Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18566 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TORRE

MORENA 54/A, presso lo studio dell’avvocato PERULLI ANNA MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ZANCHI ITALO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM SPA;

– intimata –

sul ricorso 9973-2008 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato ANGELETTI ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

CASCIARO CARLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2065/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

05.10.07, depositata il 30/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Italo Zanchi che si riporta agli

scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

1. La Corte di Appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di S.P. contro la Telecom Italia S.p.A. volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello (OMISSIS) del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal 1^ gennaio 1996 al 30 settembre 2000 e successivamente nel livello 6^, con ricostruzione della carriera e condanna della società al pagamento delle somme conseguenti.

2. La Corte, precisato che quella dello S. doveva essere considerata domanda di riconoscimento del diritto a migliore inquadramento e non di intervenuto demansionamento, ha ritenuto, sulla base della lettura delle norme contrattuali pertinenti, che l’inquadramento del lavoratore fosse i frutto delle vicende organizzative del datore di lavoro e che corrispondesse alla normativa contrattualistica di armonizzazione nel passaggio tra due diversi moduli operativi della società, che avevano comportato una profonda ristrutturazione nell’organizzazione della stessa.

3. S.P. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso nel quale, pur in mancanza di formale articolazione con separate epigrafi, possono riconoscersi quattro motivi di censura.

4. L’intimata resiste con controricorso, nelle cui conclusioni si chiede ” nella (denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, in accoglimento della spiegata riconvenzionale in prime cure ed in accoglimento dell’appello incidentale, ordinare la restituzione delle somme percepite secondo la norma transitoria di armonizzazione per il personale inquadrato nel livello (OMISSIS)”.

5. Il controricorso in quanto iscritto come ricorso incidentale va riunito al ricorso principale.

6. Il primo motivo del ricorso si dirige contro la dichiarazione della sentenza secondo la quale pur essendosi verificato demansionamento il nuovo inquadramento sarebbe legittimo.

7. Il secondo motivo, premesso che la sentenza ha confrontato i contratti del lavoro del 1992 e del 1996 ed ha ritenuto legittimo l’inquadramento nel livello F., siccome il ricorrente era inquadrato nel precedente terzo livello, addebita alla sentenza impugnata di aver trattato dell'”area quadri” senza tuttavia chiarire esplicitamente se lo S. vi appartenesse, questione importante – ad avviso del ricorrente – dal momento che la sentenza aveva poi dato atto che al ricorrente, transitato nel livello (OMISSIS) erano stati applicati benefici ad personam per conservargli il trattamento economico precedente, circostanza che confermerebbe “che egli ha subito una retro cessione tale da necessitare di una compensazione”.

8. Il primo motivo si fonda sull’erronea premessa che la sentenza abbia accertato il demansionamento, mentre essa, con affermazione sicuramente ambigua ma altrettanto sicuramente estranea alle ragioni della decisione, e quindi ininfluente, dopo aver precisato che la domanda era stata prospettata come inquadramento nel livello superiore e come tale doveva essere valutata, ha aggiunto, testualmente “Se, invece, fosse stata una domanda intesa a dimostrare l’avvenuto demansionamento dell’odierno appellante poteva anche trovare accoglimento”. D’altra parte, che tale affermazione sia totalmente astratta ed ipotetica, è eloquentemente dimostrato dal fatto che nella motivazione della sentenza, in coerenza con la premessa sulla natura della domanda, il profilo della dequalificazione non trova alcun riscontro.

9. Il secondo motivo, in realtà per nulla chiaro, sembra voler qualificare come indice di demansionamento l’attribuzione ad personam di un trattamento economico, laddove secondo la sentenza impugnata si tratta di un trattamento previsto da uno specifico accordo di armonizzazione per una determinata categoria di lavoratori. Quindi il motivo di ricorso non supera la soglia della mera contrapposizione interpretativa di una clausola contrattuale.

10. In ogni caso va tenuto presente che l’illustrazione di entrambi i motivi si conclude con le seguenti testuali parole: “in relazione a tali due aspetti della sentenza, si pone il quesito se la stessa sia viziata da motivazione insufficiente contraddittoria “, affermazione ben lontana dal momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circo scriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, richiesto dalla giurisprudenza in riferimento alle censure – concernenti i vizi della motivazione (v. per tutte, Cass. Sez. Un, 1^ ottobre 2007, n. 20603).

11. Il terzo motivo denunzi a formalmente violazione di legge ma in realtà, per come emerge anche dal quesito, mira a censurare la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme collettive.

12. Il motivo esordisce con le seguenti testuali parole “Tali ultime considerazioni” ossia quelle relative alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione sviluppate nei primi due motivi “si traducono in violazione di legge, laddove gli articoli 2069 seguenti codice civile dispongono il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro” e si conclude con il seguente, testuale, quesito: “se l’inquadramento definitivo al liv. (OMISSIS) del c.c.n.l. 9 settembre 1996 – del settore telecomunicazioni, articolo 14 in particolare, e di armonizzazione TELECOM, art. 8 e “area quadri” in particolare- del dipendente già liv. (OMISSIS) area-quadri del c.c.n.l. “SIP” 30 giugno 1992 sia legittimo, specie in difetto di prova sulla mancanza di posti di lavoro propri e di consultazioni con le organizzazioni sindacali sul caso specifico, in presenza, invece, di prova sull’esistenza di posti adeguati e di assegnazione agli stessi di dipendenti promossi attualmente ed ivi trasferiti. Tanto, premessa la valenza dell’efficacia che gli art. 2069 segg. c.c., attribuiscono ai contratti collettivi di lavoro”.

13. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. (Cass. 7197/2009).

14. Il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto.

(Cass. 4044/2009).

15. L’esigenza di un quesito di diritto (conforme, ovviamente, a detti principi) in caso di violazione e falsa applicazione di contratti collettivi denunziata in sede di ricorso contro sentenza di appello sembra pacifica( mentre qualche contrasto si registra con riferimento all’ipotesi – qui non ricorrente – di impugnazione di sentenza di primo grado ex art. 420 c.p.c.: v. in proposito, in senso affermativo, Cass. 4008/2008, in senso negativo, Cass. 14919/09).

16. La lettura del quesito rende persuasi della sua non corrispondenza al modello delineato nella (pacifica) giurisprudenza soprarichiamata. Il ricorrente chiede intatti alla Corte di pronunziarsi sulla legittimità del proprio inquadramento, ancorchè a tal fine evochi anche alcune circostanze (di fatto) non specificamente trattate nella sentenza (la quale ne fa cenno nella parte narrativa, riferendo quanto detto dallo S. nel ricorso, senza però porle a base della propria decisione, il che – se del caso – avrebbe dovuto esser semmai denunziato sotto il profilo motivazionale).

17. Il quarto motivo si apre con la seguenti affermazioni: “Il contratto collettivo del 1996 prevede attente valutazioni ai fini degli inquadramenti, e approfondimenti. A tal fine la resistente ha rilevato, senza dimostrare, accordi con le organizzazioni sindacali”.

18. Questa la conclusione: “Si pone dunque il duplice quesito riguardo l’omessa motivazione sul punto decisivo della controversia circa l’assenza di più attente valutazioni ed approfondimenti aziendali sindacali sull’inquadramento del ricorrente al livello (OMISSIS).

del contratto collettivo nazionale di lavoro nel 1996 e sulla legittimità o meno dell’inquadramento stesso in via definitiva in mancanza di quelle procedure”.

19. Il quesito ha carattere del tutto generico, incompatibile con la sua funzione come delineata da Cass. 2007/20603 dianzi cit. e dalle numerose successive conformi.

20. Va ancora osservato che il ricorso pur facendo essenzialmente riferimento a fonti collettive non ne riporta il testo integrale nella parte di interesse, se non per brevissime proposizioni, tecnica redazionale non idonea a consentire, ove mai fosse possibile in relazione ai motivi, l’interpretazione diretta di questa Corte, o, per le parti relative al contratto di livello non nazionale, il suo controllo sull’interpretazione del giudice di merito.

21. Inoltre non risulta dal ricorso, contrariamente a quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, n. 6, la specifica indicazione dei contratti e accordi collettivi sui quali esso si fonda.

22. Infine, il contratto collettivo sul quale si fonda il ricorso non è stato prodotto integralmente, il che determina l’improcedibilità del ricorso, vizio la cui sussistenza va dichiarata con priorità, con perdita dei efficacia del ricorso incidentale.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese in Euro 30,00 per esborsi, e in Euro 2000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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