Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18569 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. II, 09/09/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 09/09/2011), n.18569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA ETR s.p.a, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Borgatti n.

11, presso lo studio dell’Avvocato Antonella Fiorini, rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Carso

Ivana;

– ricorrente –

contro

S.C.;

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Siderno n. 218 del 2008,

depositata il 17 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Siderno ha accolto l’opposizione proposta da S.C., con ricorso depositato il 19 aprile 2007, avverso la cartella esattoriale concernente violazioni al codice della strada, notificatagli il 27 marzo 2007;

che il Giudice di pace, rilevato che il verbale di accertamento della violazione era stato tempestivamente notificato all’opponente, ha disposto la modificazione del rito, trattandosi, nella specie di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi;

che il medesimo giudice ha peraltro ritenuto infondata l’opposizione all’esecuzione, non essendo maturato il termine di prescrizione al momento della notifica della cartella esattoriale, mentre ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi, non risultando indicato nella cartella esattoriale il responsabile del procedimento;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, notificato a mezzo del servizio postale, Equitalia ETR s.p.a sulla base di tre motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

che, con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione contraddittoria per non avere il Giudice di pace, una volta ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione, e qualificata l’opposizione accolta come opposizione agli atti esecutivi, tratto la conseguenza della inammissibilità della stessa, per tardività;

che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., sostenendo la tardività della opposizione proposta oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ.;

che, in proposito, la ricorrente formula il seguente quesi-to di diritto: “La denunzia di vizi formali attinenti alla cartella di pagamento deve essere proposta attraverso l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine decadenziale ivi previsto la cui inosservanza comporta la decadenza dall’azione e, conseguentemente, deve essere dichiarata la inammissibilità dell’opposizione stessa tardivamente proposta”;

che, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, in L. n. 31 del 2008 e formula il seguente quesito di diritto: “La cartella di pagamento relativa ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione in epoca precedente al 1 giugno 2008, non recante l’indicazione del responsabile del procedimento, non è nulla in quanto, ai sensi del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito con modifiche nella L. n. 31 del 2008, la sanzione della nullità, per tale motivo, è stata espressamente comminata dalla suddetta norma, per i ruoli consegnati a decorrere dal 1 giugno 2008”;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 10 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Premesso che la ricorrente non ha depositato, allo stato degli atti, l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso, per la eventualità che tale avviso venga tempestivamente depositato si rileva che il ricorso appare manifestamente fondato.

Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati, in quanto il giudice di pace ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’opponente per vizi formali della cartella. L’opposizione, peraltro, è stata proposta con ricorso depositato il 19 aprile 2007 mentre la cartella esattoriale era stata notificata il 27 marzo 2007;

essa è quindi stata proposta tardivamente, essendo decorso il termine di venti giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ., sicchè il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’opposizione. E’ manifestamente fondato anche il terzo motivo di ricorso, posto che la disposizione che la ricorrente assume violata, effettivamente stabilisce l’obbligo della indicazione nella cartella del responsabile del procedimento solo per le cartelle relative a ruoli consegnati successivamente al 1 giugno 2008 (v. in proposito, Corte cost. sentenza n. 58 del 2009). Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Rilevato che parte ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento dell’avvenuta notificazione del ricorso all’intimato S. C.;

che la richiamata proposta di decisione è condivisa dal Collegio, non avendo le parti rivolto ad essa critiche di sorta;

che appare comunque opportuno osservare che la sentenza impugnata è stata emessa anche nel contraddittorio con la Prefettura di Reggio Calabria;

che la ricorrente non ha invece depositato l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso a detta amministrazione;

che ciò, tuttavia, non comporta alcun onere di integrazione del contraddittorio, atteso che la sentenza impugnata ha qualificato l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi e questa statuizione non ha formato oggetto di censura;

che, in relazione a tale tipo di giudizio, deve ritenersi legittimato passivo il solo esattore, con esclusione quindi della necessità della partecipazione al giudizio anche dell’ente impositore;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la dichiarazione di inammissibilità della proposta opposizione agli atti esecutivi;

che, in applicazione del principio della soccombenza, l’intimato deve essere condannato al pagamento delle spese dell’intero giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta da S.C.; condanna quest’ultimo al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari e 100,00 per diritti, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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