Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1857 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. III, 26/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7 INT. 15, presso lo studio dell’avvocato

TROVATO CONCETTA M. RITA, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati LORENZO MARIA CORVUCCI, TEBANO ANTONIO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA (OMISSIS), facente parte del

GRUPPO INTESA SANPAOLO, soggetta all’attivita’ di direzione e

coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo Spa), in persona del

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SOMMARIVA,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ SPA (OMISSIS), (ora Cassa dei

Risparmi di Forli’ e della Romagna spa), in persona del Presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126,

presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLPI GIORGIO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato PAGLIARI

MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

M.D. (OMISSIS), M.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 183 SC B INT

15, presso lo studio dell’avvocato LUCANTONI MARTA, rappresentati e

difesi dall’avvocato BAZZOLI RIGHINI SANTE, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI FORLI’, BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

29/05/07, depositata il 04/01/2 008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Lucantoni Marta (delega avvocato Sante Bazzolini

Righini), difensore dei controricorrenti M. che si riporta

agli scritti;

udito l’Avvocato Franzin Ludovica (delega avvocato Guido Francesco

Romanelli), difensore della controricorrene Carisbo che si riporta

agli scritti;

udito l’Avvocato Carlo Borromeo (delega avvocato Massimo Pagliari),

difensore della controricorrente Unicredit che si riporta agli

scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. V.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 gennaio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello da li proposta avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua opposizione al progetto di riparto nell’ambito di un’esecuzione forzata immobiliare instaurata nei suoi confronti.

Hanno resistito con separati controricorsi la Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a., la Cassa dei Risparmi di Forli’ e della Romagna s.p.a., l’Unicredit Banca s.p.a. e D. e M.L..

Non hanno resistito gli intimati Comune di Forli’ e Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Hanno depositato memoria soltanto i M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ tardivamente proposto.

Infatti, avendo la controversia ad oggetto un’opposizione ai sensi dell’art. 512 c.p.c., non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale di ci alla L. n. 742 del 1969 ed il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata (si veda, da ultimo, in termini Cass. sez. un. n. 10617 del 2010, che ha ribadito il seguente principi di diritto: La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 non si applica alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata, proposte ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ., avuto riguardo alla sostanziale identita’, strutturale e funzionale, dell’incidente cognitivo in sede distributiva con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ. – espressamente esclusa dal regime della sospensione feriale dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92 – ed alla comune esigenza di non ritardare il soddisfacimento dei creditori, nonche’ all’inoperativita’ della sospensione in tema di reclamo avverso i decreti di riparto in materia fallimentare, ed alla coerenza dell’interpretazione indicata con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei confronti di ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione a ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore dei M. in Euro duemiladuecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, ed in favore di ognuna delle altre resistenti in euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre per ognuna delle resistenti le spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA