Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1857 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. II, 28/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23584/2019 proposto da:

Z.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. BORSIERI, 12,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO AVERNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICO DONEGATTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISRO PRO TEMPORE

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso,

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GEN. PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2167/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 28.5.2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di Z.U. di riconoscimento della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e, in via subordinata della protezione sussidiaria, oppure, in via ulteriormente subordinata del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

ha proposto ricorso per cassazione Z.U.;

il Ministero degli Interni ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con atto depositato il 28.8.2020, Z.U. ha rinunciato al ricorso per aver chiesto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ex art. 103, comma 2;

ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;

nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);

– gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016);

nel caso di specie non vi è stata adesione da parte del Ministero;

– il giudizio di legittimità va, pertanto dichiarato estinto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processali, limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

PQM

dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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