Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1857 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15778/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1755/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.M.L., nella qualità di socia della Supermarket T.V. s.n.c., di avviso di accertamento, emesso a carico della Società e relativo ad Iva ed Irap dell’anno di imposta 2001, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, su unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, ha ribadito la nullità dell’avviso impugnato per carenza di prova dell’avvenuta notificazione dell’invito a comparire.

L’intimata non resiste.

Deve essere rilevata d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, con assorbimento del motivo di ricorso (articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Inoltre non ricorrete l’ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell’intero giudizio con rirnessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 2830), giacchè non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, nè è stata indicata la pendenza in Cassazione di tutte le cause concernenti la società e tutti i soci in relazione all’anno di imposta in esame.

Da altro canto, si è anche affermato, in ipotesi analoghe, che vada devoluto al giudice di merito l’accertamento se si sia, nel frattempo, formato un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti e, quali effetti sostanziali e processuali questo eventuale giudicato determini (cfr. Cass. n. 20820/2012).

Quanto all’Iva, l’accertamento del relativo maggior imponibile a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processifs nei confronti dei componenti di essa e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine sociale e dei membri di essa.

Qualora, tuttavia, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad accertamento Irap a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di dimultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661).

Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio con travolgimento delle sentenze di primo e secondo grado, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani.

Appare equo, attesa la soluzione della controversia, compensare interamente tra le parti, le spese dei gradi di merito e dichiarare irripetibili quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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