Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18570 del 07/09/2020
Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9290/2015 proposto da:
L.V.F., elettivamente domiciliato in Roma presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Ettore Lo Re, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI POLIZZE GENEROSA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 106/2014 della CORTE D’APPELLO di Palermo
depositata il 27/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/07/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L.V.F. – già appellante della sentenza che in primo grado ne aveva respinto l’opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo con cui il Comune di Polizzi Generosa gli aveva intimato il rimborso di parte della somma liquidatagli in altro giudizio a titolo di risarcimento per il danno da occupazione appropriativa di un fondo di sua proprietà – ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Palermo, a definizione del giudizio così incoato, ha respinto il gravame e confermato il rigetto dell’opposizione già pronunciato dal primo giudice.
La Corte territoriale, dato atto che la sentenza appellata era sorretta da due rationes decidendi, ciascuna delle quali autonoma e sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione, ha osservato che l’appellante ne aveva censurata una sola, con la riflessa conseguenza che, non potendo l’accoglimento della sola doglianza esplicitata produrre la riforma della decisione impugnata, egli era privo di interesse ad impugnare.
Non ha svolto attività difensiva il Comune intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1965 e 1967 c.c., nonchè dell’art. 100 c.p.c., poichè non poteva dubitarsi dell’effetto transattivo risultante dal combinato disposto dell’atto deliberativo di giunta con cui si disponeva il pagamento del 90% della somma liquidata dal Tribunale a titolo risarcitorio e del pedissequo atto di quietanza sottoscritto dal L.V., in ragione del che, perfezionandosi così la transazione, il Comune avrebbe dovuto rinunciare alla lite e chiedere, come avvenuto in relazione alla posizione di altri danneggiati, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, venendo in tal modo meno l’interesse del medesimo a perseguire nel giudizio.
3. Il motivo è palesemente inammissibile.
La Corte d’Appello, come enunciato, ha previamente ritenuto di dover respingere il proposto gravame alla luce della considerazione che, avendo il giudice di merito rilevato la preclusione pro iudicato intervenuta riguardo all’eccezione di transazione, non essendo essa stata fatta valere nel giudizio afferente alla liquidazione del danno da occupazione appropriativa, l’appellante si era limitato a perorare, nel giudizio avanti a sè, la persistente efficacia della transazione, senza, sul punto preclusivo rilevato dal Tribunale, muovere censure o opporre argomentazioni alcuna che ne contestasse la fondatezza, con la conseguenza che, non potendo l’accoglimento della doglianza di merito sortire l’effetto riformatore auspicato dal deducente, costui risultava privo dell’interesse ad impugnare attesa l’autonomia e la sufficienza della preclusione rilevata a sorreggere il deliberato di prima istanza.
L’odierno motivo reitera il medesimo errore poichè insiste nuovamente sull’efficacia estintiva del preteso accordo transattivo, astenendosi dal confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e rivelandosi per questo eccentrico rispetto al decisum, sicchè esso infrange il precetto della specificità dei motivi di ricorso e si rende conseguentemente inammissibile.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020