Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18569 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18569 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 21122-2016 proposto da:
SCORZA STEFANO,

elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO COLLI ALBANI 32, presso lo studio dell’avvocato
ALFONSO DELLARCIPRETE,

che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

DE MEDICI LEOPOLDO, SPA MILANO ASSICURAZIONI;
– intimati –

2018
1413

Nonché da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA,

in persona del suo
DANIELE

GUGLIELMETTI,

elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LEONIDA

procuratore

speciale Dott.

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO
SPINELLI GIORDANO che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
DE’ MEDICI LEOPOLDO, elettivamente domiciliato in

dell’avvocato RENATO FAMIGLIETTI che lo rappresenta e
difende unitamente a se medesimo, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali contro

SCORZA STEFANO;
– intimato –

Nonché da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo
procuratore speciale Dott. DANIELE GUGLIELMETTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA
BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO
SPINELLI GIORDANO che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale contro

DE MEDICI LEOPOLDO, elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA

CARLO

POMA

4,

presso

lo

studio

dell’avvocato RENATO FAMIGLIETTI, che lo rappresenta

2

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio

e difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO DE’ MEDICI
giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 4144/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/05/2018 dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI;

3

SCORZA STEFANO;

RILEVATO CHE

1.La Corte di appello di Roma, quale giudice di rinvio, con
sentenza n. 4144/2015, riformando la sentenza n. 15943/03
emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha accolto la
domanda risarcitoria proposta da Stefano Scorza nei confronti
dell’avv. Dè Medici – per la condotta professionale da quest’ultimo

confronti di Egidio Caricati in relazione alla mancata conclusione del
contratto definitivo di compravendita delle due unità immobiliari,
allo stesso destinate, della palazzina per cui è processo – come
pure ha accolto la domanda di manleva proposta dall’avv. De’
Medici contro la s.p.a. Milano Assicurazioni.
Era accaduto che nel dicembre 2000 lo Scorza aveva
convenuto in giudizio l’avv. Leopoldo de Medici per ottenerne la
condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della negligenza
di quest’ultimo nel condurre una precedente causa proposta nei
confronti di tale Caricati Egidio ed introdotta nel 1981, il cui esito
aveva visto l’accoglimento della domanda riconvenzionale del
Caricati e la risoluzione di un preliminare di compravendita per
colpa di esso Scorza, condannato altresì alla restituzione degli
immobili oggetto del preliminare ed al pagamento di 160 milioni
delle vecchie lire a titolo di indennità di occupazione. La negligenza
addebitabile al legale era consistita essenzialmente nel non aver
proposto, contestualmente all’azione ex art. 2932 c.c., anche
l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende
per lavori di completamento dell’edificio, facendolo solo
tardivamente. Anche il successivo atto di appello, curato da altro
difensore, era stato inoltre respinto.
In esito al giudizio – introdotto nei confronti dell’avv. de
Medici, nel quale si erano costituiti sia il convenuto sia la sua
assicuratrice, la Milano Spa, dallo stesso chiamata in causa – il
Tribunale di Roma con la menzionata sentenza n. 15934/03 aveva
319(5

tenuta nella causa promossa nell’interesse dello Scorza nei

respinto la domanda dello Scorza, compensando integralmente le
spese processuali tra le parti, sulla base delle seguenti
argomentazioni: a) soltanto l’intervento delle Sezioni Unite (con
sentenza n. 1720 del 17 febbraio 1985), aveva posto fine ai dubbi
sull’ammissibilità del cumulo dell’actio quanti minoris con quella ex
art. 2932 cc.; non era pertanto impossibile ravvisare una
responsabilità per colpa grave nella scelta di non proporla,

separato processo (che, per forza di cose, avrebbe potuto essere
promosso soltanto dopo il febbraio del 1985 e, dunque, in un
momento in cui lo stato di quello ex art. 2932 cc avrebbe
verosimilmente sconsigliato l’adozione di un provvedimento di
riunione); b) nel contratto preliminare lo Scorza aveva accettato gli
appartamenti nella condizione in cui si trovavano, cosicchè non era
nemmeno certo che potesse poi dedurne i difetti, soprattutto ove
gli stessi fossero riferibili (non agli appartamenti, bensì) alla
palazzina nel suo complesso; c) i vizi elencati dall’attore
coincidevano con quelli lamentati anche dagli Orsini, che avevano
visto accogliere la loro domanda di risarcimento danni
evidentemente perché legittimati a farla valere; d) trattandosi,
perciò, di situazione alquanto complessa ed incerta, anche sul
piano delle strategie processuali, poteva fondatamente dubitarsi
dell’esistenza di una concreta chance di vincere la causa anche nel
caso in cui il convenuto avesse tempestivamente proposto la
domanda di riduzione del prezzo.
Avverso tale decisione aveva proposto appello il soccombente
ed in esito al relativo giudizio, nel quale si erano costituiti sia il
legale sia la Milano S.p.a., la Corte di Appello di Roma con
sentenza 7 ottobre 2008 aveva rigettato l’impugnazione, in quanto
il mancato accoglimento della domanda ex art. 2932 cc non era
stato determinato dalla omessa proposizione

dell’actio quanti

minoris, bensì dal fatto che il comportamento dell’appellante – che

aveva offerto di pagare soltanto 10.000.000 delle vecchie lire per
4

nemmeno in via di eccezione, sia nell’originario giudizio che in

effetto di una decisione personale della quale il difensore non
avrebbe potuto che prendere atto – aveva costituito grave
inadempimento.
Lo Scorza aveva allora proposto ricorso in cassazione avverso
la sentenza n. 3917/08 della Corte territoriale, articolando due
motivi: nel primo, aveva ribadito che, contrariamente
all’interpretazione datane dal giudice

a quo,

il rigetto della

somma offerta rispetto al prezzo pattuito nel compromesso, ma
dall’impossibilità di prendere in esame l’actio quanti minoris perché
tardivamente proposta soltanto in sede di conclusioni; nel secondo
aveva sostenuto che la Corte di appello aveva argomentato in
maniera errata nel ritenere che la decisione di offrire appena 10
milioni risalisse ad una sua autonoma volontà e che l’avv. de’
Medici non fosse stato in grado di opporvisi.
Il ricorso è stato accolto da questa Corte regolatrice che con
sentenza n. 14936/2012 ha cassato la sentenza n. 3917/08 della
Corte di Appello di Roma, rinviando alla stessa in diversa
composizione anche per il regolamento delle spese.
E la Corte di Appello, ad esito del giudizio di rinvio, con la
impugnata sentenza n. 4144/2015, ha accolto la domanda
risarcitoria proposta dallo Scorza nei confronti dell’avv. de’ Medici,
nonché la domanda di manleva proposta dall’avv. de’ Medici contro
la s.p.a. Milano Assicurazioni. La stessa Corte ha successivamente
respinto con ordinanza l’istanza di correzione materiale proposta
dallo Scorza sul presupposto che la Corte fosse incorsa in un errore
materiale nel conteggio degli interessi e della rivalutazione
monetaria sulle somme liquidate in sentenza.

2.Scorza Stefano ricorre avverso la sentenza del giudice di
rinvio, articolando due motivi.

5

domanda non era stato determinato dall’inadeguatezza della

Resistono con distinti controricorsi sia l’avv. De Medici, che
Unipol Assicurazioni s.p.a. proponendo distinti ricorsi incidentali
(rispettivamente affidati ad uno e due motivi).

L’avv. De Medici con memori resiste al ricorso incidentale
proposto da Unipol Assicurazioni s.p.a.

ricorrente che la compagnia Unipol Assicurazioni spa

RITENUTO CHE

1.Infondato è il ricorso incidentale proposto dalla Compagnia
Unipol Assicurazioni s.p.a., che, in quanto attinente all’an, viene
esaminato per primo.
1.1. Precisamente: con il primo motivo di ricorso incidentale,
la compagnia assicuratrice denuncia, in relazione all’art. 360 primo
comma n . 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1176
e 2236 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Si lamenta cha la Corte territoriale è incorsa nel vizio
denunciato nella parte in cui ha ritenuta provata la responsabilità
dell’avv. de Medici nella causazione dei danni lamentati dallo
Scorza senza considerare che: a) nella valutazione dell’attività
professionale del legale, avrebbe dovuto riportarsi alla situazione
concreta ex ante (cioè a quella effettivamente esistente al
momento dell’introduzione con la citazione in data 27 maggio 1981
del giudizio instaurato dal predetto nell’interesse dello Scorza),
nella quale lavv. De Medici aveva optato per la soluzione conforme
all’esegesi normativa dominante; b) nelle ipotesi di interpretazione
delle leggi o di risoluzione di questioni opinabili, è esclusa la
responsabilità del professionista, salvo che questi abbia agito con
dolo o colpa grave; c) la lettera del 16 ottobre 1981, inoltrata dal
predetto difensore, conteneva una mera comunicazione di intenti,
6

In vista dell’odierna adunanza presentano memoria sia il

che il suo assistito aveva personalmente ribadito davanti al Notaio,
senza possibilità da parte dell’avv. de Medici dì condizionare la
volontà dello Scorza.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante, Sez.

3,

sent. n. 3458 del 06/03/2012, Rv. 621499 – 01) ha più volte
precisato che i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati

essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di
violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il
caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di
diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal
giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali
precedenti, contestuali o successivi della corte di legittimità;
mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di
motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e
diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati
definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di
annullamento.
Orbene, nel caso di specie, questa Corte regolatrice con
sentenza n. 14936/2012:
– ha in primo luogo ripercorso la gli antefatti storici della
vicenda sottesa al ricorso; e in particolare: a) il fatto che l’avv. de’
Medici, nel convenire il Caricati con l’atto di citazione del
27/5/1981, si era limitato ad offrire il pagamento del prezzo
residuo, da determinarsi in corso di causa, senza proporre
contestualmente anche l’azione di riduzione del prezzo in
conseguenza delle spese sostenute e sostenende; b) il fatto che il
Tribunale, ad esito al giudizio, aveva fatto presente che l’esame
andava circoscritto alla domanda inizialmente proposta, essendo
preclusa la possibilità di estenderlo alla

quanti minoris

tardivamente formulata soltanto all’udienza di precisazione delle
conclusioni; c) il fatto che, per questo motivo, lo stesso tribunale,
7

\■.!

esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può

dato (inevitabilmente) atto dell’insufficienza della somma offerta
rispetto a quella dovuta in base al preliminare, ha pronunciato la
risoluzione di quest’ultimo per colpa del promissario acquirente,

condannandolo alla restituzione dei beni ed al pagamento di
un’indennità per la loro occupazione);
– ed ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando le
parti davanti alla Corte di appello di Roma per un rinnovato esame

oramai consolidata, a fronte dell’inadempimento del promittente
venditore, il promissario acquirente non ha soltanto l’alternativa di
scegliere fra la risoluzione del contratto e l’accettazione senza
riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di cui
all’art. 2932 c.c. chiedendo, contestualmente e cumulativamente,
anche la riduzione del prezzo al fine di tutelare il suo legittimo
interesse al sostanziale rispetto degli impegni assunti; b) Ciò posto,
appar(iva) di ovvia evidenza che la proposizione dell’azione di
riduzione, ove ritualmente introdotta, ben avrebbe potuto, nel caso
di specie, sovvertire l’esito della causa. Ed e(ra) appena il caso di
osservare che nel proporre l’appello avverso la sentenza di primo
grado, lo Scorza aveva espressamente dedotto che la
giurisprudenza di legittimità aveva fin dal 1976 statuito che la
domanda di riduzione del prezzo poteva essere proposta
unitamente a quella di adempimento e che la negligenza dell’avv.
de’ Medici era consistita sia nel non aver introdotto la domanda di
riduzione sia nell’aver agito come se fosse stata proposta. Ciò
senza voler infine trascurare che la scelta di offrire la somma di lire
10 milioni di cui alla lettera del 16/10/1981 risaliva pur sempre al
legale sia perché fu l’estensore della missiva sia perché a lui e non
al cliente, sprovvisto di nozioni giuridiche, erano inevitabilmente
demandate le scelte tecniche per la gestione della controversia”; c)
l’omesso esame delle considerazioni e delle doglianze sviluppate
dall’appellante inficiava la correttezza del ragionamento seguito dal
giudice a quo.
8

della vertenza, osservando che: a) in base alla giurisprudenza

E il giudice di rinvio è pervenuto all’affermazione della
responsabilità dell’avv. Leopodo dè Medici sulla base delle seguenti
argomentazioni:
a) lo Scorza, nel momento in cui si era presentato nello
studio dell’avv. Dè Medici, aveva adempiuto alle obbligazioni a suo
carico, pagando tutto quanto fino ad allora dovuto; mentre il
Caricati non aveva fatto altrettanto, in quanto, come era emerso

indifferente dei lavori; pertanto, sussistevano i presupposti non
soltanto per l’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. ma
anche per una congrua riduzione del prezzo inizialmente richiesto;
d’altronde, lo Scorza, dichiarando di aver visitato l’immobile e di
averlo trovato di suo completo gradimento, non aveva inteso
liberare il Caricati dall’obbligo di portare a termine i lavori, ma
aveva inteso affermare che quelli fino ad allora eseguiti risultavano
di suo gradimento;
b) la causa dello Sforza, al momento della sua introduzione,
si profilava come una causa basta su una situazione di forza
verosimilmente destinata a sfociare in una vittoria, mentre invece
si era risolta in una sconfitta e cioè nella risoluzione del contratto
per inadempimento dello Sforza e nella condanna del medesimo al
rilascio dei beni e al pagamento di una indennità di occupazione
(oltre che delle spese di lite sostenute dal Caricati e dagli Orsini);
c) l’esito negativo di una causa facile (se non addirittura
routinaria) sposta sull’avvocato l’onere di provare che detto esito
non era dipeso da sua imperizia o negligenza; nel caso di specie,
non soltanto detta prova non era stata fornita, ma anzi erano
emersi elementi indicativi di una gestione della lite non ineccepibile
(quali l’esistenza di un filone giurisprudenziale che ammetteva la
cumulabilità della quanti minoris con l’azione di cui all’art. 2932
c.c., per cui sarebbe stato prudente proporre fin dall’inizio detta
domanda; il fatto che non era risultato provato che l’avv. De
Medici, una volta deciso di imboccare la strada dell’esclusiva
9

dalla espletata ctu, aveva omesso di eseguire una parte non

proposizione dell’azione ex art. 2932 c.c., aveva informato il cliente
dell’ormai ineludibile necessità di stipulare il definitivo alle
condizioni inizialmente stabilite, mentre era risultato provato che
l’avv. Dè Medici aveva avallato l’intenzione del cliente di trattenere
una parte del prezzo, redigendo la lettera 16/10/1981 con la quale
era stato comunicato al Caricati che il promissario acquirente
avrebbe versato soltanto 10 dei circa 60 milioni che ancora

condotta ha innescato il meccanismo che ha successivamente
portato al fallimento dell’incontro davanti al notaio ed al rigetto
della domanda che da detto fallimento è dipeso.
Trattasi di motivazione che, in quanto conforme ai

dicta

contenuti nella sentenza di cassazione e non violativa di alcuna
disposizione di legge, sì sottrae a censura nella presente sede di
legittimità.
1.2.Con il secondo motivo, la compagnia Unipol Assicurazioni
s.p.a., controricorrente in via incidentale, denuncia, sempre in
relazione all’art. 360 primo comma n . 3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Si lamenta che la Corte territoriale, quale Giudice di rinvio,
nel ritenere fondata la domanda di garanzia formulata dall’avv. De
Medici, basandosi sul contratto assicurativo, ha regolato in maniera
differente due conseguenze analoghe, scaturenti dal contratto
laddove ha applicato la percentuale dello scoperto,
contrattualmente prevista nell’aliquota del 10%, agli importi dovuti
a titolo di sorte capitale e di spese di lite per il precedente giudizio
(e non anche agli importi dovuti “per tutti i gradi del presente
giudizio”).
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Inammissibile, in quanto il ricorrente incidentale non richiama
i documenti legittimanti la sua richiesta.
Infondato, in quanto il giudice di rinvio – dopo essere
pervenuto all’affermazione della responsabilità professionale
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restavano da saldare): in particolare l’avv. Dè Medici con la sua

dell’avv. Leopoldo dè Medici, conformandosi ai dicta contenuti nella
sentenza di cassazione, ha accolto la domanda di manleva proposto
da quest’ultimo, condannando la Milano Assicurazioni a rivalere il
legale del 90% dell’intero importo dovuto allo Scorza a titolo
risarcimento danni e del 100% di quanto dovuto allo stesso a titolo
di spese di lite.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla compagnia, la Corte

sorte capitale e somme dovute a titolo di spese legali. Quanto alle
prime, tenuto conto dello scoperto del 10% previsto dalla polizza,
ha condannato la compagnia a rivalere il legale del 90% dell’intero
importo. Quanto alle seconde, tenuto conto che la polizza non
prevedeva alcuna franchigia, ha condannato la compagnia a
rivalere il legale dell’intero importo dovuto in conformità al disposto
di cui all’art. 1917 n. 3 c.c.

2. Infondati sono anche il primo motivo del ricorso principale
dello Scorza ed il ricorso incidentale dell’avv. Dè Medici, che si
trattano congiuntamente in quanto strettamente connessi.
2.1.Lo Scorza denuncia, in relazione all’art. 360 primo
comma n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1226, 1223 c.c. e 115
c.p.c.. Si lamenta che il Giudice di rinvio, incorrendo nel vizio
denunciato e disattendendo consolidati orientamenti nella
giurisprudenza di legittimità, aveva liquidato equitativamente il
danno da lui subito (senza considerare gli esborsi sostenuti e il
mancato conseguimento della proprietà dell’immobile), mentre
avrebbe dovuto reintegrarlo in quello che sarebbe stato il suo
patrimonio (ovvero nel valore dell’immobile all’attualità, quale
risultante dalla documentazione prodotta ovvero, se necessario, da
consulenza tecnica d’ufficio, che era stata sempre richiesta in tutti i
gradi di giudizio).
2.2. L’avv. Dè Medici denuncia, in relazione all’art. 360
comma primo n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697

territoriale ha correttamente distinto tra somme dovute a titolo di

c.c. Si lamenta che la Corte territoriale, quale giudice di rinvio,
condannandolo al risarcimento del danno nella misura di euro 130
mila, ha riconosciuto allo Scorza, pur in assenza di prova
dell’avvenuto pagamento di dette voci, anche il danno per
l’indennità di occupazione (che lo Scorza era stato condannato a
pagare nei giudizi da esso controricorrente patrocinati) e per le
spese legali (che lo stesso Scorza era stato condannato a

giudizi). Deduce di aver sempre contestato nei propri scritti
difensivi il difetto probatorio in cui era incorso lo Scorza, ma la
Corte territoriale, quale giudice di rinvio, aveva riconosciuto anche
tali voci di danno, incorrendo nel vizio denunciato.
2.3. I motivi sono entrambi infondati.
Invero, a fronte dell’omessa prova in ordine all’entità dei
lamentati danni, il giudice di rinvio ha correttamente fatto ricorso al
criterio della valutazione equitativa.
E nel far ricorso a detto criterio ha tenuto conto di tutti gli
elementi disponibili: dimensioni ed ubicazione dei beni
compromessi; prezzo stabilito per gli stessi; importo allora
verosimilmente necessario per acquistare analoghe unità
immobiliari; ammontare delle spese di lite liquidati alle controparti
e dell’indennità di occupazione già posta a carico dello Scorza.

3.Infondato è infine il secondo motivo del ricorso principale
con il quale lo Scorza denuncia, in relazione all’art. 360 primo
comma n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di
contraddittorio tra le parti in relazione agli artt. 111 n. 6 della
Cost., l’art. 12 prel., all’art. 132 c.p.c e agli artt. 1123, 1126 c.c.
Il ricorrente si lamenta che la Corte territoriale ha omesso di
esaminare il valore degli immobili all’attualità (e non alla data della
sentenza di primo grado) e la documentazione prodotta nella prima
udienza del giudizio di rinvio; ma dimentica di considerare che non

corrispondere dalle sentenze che avevano definito i suddetti

costituisce fatto decisivo la mera allegazione di circostanze o singoli
elementi istruttori.
D’altronde il motivo è infondato in quanto l’importo
corrispondente al valore degli immobili, oggetto del contratto
preliminare di compravendita 18/11/1980, è stato correttamente
determinato avuto riguardo all’epoca coeva, non essendo peraltro
allora concretamente prospettabile quale sarebbe stato

non ha mai sostenuto l’esborso del prezzo di compravendita, per
cui, ove la Corte territoriale avesse accolto la sua richiesta, lo
Scorza si sarebbe venuto a trovare in una condizione financo
migliore rispetto a quella che si sarebbe verificata qualora avesse
versato detto prezzo di acquisto.

4. Al rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali
consegue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento
dell’importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.
Avuto riguardo alla formulazione dell’art. 91 c.p.c. alla data di
introduzione del giudizio di merito e tenuto conto del rigetto di tutti
i ricorsi, si ravvisano giusti motivi per dichiarare integralmente
compensate tra le parti le spese processuali relative al presente
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:
– rigetta il ricorso principale proposto da Stefano Scorza;
– rigetta il ricorso incidentale proposto dall’avv. Leopoldo Dè
Medici;
– rigetta il ricorso incidentale proposto da Unipol Assicurazioni
spa;
– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
processuali.
13

l’andamento del mercato immobiliare. Ciò tanto più che il ricorrente

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale e per quello incidentale a norma del comma 1-bis
del citato art. 13.

Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 10
maggio 2018.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza

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