Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1857 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1857
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4879/2005 proposto da:
COMUNE DI TERAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio
dell’avvocato D’AMARIO Ferdinando, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
D.E.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 75/2003 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,
depositata il 25/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/12/2009 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che:
il Comune di Teramo ha chiesto con atto 4/2005 la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, depositata il 25.11.2003, che aveva ritenuto illegittimamente adottato dal Comune l’avviso di accertamento à fini TARSU 1997 nei confronti di D.E.G.;
con successivo accordo transattivo in data 18.3.2005, depositato presso la Segreteria di questa Corte in data 6 aprile 2005, le parti hanno definito i loro rapporti relativamente all’accertamento “de quo”;
essendo venuto a cessare l’interesse del Comune a coltivare l’impugnazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente estinzione del giudizio, senza che vi sia luogo a liquidazione di spese, non essendosi controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010