Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18566 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18566 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

Rep.

SENTENZA

Od. 03/05/2018

sul ricorso 7854-2014 proposto da:
MONTALBETTI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato MARIO
MONTALBETTI, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ELENA LIDIA PORETTI, LUIGI ALIBRANDI
giusta procura in calce al ricorso;

2018
1352

ricorrente

contro

IMMOBILIARE CRIAL SRL

in persona

del

suo

rappresentante legale pro-tempore, IMMOBILIARE ELLE CI
SAS , in persona del suo rappresentante legale pro-

1

PC

Data pubblicazione: 13/07/2018

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, V.PACUVIO
34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI,
che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAOLO FUMAGALLI giuste procure in calce al
controricorso;

avverso la sentenza n. 3988/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 28/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato ENRICO DANTE per delega;
udito l’Avvocato CHIARA ROMANELLI per delega;

2

– controricorrenti

Fatti di causa
In totale riforma della decisione di prime cure, la Corte d’appello di Milano,
con sentenza pubblicata in data 28.11.2013, dichiarava cessata alla data
1.10.2008 la locazione degli immobili destinati ad uso ufficio, siti in Milano
corso Buenos Aires 43 individuati ai sub 10 ed 11, nonché del locale cantina di
pertinenza, condotti da Mario Montalbetti in virtù di contratto verbale concluso

rilascio, quanto ai locali uso ufficio, in favore della società locatrice e, quanto al
locale cantina, ad Immobiliare CRIAL s.r.l. che ne era divenuta nelle more
proprietaria.
I Giudici di appello rilevavano che, avendo l’appellato Montalbetti precisato le
conclusioni instando per la conferma della decisione di primo grado, doveva
ritenersi che lo stesso avesse prestato acquiescenza al rigetto -statuito nella
sentenza del Tribunale- delle eccezioni pregiudiziali nonché delle domande
riconvenzionali dallo stesso proposte; che difettava la prova di un novazione
dell’originario contratto stipulato nel 1996, con il successivo contratto di
locazione concluso tra le stesse parti in data 1.1.2002 riguardante una distinta
unità immobiliare, peraltro materialmente separata e per la quale veniva
corrisposto un diverso canone; che la comunicazione di disdetta in data
24.10.2005 era tempestiva in quanto si riferiva inequivocamente alla
locazione di durata annuale della porzione immobiliare

“sub 10 11

complessivamente costituita da otto vani e servizi”.
La sentenza di appello, notificata in data 20.1.2014, è stata impugnata per
cassazione da Mario Montalbetti con due motivi.
Resistono con controricorso Immobiliare ELLECI s.a.s. ed Immobiliare CRIAL
s.r.l.
Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.
Alla udienza del 28.6.2016, avendo chiesto il Procuratore Generale dichiararsi
improcedibile il ricorso ex art. 369 c.p.c., questa Corte, con ordinanza
3
RG n. 7854/2014
ric. Montalbetti Mario c/ Irnrn. ELLECI s.a.s +I

Coi est.
Stefano ivieri

con Immobiliare ELLECI s.a.s. e registrato in data 18.10.1996, ordinando il

interlocutoria in data 3.10.2016, disponeva il rinvio a nuovo ruolo in attesa
della pronuncia rimessa alle Sezioni Unite in ordine alla questione della
improcedibilità del ricorso nella ipotesi in cui la copia notificata della sentenza
impugnata non fosse stata prodotta dal ricorrente, sebbene rinvenibile nel
fascicolo della parte controricorrente.
Essendo stata decisa la indicata questione dalle Sezioni Unite di questa Corte

rinviata alla odierna udienza per la discussione.
Ragioni della decisione
Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Premesso che il ricorrente non ha prodotto in allegato la sentenza
impugnata corredata della relazione di notifica, e che la sentenza della Corte
d’appello di Milano n. 3988/2013 risulta tuttavia depositata in allegato al
controricorso unitamente alla relata di notifica in data 20.1.2014, la questione
pregiudiziale, concernente l’applicazione dell’art. 369co2 n. 2) c.p.c., va risolta
nel senso della procedibilità del ricorso alla stregua del principio di diritto
enunciato da Corte cass. Sez. U – , Sentenza n. 10648 del 02/05/2017 secondo
cui “in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di
applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2,
c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia
depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti
comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte
controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del
fascicolo di ufficio”.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e
1230 c.c. in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c.
La critica è interamente rivolta all’accertamento di merito, compiuto dalla
Corte territoriale, alla stregua degli atti negoziali e giuridici prodotti in giudizio
4
RG n. 7854/2014
ric. Montalbetti Mario cl 1min. ELLEC1 s.a.s + I

Con
Stefa o Olivieri

con Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, la causa è stata rimessa sul ruolo e

(contratto del 1984; denuncia e registrazione contratto verbale del 1996;
contratto del 2002; disdetta del 2005), relativo alla ricostruzione del rapporto
locatizio intercorso tra le parti ed alla individuazione dei beni immobili locati
oggetto della disdetta e dello sfratto per finita locazione. Il ricorrente insiste
nella propria tesi difensiva secondo cui dagli atti emergeva la volontà delle
parti contraenti di considerare unitariamente il rapporto locatizio, dovendo in

Il motivo è palesemente inammissibile.
Da un lato, infatti, il ricorrente prospetta una mera interpretazione
alternativa delle disposizioni degli atti negoziali, senza tuttavia trascrivere il
contenuto essenziale delle relative clausole, indispensabile alla verifica
richiesta al Giudice di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 2602 del
03/02/2009), e senza minimamente individuare l’errore in cui sarebbe incorso
il Giudice di appello, sia nell’applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art.
1362 c.c. (che, peraltro, neppure viene specificato dal ricorrente: se con
riferimento alla rilevazione semantica di singole espressioni verbali od alla loro
connessione sintattica, ovvero se invece con riferimento ad elementi
extratestuali individuatori della comune intenzione, non essendo questa
sufficiente chiarita dal contenuto letterale degli atti oggetto di interpretazione),
sia nella omessa sussunzione della fattispecie concreta nello schema legale
della novazione oggettiva. Dall’altro la censura difetta del requisito di
specificità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.: ed infatti la parte che,
con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio
di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può
limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.
civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma
violati, ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi
discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra
l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e
dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al
5
RG n. 7854/2014
ric. Montalbetti Mario c/ Imm. ELLECI s.a.s +1

s. est.
Steffo Olivieri

conseguenza qualificarsi come novativo l’atto concluso nel 2002.

principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative
dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare
l’erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Corte cass.
Sentenza n.

22889 del 25/10/2006; id.

Sez.

L, Sentenza n.

Sez.

5,

25728 del

15/11/2013). La mera prospettazione di una diversa interpretazione del
contenuto negoziale -pur astrattamente plausibile- non assolve infatti ai

“l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere
l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle
possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola
contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla
parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,
dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra”

(cfr.

Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006; id. Sez. 2, Sentenza n.
3644 del 16/02/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. 3,
Sentenza n.

15604 del 12/07/2007; id. Sez.

20/11/2009; id. Sez. 2, Sentenza n.
Sentenza n.

3, Sentenza n.

24539 del

19044 del 03/09/2010; id. Sez. 3,

16254 del 25/09/2012; id.

Sez.

1, Sentenza n.

6125 del

17/03/2014).
Con il secondo motivo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c..
Il fatto omesso è indicato dal ricorrente nella “origine e durata del contratto
di locazione”. Inoltre la sentenza di appello viene censurata per omessa
motivazione in ordine al collegamento pertinenziale del locale cantina con i
locali destinati ad uso ufficio.
Il motivo è inammissibile in quanto il vizio denunciato non si inscrive nel
paradigma normativo dell’art. 360co1 n. 5 c.p.c.. La nuova formulazione del
testo normativo, introdotta dall’art. 54co1, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n.
83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (recante
“Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito il n. 5 del comma
6
RG n. 7854/2014
ric. Montalbetti Mario c/ Imm. ELLECI s.a.s +1

Con
Stefan Oltvieri

requisiti predetti atteso che, come più volte ribadito da questa Corte

1 dell’art. 360 c.p.c. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le
sentenze pubblicate successivamente alla data dell’il settembre 2012: art. 54
comma 3 DL n. 83/2012 cit.), ha, infatti, limitato la impugnazione delle
sentenze in grado di appello o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola
ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti”, escludendo il sindacato sulla inadeguatezza

di elementi extratestuali, limitandolo alla verifica del requisito essenziale di
validità ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. inteso come
costituzionale”

“minimo

richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. secondo la

interpretazione fornita da questa Corte: l’ambito in cui opera il vizio
motivazionale deve individuarsi, pertanto, esclusivamente nella omessa
rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”,
principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere
“decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte cass.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id.

Sez. U, Sentenza n. 19881 del

22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).
Premesso che la Corte d’appello ha accertato che la disdetta era tempestiva
dovendo logicamente riferirsi al contratto verbale registrato il 18.10.1996, in
quanto nella denuncia presentata all’Ufficio del Registro risultava
espressamente indicata la durata annuale della locazione (1.10.1996 30.9.1997) ed alla data della registrazione del contratto i locali condotti in
locazione dal Montalbetti risultavano pacificamente composti dagli originari sei
vani (cinque vani della unità sub 10 ed un vano della unità sub 11), nonché
dagli altri due vani aggiunti alla unità sub 11 e dalla pertinenza locale-cantina,
con la conseguenza che deve escludersi una “omessa considerazione” da parte
del Giudice di appello del “fatto” concernente la origine e la durata del
contratto, osserva il Collegio che la esposizione del motivo è interamente
affidata alla reiterazione della tesi -prospettata in sede di merito- della unicità
del rapporto locativo in quanto risultante dalla novazione dell’originario
contratto. Viene, quindi, ad essere criticata non la omessa rilevazione di un
7
RG n. 7854/2014
ric. Montalbetti Mario c/ Imm. ELLECI s.a.s +1

Cons.
Stefano IOiviri

del percorso logico posto a fondamento della decisione e condotto alla stregua

fatto storico, sibbene la congruità logica della valutazione delle risultanze
istruttorie compiuta dalla Corte d’appello, critica che investendo il merito non
può trovare ingresso in questa sede, esulando dallo schema del tassativo vizio
di legittimità per errore di fatto sindacabile da questa Corte.
Quanto al_”vano cantina”, il dedotto vizio di carenza di motivazione è
inswv;
iv Lq ig;c:_”./Te_-_
. La Corte d’appello ha accertato che il locale cantina era detenuto in

risultava ricompreso nel successivo contratto di locazione, stipulato in data
1.1.2002, concernente esclusivamente la unità immobiliare sub 9. Tanto è
sufficiente a rinvenire nella sentenza impugnata il requisito di validità della
implicita motivazione, che la sottrae al vizio di legittimità denunciato.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, deve darsi atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

8
RG n. 7854/2014
ric. Montalbetti Mario c/ 1mm. ELLECI s.a.s +1

Cds. est.
Stefa o Olivieri

locazione dal Montalbetti anteriormente al 1996 -fatto incontestato-, e non

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Così deciso in Roma il 03/ 05/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA