Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1857 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2020, (ud. 29/05/2019, dep. 28/01/2020), n.1857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3449-2012 proposto da:

CED DI S.V. & C. SAS, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

D’AYALA VALVA, rappresentato e difeso dagli avvocati PIER CESARE

TACCHI VENTURI, TIZIANO LUCCHESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS) UFFICIO

CONTROLLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 232/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

Fatto

RILEVATO

che:

La soc. CED di S.V. e c. sas impugnava la cartella not. il 23/2/2006, emessa a seguito di controllo automatizzato in relazione al modello unico 2002 relativa all’anno 2001, con cui era richiesto il pagamento il pagamento di complessivi Euro 49793,73;

che la commissione tributaria accoglieva il ricorso annullando la cartella in quanto non era stato rispettato il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, si costitutiva anche il contribuente riproponendo le difese già svolte in primo grado.

La commissione Regionale del Lazio, accoglieva l’appello, confermando quindi in toto l’atto impositivo emesso, non trovando più applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi così sintetizzabili:

1) Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

2) Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, anche in relazione all’art. 11 preleggi, comma 1, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3) violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, e art. 122 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione circa un fatto decisivo.

Si costituiva l’Agenzia Delle Entrate mediante controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia considerato essenziale il rispetto del termine originario di iscrizione a ruolo delle somme dovute.

I motivi sono infondati.

In sostanza, nel caso in esame la cartella è stata notificata il 23/2/2006 e cioè in data successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 106 del 2005, che prevede una disciplina “a regime”, di cui al citato art. 25, comma 1, lett. a), ed una disciplina transitoria.

Nel nuovo quadro normativo emergente all’esito dell’intervento di Corte Cost. n. 280 del 2005, nonchè del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis e comma 5 ter, l’iscrizione a ruolo rappresenta un mero atto interno al procedimento. Per l’intelligenza dell’attuale sistema non può che ripercorrersi le vicende normative poi fissate nella di cui innanzi.

Occorre muovere dalla sentenza della Corte Cost., n. 280 del 2005 che (in materia di imposte dirette) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, (come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193), nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario avrebbe dovuto notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis.

La Consulta ha ritenuto inammissibile la possibilità della indefinita esposizione del contribuente all’azione impositiva e conseguentemente ha altresì sollecitato un intervento legislativo volto a colmare, in termini ragionevoli, la lacuna conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dovendo il legislatore tenere conto del carattere estremamente elementare dell’attività di liquidazione in esame e della successiva attività di iscrizione nei ruoli. La Corte difatti ha ritenuto che in sede di giudizio di legittimità non vi era spazio nè la possibilità di determinare tale termine, competendo la sua individuazione alla ragionevole discrezionalità del legislatore, che poteva di individuare tale termine sia in taluno di quelli già previsti dalla legge per fattispecie analoghe sia individuando un termine che potesse disciplinare anche la (successiva) notifica della cartella di pagamento al contribuente.

Sulla base di tale sollecitazione, il legislatore è intervenuto con il D.L. n. 106 del 2005, inseriti nell’art. 1, comma 5 bis e comma 5 ter, in sede di conversione (conv. n. 156 del 2005), introducendo un termine decadenziale per la notificazione delle cartelle di pagamento (all’esito di c.d. controlli liquidatori) in precedenza non previsto. Con riguardo alle cartelle emesse a seguito di controllo automatico delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è previste sia una disciplina “a regime” (di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal citato comma 5 ter), e una “transitoria” (quella di cui al citato comma 5 bis). Quella a regime fissa quale termine decadenziale per la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione citata (10 agosto 2006) il terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. Quella transitoria prevede termini decadenziali diversi da quelli a regime, differenziandoli a seconda della data di presentazione delle dichiarazioni. Essi sono, nel dettaglio: a) il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal i gennaio 2004; b) il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 (come quella oggetto del presente giudizio); c) il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001. Sempre il citato comma 5 ter, (del D.L. n. 106 del 2005, art. 1), in conseguenza di quanto previsto dal comma 5 bis, ed al dichiarato fine di conseguire la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, non solo ha modificato il citato D.P.R. n. 603 del 1973, art. 25, (in tema di cartella di pagamento per riscossione di imposte dirette) ma ha abrogato il medesimo decreto, art. 17, disciplinante i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo anche con riferimento alle ipotesi di controlli liquidatori ex art. 36 bis.

Dalla ricostruzione storico-sistematica di cui sopra emerge la ratio dell’intervento legislativo attuato con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis e comma 5 ter.

Trattasi di disciplina che trova giustificazione nell’esplicito obiettivo perseguito dal legislatore di garantire non solo l’interesse del contribuente a non essere assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato ma anche l’interesse dell’erario, (parimenti meritevole di tutela) di evitare che, nella fase transitoria, un termine decadenziale eccessivamente ristretto possa precludere od ostacolare la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate anteriormente all’entrata in vigore della suddetta L. di conversione (n. 156 del 2005), e, quindi, pregiudicare la riscossione dei tributi.

La ratio legis dell’intervento normativo e l’interpretazione storica oltre che teleologico-sistematica della relativa disciplina, consentono di risolvere agevolmente le questioni di diritto sollevate, nel senso di ritenere applicabile la disciplina “transitoria”, di cui al D.L. n. 106 del 2006, art. 1, sussistendone i relativi presupposti anche temporali, anche con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dopo la sua entrata in vigore ed a prescindere dal rispetto dei termini per l’iscrizione a ruolo e di quelli per la liquidazione dell’imposta mediante procedure automatizzate. La disciplina in esame contiene difatti norma di diritto intertemporale volta a regolare rapporti tributari pendenti alla data della sua entrata in vigore. Dovendosi intendere tali (cioè rapporti tributari pendenti) quelli inerenti le dichiarazioni già depositate (nei periodi temporali ricompresi nella stessa disposizione transitoria), oggetto di controlli liquidatori, e non necessariamente quelli oggetto di cartelle già emesse e notificate all’esito delle liquidazioni delle dette dichiarazioni (per le conseguenze applicative della natura transitoria della normativa in esame. (si veda, ex plurimis, Cass. sez. 5, 13/12/2017, n. 29845). In sintesi). In sintesi con l’individuazione dei nuovi termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, presentate nei termini indicati nella disciplina transitoria, la normativa ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione in tutte le situazioni tributarie non definite anche anteriori alla sua entrata in vigore, limitate solo dall’eventuale sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente – l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio del comma 5 bis e comma 5 ter. (Cass. sent. n. 8406/2013 e n. 16990/2012; in precedenza, n. 2212/2011; cfr., ex plurimis, id. 26104/2005 e 1435/2006).

La condivisa sentenza di questa Corte n. 26104 del 2005 ha chiarito l’immediata applicazione, anche ai giudizi in corso, dei nuovi termini introdotti dalla disciplina transitoria, affermando: “…la natura additiva di principio dell’intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale -… comportano l’applicazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via transitoria, ai rapporti ancora pendenti, come se l’azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab initio. (…) La sentenza della Consulta nell’enunciare l’addizione del termine finale per la notifica della cartella ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra il contribuente e il fisco, eliminando ogni interesse e attenzione in ordine alle attività interne, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna all’esattore concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d’imposta. Ciò che conta, dopo la pronuncia del Giudice delle Leggi, è che l’attività esterna sia posta in essere in un termine inderogabile, tale ritenuto dalla Corte costituzionale, e che il legislatore ha discrezionalmente fissato”. Nel caso in esame la notifica della cartella è avvenuta il 23/2/2006 in relazione a crediti tributari, concernenti una pretesa fiscale derivante da controllo automatizzato quindi, fu eseguita correttamente entro il termine del regime transitorio sopra indicato e cioè 31.12.2006, senza che nessuna decadenza si fosse verificata, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal ricorrente non potendo assumere alcun rilievo la data di formazione del ruolo. Del resto già con la sentenza del 18/11/2015, n. 23550, la Suprema corte aveva affermato che la disciplina transitoria si applica anche ai rapporti tributari anteriori alle sua entrata in vigore, in forza della natura interpretativa dell’intervento normativo.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che non abbia ricevuto la preventiva comunicazione di irregolarità. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in esame in cui la parte mai ha contestato la pretesa fiscale nel merito. Comunque la Suprema Corte ha affermato con la sentenza n. 13759/2016 che In tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio, nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento, in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione.

Stante la soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del grado e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1400,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA