Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18569 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 10/07/2019), n.18569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21367-2017 proposto da:

C.G., D.R.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

CESARO, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELA SARNATARO;

– ricorrenti –

contro

ARCA (Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva Dipendenti del

Gruppo ENEL) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2,

presso lo studio dell’avvocato IDA SCANU, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

INTERSTUDIOVIAGGI SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRA NERI che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANNA BOTTI;

– controricorrente –

CONIPANY TRAVEL AGENCY SRL.

– intimata –

avverso la sentenza n. 7532/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009 C.G. e D.R.L. convennero dinanzi al Giudice di pace di Napoli la “Associazione Nazionale Ricreativo Culturale Sportiva Dipendenti del Gruppo Enel” (d’ora innanzi, per brevità, “l’ARCA”) e la società Company Travel Agency s.r.l., esponendo che:

-) avevano acquistato dalla ARCA un pacchetto di viaggio “tutto compreso” con destinazione Londra, per un soggiorno in quella città nel periodo dal 6 al 10 agosto 2009;

-) prima della partenza appresero che a Londra si era diffusa un’epidemia di febbre suina, notizia che li indusse a recedere dal contratto di viaggio;

-) chiesero di conseguenza all’ARCA la restituzione del prezzo pagato per il viaggio, che però non venne loro restituito.

Conclusero chiedendo la condanna delle convenute alla restituzione del suddetto prezzo.

2. Ambedue le società si costituirono.

L’ARCA negò di aver mai stipulato alcun contratto di viaggio turistico con gli attori; precisò di essersi limitata a svolgere un mero incarico di “segreteria”, ovvero di rappresentanza dell’agente di viaggi che era la Company Travel Agency; eccepì in ogni caso che il rischio della febbre suina era noto agli attori già al momento dell’acquisto (maggio), ed era comunque divenuto irrilevante nel mese di luglio.

3. Anche la Company Travel Agency si costituì, deducendo di avere svolto solo attività di intermediario di viaggio, e che il reale organizzatore di quest’ultimo era la società Interstudio Viaggi s.p.a., che provvide a chiamare in causa.

La Company Travel Agency non formulò domande di sorta nei confronti della Interstudio Viaggi.

Anche la società Interstudio Viaggi si costituì regolatiiiente, rilevando che nessuna delle parti aveva formulato domande nei suoi confronti; di noil avere mai intrattenuto alcun rapporto con gli attori; e che comunque il loro recesso dal contratto di viaggio era ingiustificato.

4. Con sentenza 5 ottobre 2012 n. 34574 il Giudice di pace di Napoli accolse la domanda attorea nei confronti di ambedue le convenute, escludendo qualsiasi responsabilità della terza chiamata in causa.

La sentenza venne appellata dalla ARCA in via principale, e dalla Interstudio Viaggi in via incidentale.

La prima lamentò di essere stata ingiustamente condannata alla restituzione del corrispettivo del viaggio, pur non essendo parte del contratto; la seconda lamentò l’omessa condanna della chiamante in causa alla rifusione delle spese di lite in suo favore.

5. Con sentenza 29 giugno 2017 n. 7532 il Tribunale di Napoli, decidendo come giudice d’appello, accolse il gravame dell’ARCA, e rigettò le domande proposte dagli attori nei confronti di quest’ultima. Accolse, altresì, l’appello incidentale dell’Interstudio Viaggi, condannando la Company Travel Agency s.r.l. alla rifusione in favore dell’Interstudio Viaggi delle spese del doppio grado.

Per quanto in questa sede ancora rileva, il Tribunale ritenne che la ARCA non avesse stipulato alcun contratto di viaggio con gli attori, ma avesse svolto la mera funzione di “mandatario con rappresentanza” della Company Travel Agency, e che di conseguenza la domanda di restituzione del prezzo del viaggio doveva essere formulata nei confronti di quest’ultima società.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.G. e D.R.L., con ricorso unitario fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso l’ARCA e la Interstudio Viaggi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, formalmente invocando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1388,1175,1375,1703 c.c.; nonchè del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 83, 92 e 93 (codice del consumo).

Nell’ampia illustrazione del motivo (pp. 9-19 del ricorso), si sostiene in substantia che il Tribunale avrebbe malamente valutato le prove documentali depositate nei gradi di merito, dalle quali emergeva che l’ARCA non era un mero rappresentante della Company Travel Agency, ma un vero e proprio intermediario di viaggi, se non addirittura l’organizzatore.

Tale censura è sostenuta coi seguenti argomenti:

-) il Tribunale non ha tenuto conto del contenuto effettivo dei documenti depositati dalle parti (p. 9 del ricorso);

-) la ARCA non poteva essere un mandatario perchè era privo di procura scritta;

-) dovevano ritenersi nulle eventuali clausole di esonero da responsabilità contenute nel contratto;

-) l’art. 14 d. lgs. 206/05, nel caso di inadempimento del contratto di viaggio “tutto compreso”, addossa la responsabilità tanto al all’organizzatore, quanto al venditore;

-) l’ARCA doveva ritenersi l’organizzatore del viaggio, perchè aveva predisposto a tal fine un ufficio ad hoc, e percepiva un compenso per tale attività;

-) l’ARCA era il soggetto cui era stato versato il prezzo, e che aveva rilasciato il titolo di legittimazione al viaggio.

1.2. Il motivo è inammissibile, per più ragioni.

In primo luogo è inammissibile nella parte in cui sollecita da questa Corte una nuova valutazione delle prove documentali, diversa da quella compiuta dal giudice di merito.

Una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permuilis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassassazione”).

1.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Denunciare, infatti, l’omesso esame di documenti decisivi da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui documenti del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, i ricorrenti hanno assolto solo il primo, e solo in parte. Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive adeguatamente il contenuto dei documenti che si assumono trascurati dal giudice (il depliant pubblicitario del viaggio; l’accettazione della proposta di contratto; il voucher rilasciato dall’ARCA ai due viaggiatori); nè indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) quei documenti siano stati prodotti.

Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assume non essere stati esaminati dalla Corte d’appello.

1.3. In terzo luogo, e per la stessa ragione indicata al p. precedente, il motivo è inammissibile nella parte in cui invoca la nullità di non meglio precisate clausole di esonero da responsabilità, che non vengono nemmeno trascritte.

1.4. Le restanti censure sopra riassunte sono, infine, inammissibili, per estraneità alla ratio decidendii infatti, avendo il Tribunale ritenuto in punto di fatto che la ARCA non concluse alcun contratto con gli odierni ricorrenti, non è nemmeno concepibile alcuna violazione delle norme sul contratto di viaggio “tutto compreso” dettate dal codice del consumo: per l’ovvia ragione che, esclusa l’esistenza del contratto di viaggio nei rapporti tra i ricorrenti e l’ARCA, il Tribunale non poteva nè doveva applicare quelle norme.

1.5. I rilievi che precedono non sono scalfiti dagli argomenti sviluppati dai ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Nella suddetta memoria i ricorrenti sostengono, in estrema sintesi, di non avere affatto voluto, col loro primo motivo di ricorso, censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; ma di avere voluto invece censurare l’errore consistito nel ritenere che la ARCA fosse un mandatario con rappresentanza del tour operator, mentre in realtà era solo un mandatario senza rappresentanza.

Ma proprio questa precisazione svela l’inammissibilità del ricorso: ed infatti lo stabilire se tra le parti sia stato stipulato un contratto di mandato con o senza rappresentanza è giudizio che si fonda su:

-) l’esame del contratto quale documento, la quale è attività che rientra nella valutazione delle prove;

-) l’interpretazione del contratto quale negozio, la quale è attività che costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, salvo che non venga dedotta la violazione, da parte di questi, delle regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 c.c. e s.s. (ex multis, in tal senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 -01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 – 01): censura che, nel nostro caso, non è stata proposta.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, evidentemente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 82,91 e 92 c.p.c.. Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure distinte. Con una prima censura i ricorrenti lamentano di essere stati ingiustamente condannati alla rifusione delle spese in favore dell’ARCA, nonostante il Tribunale avesse accolto solo uno dei tre motivi d’appello da questa proposti.

2.2. Il ricorso contiene poi una seconda censura (pp. 21-26),’ con la quale i ricorrenti lamentano che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di condannare la Company Travel Agency alla rifusione in loro favore delle spese del grado di appello.

2.3. La prima delle suddette censure è manifestamente infondata.

La valutazione di quali sia la parte soccombente è giudizio che va compiuto in base all’esito complessivo della lite: ed all’esito del doppio grado di giudizio è risultato che la ARCA non era la controparte contrattuale dei due odierni ricorrenti.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha reputato C.G. e D.R.L. “soccombenti” ex art. 91 c.p.c. rispetto alla ARCA.

2.4. La seconda delle suddette censure è, del pari, manifestamente infondata.

Gli odierni ricorrenti infatti non avevano proposto alcun appello nei confronti della Company Travel Agency; nè quest’ultima aveva proposto appello incidentale nei confronti dei primi. Anzi, in appello la Company Travel Agency rimase addirittura contumace.

Non vi era dunque alcun presupposto giuridico che imponesse o legittimasse una condanna, da parte del giudice d’appello, della Company Travel Agency alla rifusione delle spese del grado di appello nei confronti degli odierni ricorrenti, posto che non vi è stata in quel grado soccombenza della prima nei confronti dei secondi.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.G. e D.R.L., in solido, alla rifusione in favore di ARCA delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna C.G. e D.R.L., in solido, alla rifusione in favore di Interstudio Viaggi s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.G. e D.R.L., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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