Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18567 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 10/07/2019), n.18567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2013-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

R.Q.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 631/2013 della corte d’appello di Ancona,

depositata il 15/10/2013 R.G.N. 655/2012.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 631 del 2013, ha rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la decisione di primo grado di accoglimento delle quattro opposizioni, presentate separatamente e poi riunite, proposte da R.Q., pensionato, avverso le cartelle esasttoriali con le quali gli era stato richiesto il pagamento, a favore dell’INPS, di contributi dovuti dai coltivatori diretti e relativi agli anni 20022003-2005-2006-2007-2008 e 2009;

la Corte di merito ha ritenuto infondato l’appello perchè incentrato sulla riproposizione delle medesime deduzioni (illogicità tra la richiesta dei pensionato di essere cancellato sin dal 1.1.1994 e presentazione, il 17 dicembre 1998, da parte del medesimo di domanda di supplemento di pensione per accreditamento dei contributi dal 1990 I.V.S., versati nella gestione autonoma dei coltivatori diretti, nonchè presentazione di domanda di regolarizzazione contributiva sino a tutto il 1995) che avevano condotto alla sentenza n. 541 del 2012 della stessa Corte d’appello di Ancona di insussistenza dei presupposti per la cancellazione con accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, senza considerare che i periodi oggetto dei giudizi riuniti di primo grado erano successivi a quello già oggetto di esame e quindi, quanto in precedenza accertato, sulla base della documentazione acquisita e dagli accertamenti eseguiti dalla Direzione provinciale dei lavoro di Ascoli Piceno (e cioè che il fondo agricolo coltivato dal R., avendo una estensione di circa sei ettari e tenuto conto delle colture ivi praticate, richiedeva un fabbisogno di manodopera superiore a 104 giornate lavorative e che il R., con decorrenza dal marzo 1997, aveva ottenuto il supplemento di pensione sulla base della contribuzione dovuta nel periodo marzo 1992 – febbraio 1997, ed aveva altresì presentato nel 2001 domanda di condono per gli anni in contestazione), non assumeva rilievo, posto che al fine di negare al ricorrente il diritto alla cancellazione, l’Inps avrebbe dovuto provare non che lo stesso avesse continuato l’attività prevista dalla legge, ma che il reddito prodotto con tale attività fosse prevalente rispetto a quello pensionistico;

per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., giacchè la sentenza impugnata aveva risolto la questione senza affrontare l’unico tema prospettato dall’opponente costituito dalla estensione anche ai periodi oggi in esame di una sentenza, quella del Tribunale di Ascoli Piceno n. 825 dei 2008, favorevole, ottenuta in altro procedimento ove pure si era richiesto di accertare che la cessazione dell’attività di coltivatore diretto era avvenuta dal 1.1.1994; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.e dell’art. 115 c.p.c. sempre in relazione alla questione degli effetti degli accertamenti relativi ai rapporti di dura; 2) violazione e/ o falsa applicazione della L. n. 9 del 1963, artt. 2 e 3 e del D.L. n. 155 del 1993, art. 14 conv. in L. n. 243 del 1993, nonchè dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.;

R.Q. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., e cioè della regola della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in ragione del fatto che la soluzione giuridica posta a fondamento della decisione (carattere assorbente della mancanza di prova, che avrebbe dovuto fornire l’Inps, della prevalenza del reddito tratto dalla coltivazione del fondo rispetto a quello tratto dalla pensione) è infondato;

invero, nel caso di specie, la sentenza impugnata si è limitata ad interpretare la normativa che regola la fattispecie concreta dedotta in causa, attribuendo valore decisivo all’elemento della prevalenza del reddito pensionistico rispetto a quello agrario e ciò senza modificare i contenuti della domanda;

costituisce principio più volte espresso da questa Corte di cassazione quello secondo il quale il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qua: volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella nella domanda ovvero pur mantenendosi nell’ambito del “petitum”, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (“causa petendi”) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. n. 29200 del 2018; n. 6945 del 2007);

il secondo motivo è fondato;

la fattispecie sostanziale e processuale che ha formato oggetto dei gradi di merito è stata ritualmente riportata in ricorso e da tali precisazioni si evince che in effetti R.Q. propose tutte e quattro le opposizioni a cartella prospettando, in fatto, di aver proposto domanda di cancellazione dagli elenchi nominativi dei coltivatori diretti in data 1.1.1996 con decorrenza dal 1.1.1994; tale domanda fu respinta dall’INPS ed a sostegno della richiesta l’interessato addusse di avere a disposizione solo 4 ettari di terreno di cui due incolti e che la limitata attività di coltivatore era esercitata presso il fondo della moglie invalida, con applicazione di poche giornate a causa del proprio cattivo stato di salute e che tale stato di cose era stato accertato nel corso dell’istruttoria del ricorso iscritto al n. r.g. n. 452 del 2001 ed, inoltre, con la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 825 del 2008 era stato riconosciuto il diritto alla cancellazione sin dal 1.1.1996;

alla luce di tali presupposti, incontestato il fatto che oggetto del giudizio anche d’appello è il diritto del coltivatore diretto ad ottenere la cancellazione dall’apposito elenco per il venir meno dei presupposti di legge, è evidente che il precedente giudiziario intercorso tra le parti viene erroneamente utilizzato, capovolgendone il senso in negativo, dalla sentenza impugnata;

invero, la sentenza impugnata afferma che il complesso delle circostanze in fatto ritenute dall’Inps e dalla sentenza d’appello n. 541 del 2012 (che aveva riformato il precedente del Tribunale favorevole al R.) siano del tutto irrilevanti in quanto relativi a periodi di contribuzione diversi e precedenti rispetto a quelli qui in esame, in ordine ai quali ritiene invece rilevante la sola valutazione della eventuale prevalenza del reddito tratto dal pensionato dall’attività di coltivazione rispetto a quello pensionistico;

tale soluzione argomentativa, è però scorretta in quanto, attraverso una applicazione rovesciata della regola della vincolatività del giudicato, all’epoca peraltro non ancora formato in quanto la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 541 del 2012, favorevole all’Inps, è divenuta definitiva solo con la sentenza di questa Corte di cassazione n. 3842 del 2015, la Corte territoriale ha mal interpretato i contenuti della norma previdenziale che istituisce l’obbligo contributivo, realizzandone una applicazione non conforme a diritto;

questa Corte di legittimità (Cass. n. 14770 del 2014), quanto alla corretta impostazione della regola di riparto dell’onere della prova in ipotesi di pretesa valere dall’iscritto alla cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti, ha, infatti, ritenuto che in mancanza di elementi di prova di segno contrario, dovendosi ritenere, a tal fine, insufficiente la semplice domanda di cancellazione, permane l’obbligo contributivo in questione in quanto deriva dalla iscrizione dell’interessato negli elenchi dei coltivatori diretti;

invero, è da tale iscrizione (avente valore ricognitivo ed agente come condizione di efficacia della fattispecie costitutiva di tale qualità personale) che pacificamente discende il diritto alle prestazioni previdenziali, ed egualmente dalla medesima deriva il corrispondente obbligo contributivo;

va ricordato che la L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3 (che detta norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri) dispone: comma 1: “E’ condizione per il diritto all’assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni… che l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame.

Comma 2:… il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell’allevamento e nel governo del bestiame…si ritiene sussistente quando i soggetti prima indicati si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Comma 3: Per attività prevalente, ai sensi del precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”; la L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3, comma 1: “Sono esclusi dall’assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano i fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue… ” ed inoltre, questa Corte di legittimità (Cass. n. 13938 del 2006, citata anche dalla sentenza impugnata ma senza trarne le corrette conclusioni) ha pure avuto modo di chiarire che rapporto di prevalenza è definito dall’art. 2, comma 3, con due criteri congiunti, uno temporale e l’altro reddituale. Il criterio temporale è costituito dai lavoro agricolo per la maggior parte dell’anno, ulteriormente precisato all’art. 3 con il criterio quantitativo delle 104 giornate; il criterio reddituale, costituito dalla prevalenza del reddito agricolo anche con riferimento al reddito pensionistico, si coniuga con il precedente, e concorre a definire una attività agricola in sè significativa e preponderante;

la sentenza impugnata, tuttavia, non ha effettuato tale complesso accertamento ed ha tratto dalla necessità di appurare il presupposto della prevalenza del rreddito pensionistico rispetto a quello agricolo, con la errata attribuzione a carico dell’INPS del relativo onere, la conclusione della infondatezza dell’appello proposto dall’Istituto;

pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza va cassata in parte qua poichè la Corte di merito ha rigettato l’appello dell’INPS, assumendo di aver accertato il diritto alla cancellazione, senza procedere in alcun modo alla verifica del venir meno dei presupposti per l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e, dunque, senza valutare le ragioni, qui ribadite dall’INPS ed identiche a quelle valutate nel precedente di questa Corte di cassazione n. 3842 del 2015, reso inter partes successivamente al deposito del presente ricorso, (esistenza di fondo agricolo, esteso circa sei ettari, coltivato a vigneto (2 ettari), a grano (ettari 1,60) ed uliveto (ettari 0,90) che veniva curato dal R. senza l’ausilio di braccianti agricoli e con la collaborazione occasionale e saltuaria del figlio e della moglie D.B. “definita invalida nello stesso ricorso in prevenzione di accertamento negativo e cancellazione dell’iscrizione”; attività svolta dal R. con carattere di abitualità e permanenza, essendo stato certificato il suo stato di inabilità solo nel luglio 2006; riconoscimento dei supplemento di pensione con decorrenza dal marzo 1997 sulla base della contribuzione dovuta nel periodo marzo 1992 – febbraio 1997, presentando successivamente domanda di condono per gli anni in contestazione); il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo; la causa va, quindi, rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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