Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18567 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, resa all’adunanza

sezione prima il 07/05/2008, numero Sezione 1091/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

1. Il Consiglio di Stato con parere reso all’adunanza della Sezione 1^ 7/5/2008, si è pronunziato nel senso della inammissibilità dell’istanza di revocazione del D.P.R. 8 marzo 2007 con il quale era stato dichiarato inammissibile ed irricevibile il ricorso straordinario proposto da A.M. contro il Comune di Civitavecchia, per la mancata assunzione mediante mobilità presso lo stesso Comune e il risarcimento del danno da mancato guadagno e recupero contributi.

2. A.M. ha depositato presso la Cancelleria di questa Corte un atto denominato “Ricorso per violazione di legge costituzionale secondo l’art. 111 Cost.” nel quale, riassunte le vicende della causa ed affermato che sarebbe palese l’intenzione del Consiglio di Stato di non risolvere la controversia, chiede a questa Corte di farlo e di riconoscergli quanto spettantegli.

3. L’atto è sottoscritto personalmente solo dall’ A. e non risulta notificato ad alcuno.

4. Per tali ragioni – ed a prescindere dalla non impugnabilità in questa sede del provvedimento del Consiglio di Stato per i motivi di cui al ricorso – il ricorso va dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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