoscimento del debito di lit. 120.000.000 del Lucaroni nei confronti
del Bartocci), in quanto asseritamente riempite dal Bartocci

“contra

pacta”, implicava la non contestazione della propria sottoscrizione e
dunque non poteva produrre gli effetti del disconoscimento delle scritture
ex art. 214 c.p.c. onerando il Bartocci -che di tali documenti intendeva
avvalersi- della verificazione giudiziale; b) il rilascio da parte del
Lucaroni, in pari data, di una quietanza al Bartocci per l’importo di lit.
120.000.000, se assumeva valenza confessoria della effettiva dazione di
denaro -rendendosi superflua l’acquisizione e valutazione di ulteriori
prove documentali-, non consentiva invece anche di imputare tale
pagamento alla causale -da ritenersi simulata- di “corrispettivo” per la
rinuncia del Lucaroni -pronnissario acquirente- alla stipula del definitivo,
atteso che detta somma trovava già piena giustificazione nelle due
scritture in data 2.10.2002; c) non era stata raggiunta la prova
dell’abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, non avendo
dimostrato il Lucaroni l’assunto secondo cui le parti avrebbero inteso
disporre la compensazione tra i reciproci crediti (relativi al credito per
3
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+ l

Cons
t.
Stefano Mivieri

Lucaroni al rilascio in favore di Vittorio Bartocci dell’immobile sito in

corrispettivi maturati dal Lucaroni per cessioni di quote societarie ed al
credito del Bartocci per il prezzo d’acquisto dell’immobile) in modo da
essere corrisposto al Bartocci l’intero prezzo stabilito della vendita
dell’immobile, ed essendo inoltre inammissibile l’ordine di esibizione -in
quanto meramente esplorativo- della “scheda contabile” attestante i
movimenti di cassa del Bartocci

ritualmente concluso il “contratto di comodato” avente ad oggetto il
predetto immobile, stipulato in data 9.9.2004 con Deborah Falini,
convivente del Lucaroni, essendo limitata la simulazione al solo
comodato dei beni mobili (arredi) collocati all’interno dell’immobile allo
scopo di porre tali beni al riparo da eventuali azioni esecutive promosse
dai creditori nei confronti dello stesso Lucaroni, e condannava la Falini
alla restituzione del bene, avendo lo stesso Bartocci affermato trattarsi di
comodato a tempo determinato, ed essendo scaduto il termine annuale.
La sentenza è stata impugnata per cassazione da Deborah Falini, con atti
notificati a Vittorio Bartocci, che ha resistito con controricorso, nonché a Paolo
Secondo Lucaroni, il quale non ha svolto difese, sia presso il difensore
domiciliatario avv. Pugliese, in data 8.4.2016, sia presso il curatore
fallimentare dott.ssa Marcella Galvani, in data 8.4.2016, essendo stato
dichiarato fallito il Lucaroni con sentenza del Tribunale di Perugia in data
15.2.2016.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative ex
art. 380 bis.1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.
Rilevata la mancata comunicazione dell’avviso di fissazione della adunanza non
partecipata al difensore di Deborah Falini, questa Corte con ordinanza in data
22.12.2017 disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo per il rinnovo degli
avvisi di Cancelleria .
4
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+1

Cons.st.
Stefano jIivieri

Accoglieva l’appello incidentale proposto dal Bartocci, ritenendo

La causa è quindi pervenuta in decisione alla odierna adunanza, con deposito
di memorie illustrative di entrambe le parti.
Ragioni della decisione
Il primo motivo

(violazione artt. 132 e 156co2 c.p.c., per contrasto

insanabile della motivazione con il dispositivo, in relazione all’art. 360co1 n. 4

Osserva il Collegio che nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra
dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere
mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale
insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza
tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo,
e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che
inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un
ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero
errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito
l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve
qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere la
nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e
motivazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; id.
Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10305 del 10/05/2011).
Orbene la Corte territoriale, pronunciando sull’appello incidentale proposto
dal Bartocci, relativamente alla impugnazione della statuizione della decisione
di prime cure che aveva rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei
danni derivanti da ritardata restituzione dell’immobile, proposta dal comodante
nei confronti della comodataria Deborah Falini, nella motivazione ha affermato
che la impugnazione, in quanto sprovvista “del minimo argomento contro il
rigetto della domanda”, doveva essere dichiarata inammissibile; mentre nel
dispositivo ha statuito la condanna della Falini a risarcire il danno liquidato in
“C 500,00 per ogni mese di ritardo nella restituzione di detto immobile dalla
costituzione in mora fino alla restituzione”.
5
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+1

Cn et.
Stef
ivieri

c.p.c.) è fondato.

Non essendo altrimenti componibile l’oggettivo contrasto in assenza di altri
elementi desumibili dalla stessa sentenza di appello, deponendo vieppiù per la
insanabilità del contrasto l’assunto del controricorrente secondo cui il Giudice di
appello avrebbe voluto riconoscere un danno patrimoniale “in re ipsa”, la
statuizione della sentenza della Corte territoriale in quanto affetta da nullità
deve essere cassata con rinvio.

nonché violazione degli artt. 1414 e 2733 c.c., in relazione all’art 360co1 n. 3
c.p.c.) la Falini impugna la statuizione della sentenza di appello nella parte in
cui, alla stregua delle risultanze istruttorie e precipuamente delle risposte
fornite nel corso dell’interrogatorio formale dal Bartocci, la Corte territoriale
aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova della simulazione del
contratto di comodato stipulato in data 9.9.2004 tra il Bartocci e la Falini,
atteso che il primo aveva dichiarato che tale contratto “venne stipulato con la
convivente di mio nipote Deborah Falini allo scopo di sottrarre i beni esistenti
nell’appartamento ad eventuali azioni esecutive dei creditori”.
Il motivo dichiaratamente svolto per censurare un errore di diritto nella
applicazione delle norme che regolano la prova, viene a risolversi in una
inammissibile censura di fatto intesa a rivedere il giudizio di merito sulle prove
espresso dal Giudice di appello.
Non si trasforma, infatti, in “errore di diritto” del Giudicante la affermazione
della legittimazione passiva della Falini -da questa contestata- rispetto
all’azione di rilascio dell’immobile concesso in comodato, atteso che la
soluzione della questione della individuazione dell’effettivo titolare della
posizione di comodatario (secondo la Falini, tale dovendo ritenersi il solo
Lucaroni), è da ritenere evidentemente conseguenza mediata dell’attività -che
precede cronologicamente- di valutazione delle prove, e dunque della
dimostrazione -da parte di colui che eccepisce la simulazione- della
partecipazione di tutti i soggetti (interposto, interponente, terzo) all’accordo
simulatorio (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6451 del 18/05/2000; id.
6
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+1

Cons. est.
Stefano

Con il secondo motivo (violazione art. 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.,

Sez. 6

2, Ordinanza n. 17389 del 18/08/2011; id. Sez. 2

, Sentenza n.

7537 del 23/03/2017).
Il motivo si palesa, quindi, inammissibile atteso che la denuncia del vizio di
“error juris”, in ordine alla applicazione delle norme di diritto sostanziale o
processuale in materia di prove, per essere sottoposta al sindacato di
legittimità non può che procedere necessariamente al di fuori dell’ambito

rimanendo circoscritta la verifica della legittimità dell’attività svolta dal Giudice
alla conformità allo specifico parametro normativo che disciplina la prova, sia
sotto il profilo di eventuali limitazioni imposte dall’ordinamento all’acquisizione
processuale di una fonte o ancora delle limitazioni alla discrezionalità valutativa
dei fatti imposte dalla previsione di prove legali, sia sotto il profilo del
conforme utilizzo dei mezzi di prova tipici -individuati dalle norme del codice di
rito- in relazione tanto ai limiti legali di ammissione o di efficacia dimostrativa
del singolo mezzo, quanto alle modalità procedurali di verifica istruttoria del
mezzo. Con la conseguenza che una denuncia ex art. 360co1 n. 3 o n. 4 c.p.c.,
come ha ribadito più volte questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n.
26965 del 20/12/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; id. Sez.
3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), è concepibile soltanto:
a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una
risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico
criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di
attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce
ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova
legale);
b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento
una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e,
quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla
valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi).
7
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+1

s. est.
Olivieri

riservato al “prudente apprezzamento” del Giudice stabilito nell’art. 116 c.p.c.,

Nessuna di tali ipotesi è dedotta con il motivo di ricorso in esame,
diffondendosi la ricorrente a criticare la

“erronea valorizzazione”

delle

“dichiarazioni aggiunte” ex art. 2734 c.c. rese dal Bartocci nell’interrogatorio
formale, in considerazione anche degli “altri elementi agli atti, tutti ammissibili
e rilevanti” (peraltro il fatto in ipotesi non considerato dalla Corte territoriale pagamenti periodici eseguiti dal Lucaroni al Bartocci nel periodo ricompreso tra

la stessa Falini riferisce che tali pagamenti -riferiti al predetto periodo- erano
stati imputati a rate del prezzo dell’immobile compromesso in vendita), senza
minimamente censurare che il Giudice di appello avesse erroneamente
attribuito alle “dichiarazioni aggiunte” -contestate in giudizio dalla Falini- la
efficacia di piena prova, riconoscibile soltanto “se l’altra parte non contesta la
verità dei fatti o delle circostanze aggiunte”.
Ad analoga conclusione di inammissibilità deve pervenirsi in relazione alla
dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..
Ed infatti un errore di diritto in tali casi è ravvisabile solo allorché si alleghi
che il Giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, ovvero abbia
considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento
critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, o ancora, qualora si
alleghi che l’onere di provare il fatto costitutivo della domanda o della
eccezione sia stato posto a carico della parte cui non compete secondo la
regola dettata dall’art. 2697 c.c..
Non viene, invece, in questione una violazione di norme di diritto nel caso in
cui si alleghi che il Giudice non ha tenuto conto di fatti, pur dimostrati in
giudizio, che se considerati avrebbe determinato con elevato grado di certezza
probabilistica una diversa decisione, ovvero si alleghi che il Giudice ha
attribuito valore determinante ad elementi probatori che si elidono a vicenda,
rendendo del tutto incomprensibile la “ratio decidendi”, o ancora qualora si
8
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+ l

Cons
t.
Stefano Mivieri

il 2002 e la stipula del comodato nel 2004-, neppure appare dirimente, laddove

alleghi un

non convincente esercizio del potere di ponderazione delle

risultanze probatorie. In tutti questi casi non vi è violazione del criterio di
riparto dell’onere della prova, né illegittima utilizzazione di prove non dedotte
dalle parti, ma la critica ricade interamente nell’ambito dell’errore di fatto
sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti consentiti dall’art. 360, comma
1, n. 5 c.p.c. come definiti nel testo riformato dall’art. 54 DL n. 83/2012 conv.

Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id.

Sez. U,

Sentenza n. 19881 del 22/09/2014). La giurisprudenza di legittimità è
assolutamente ferma nella applicazione di tali principi (cfr. Corte cass. Sez. 2,
Sentenza n.

2707 del 12/02/2004; id.

13/07/2004; id. Sez.
Sentenza n.

1, Sentenza n.

Sez.

12912 del

14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3,

26965 del 20/12/2007; id. Sez.

19/06/2014; id. Sez. 3, Sentenza n.

3, Sentenza n.

L, Sentenza n.

13960 del

11892 del 10/06/2016; id. Sez. U,

Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione; id. Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 27000 del 27/12/2016; id. Sez. 3 – , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Del tutto anapodittica è la censura svolta alla sentenza di appello nella parte
in cui il Giudice di merito ha posto a fondamento della decisione la scrittura
privata stipulata tra il Bartocci ed il Lucaroni in data 2.10.2002 con la quale
veniva consensualmente risolto il contratto preliminare di vendita, mentre
avrebbe dovuto ritenerla inefficace, in quanto la querela di falso proposta dal
Lucaroni -e non ammessa in primo grado- doveva ritenersi convertita in
“disconoscimento” della scrittura ex art. 214 c.p.c., e dunque avrebbe richiesto
per essere utilizzata in giudizio il procedimento di verificazione ex art. 216
c.p.c. che il Bartocci non aveva mai richiesto.
Premesso che la censura non è supportata dalla condizione pregiudiziale
dell’interesse alla impugnazione, tenuto conto che -qualora la scrittura privata
“inter alios” fosse ritenuta stipulata in violazione degli accordi di riempimento
ovvero comunque inutilizzabile in quanto disconosciuta- la ricorrente non
spiega in che modo ciò venga a rifluire sull’accertamento della simulazione
9
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+1

Con est.
Stefano livieri

in legge n. 134/2012 e dalla interpretazione che della norma ha fornito questa

relativa del contratto di comodato, osserva il Collegio che il motivo è in ogni
caso infondato, avendo il Giudice di appello compiutamente motivato sul punto
secondo il seguente schema logico-deduttivo:
a) Lucaroni in primo grado era intervenuto in giudizio presentando istanza di
querela di falso contestando il riempimento della scrittura del 2.10.2002 -con
la quale le parti rinunciavano alla attuazione del preliminare- che aveva

b) il Tribunale non aveva ammesso la querela di falso della scrittura del 2002,
in quanto il Lucaroni non aveva disconosciuto la propria sottoscrizione,
aveva contestato il riempimento del foglio dallo stesso firmato in bianco in
difformità dai patti stabiliti (contra pacta), sicchè la prova del diverso accordo
di riempimento non doveva transitare attraverso l’accertamento di falso;
c) tale statuizione del Tribunale non era stata impugnata dal Lucaroni che, nel
motivo di gravame, aveva invece: c/-criticato nel merito la statuizione che
rigettava la domanda di accertamento di validità ed efficacia del preliminare di
vendita, non essendo stata fornita prova che il contenuto dichiarativo della
scrittura del 2002 non corrispondesse a quanto pattuito dai contraenti, c2

censurato detta statuizione sostenendo la inutilizzabilità della scrittura privata,
in mancanza di procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c., non richiesto
dal Bartocci, attesa la equiparabilità della istanza di querela di falso al
disconoscimento ex art. 214 c.p.c;
d)

tale motivo di gravame era da ritenere infondato in quanto lo stesso

Lucaroni aveva allegato -deduzioni svolte alla udienza 3.5.2006- di avere
sottoscritto i fogli in bianco, circostanza che escludeva il disconoscimento delle
scritture, mentre la deduzione del riempimento “contra pacta”, non aveva
trovato conferme probatorie avuto riguardo alle esaminate risultanze
documentali ed alle dichiarazioni rese dai testi escussi.
La statuizione impugnata va, dunque, esente da critica in quanto conforme ai
principi di diritto enunciati da questa Corte secondo cui il “disconoscimento”
10
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+1

Co
st.
Stefan Olivieri

sottoscritto in bianco;

non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento
del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento “absque pactis”, sia che si
tratti di riempimento “contra pacta”, dovendo invece essere proposta la
querela di falso, se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato
raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo
dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che

7975 del 12/06/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 25445 del 16/12/2010).
Il terzo motivo

(violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c., in

relazione all’art. 360co1 n. 4 c.p.c.) censura la sentenza di appello nella parte
in cui avrebbe solo apparentemente motivato in ordine al mancato
riconoscimento della simulazione del contratto di comodato immobiliare.
Il motivo è infondato.
La motivazione cd. apparente è tale quando, benchè graficamente
esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,
perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,
non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture (cfr. Corte cass.

Sez. U, Sentenza n.

22232 del

03/11/2016).
Nella specie la Corte d’appello ha posto a fondamento del “decisum” l’esame
della prova per interrogatorio formale del Bartocci, alla stregua del quale ha
ritenuto pienamente confessoria l’affermazione secondo cui doveva ritenersi
meramente fittizia la disposizione del contratto di comodato in cui si dava atto
che l’appartamento veniva consegnato arredato con i beni mobili indicati
nell’allegato elenco, mentre ha escluso che analoga ammissione fosse stata
effettuata dal Bartocci in ordine alla intenzione dei contraenti di simulare un
contratto di comodato immobiliare, ritenendo non probante a tal fine la
affermazione del Bartocci secondo cui la individuazione del contraente, nella
Falini, era dipesa dallo scopo di sottrarre “i beni esistenti nell’appartamento” ad
11
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+1

Cons. st.
Stefa
livieri

l’accordo raggiunto fosse appunto diverso (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n.

eventuali azioni esecutive nei confronti del Lucaroni, scopo che -secondo
l’argomento speso dalla Corte d’appello- atteneva alla sfera dei motivi che
avevano determinato la preferenza nella scelta del contraente, ma che, non
per questo, disvelavano la intenzione del Bartocci di volere concludere
“realmente” il contratto con il Lucaroni, anziché con la Falini : venendo a tal
fine rafforzato il convincimento del Giudice di merito anche dalla inutilizzabilità

elementi di prova contrari, tenuto altresì conto che la stessa Falini -in altro
processo- aveva esercitato l’azione possessoria vantando il proprio titolo di
detenzione qualificata dell’immobile in quanto da lei condotto in comodato.
Orbene -indipendentemente dalla corretta o meno valutazione delle
risultanze probatorie- deve escludersi che la decisione della Corte territoriale
possa ritenersi priva del supporto motivazionale, inteso nel minimo
costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ai fini della esistenza del
requisito di validità del provvedimento giurisdizionale prescritto dall’art.
132co2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., tanto è che la critica
inerente il vizio di nullità processuale, viene poi mutata dalla stessa ricorrente,
nel corso della esposizione del motivo, laddove la asserita “apparenza”
motivazionale della sentenza viene invece ricondotta alla omessa
considerazione “dei molteplici elementi dettagliatamente indicati nel paragrafo
precedente che mostrano la inattendibilità” delle dichiarazioni del Bartocci
(ricorso, pag. 25), così intendendo richiedere alla Corte una nuova
inammissibile revisione della attività di selezione delle prove compiuta dal
Giudice di merito.
In conclusione il ricorso deve essere accolto quanto al primo motivo,
inammissibili gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al
motivo accolto con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della
Corte di appello di Perugia tenuta a liquidare anche le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
12
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+1

Cqfisst.
Stefa¼ìo Olivieri

/

delle prove orali -attesa la prescrizione dell’art. 1417 c.c.-, e dalla assenza di

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo ed il terzo
motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla
Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di

provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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