Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18570 del 09/09/2011
Cassazione civile sez. II, 09/09/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15259-2008 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO ARTALE
6, presso lo studio dell’avvocato TRAVARELLI ETTORE, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 20779/2007 del TRIBUNALE di ROMA del 17/10/07,
depositata il 24/10/2007;
udita la relazione della causai svolta nella camera di consiglio del
13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’Avvocato Epifanio Antonietta, (delega avvocato Travelli
Ettore), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza per il solo capo relativo alle spese, erroneamente compensate integralmente, malgrado la sua domanda fosse stata interamente accolta. Il giudizio riguardava opposizione a sanzioni amministrative in materia di violazione al codice della strada.
Al riguardo il giudice dell’appello così motivava: “sussistono giusti motivi, attesa la particolarità del riesame giuridico d’appello, per la compensazione delle spese anche di questa fase”.
2. – Parte ricorrente formula due motivi di ricorso. Col primo denuncia vizio di motivazione (motivazione apparente). Col secondo motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 24 Cost..
3. – La parte intimata non ha scritto attività difensiva, 4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
5. – Il ricorso è manifestamente fondato sotto l’assorbente profilo del vizio di motivazione.
L’opposizione è stata accolta, come si legge in motivazione, poichè il Comune, cui incombeva il relativo onere, non aveva prodotto in giudizio il verbale di contestazione, “rendendo impossibile accertarne la conformità con quello notificato ed impugnato e già, peraltro, parzialmente riconosciuto nullo dal giudice di prime cure per quel che concerne l’accertamento in merito bollino blu regolarmente apposto sul veicolo … . L’assenza del verbale in originale rende impossibile l’accertamento specifico sull’operato del verbalizzante, stante le opposizioni dell’appellante in relazione al rilevamento del numero di targa del veicolo”.
In relazione a tale decisione il richiamo operato in motivazione, per giustificare la compensazione delle spese, alla “particolarità del riesame giuridico d’appello” appare criptico e comunque non in grado di fornire elementi per valutare la sussistenza o meno dei “giusti motivi”, che soli consentono una regolamentazione delle spese indipendente dalla soccombenza.
6. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame in punto spese ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (giudice del Tribunale di Roma), che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011