Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18570 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 10/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI
ANTONINO, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA ALFONSO
LUIGI, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 3088/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
del 28.4.08, depositata l’11/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
L’inps impugna con ricorso per un motivo, contenente denunzia di violazione e falsa applicazione di diverse norme di legge, la sentenze della Corte d’Appello di Napoli che, confermando le decisione di primo grado, ha riconosciuto a M.G., ora controricorrente, gli interessi legali per il ritardo nella erogazione delle somme dovutegli a titolo di sussidio quale lavoratore socialmente utile.
La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che in materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio – al quale sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994, – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della normativa in materia di indennità di mobilità riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonchè alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un’attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, in due scadenze, il giorno quindici e l’ultimo giorno del mese (Cass. 12627/2008; conf.
12747/2008; 13209/2008).
La sentenze impugnata ha per contro riconosciuto gli interessi legali per la ritardata erogazione del sussidio sul presupposto che essa debba avvenire alle due scadenze appena indicate. Il ricorso dell’INPS nel quali, richiamando la cit. giurisprudenza, si contesta tale decisione è quindi manifestamente fondato e va accolto.
Poichè non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito con rigetto della domanda. Nulla per le spese dell’intero processo in relazione alla data di proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010