Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18566 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 09/09/2011), n.18566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12541-2005 proposto da:

IMPRESA PIZZAROTTI E C. S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA VITE 7, presso l’avvocato D’AMELIO PIERO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA COMMISSARIO

LIQUIDATORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI LENTINI, nella qualità di

successore del CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAGO DI LENTINI per i poteri

non trasferiti al nuovo Consorzio di Bonifica (OMISSIS)

Siracusa,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

CONSORZIO DELLA BONIFICA (OMISSIS) SIRACUSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2411/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato P. D’AMELIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia nasce dall’esecuzione di un contratto di appalto relativo all’esecuzione di lavori di irrigazione, stipulato tra l’appaltatrice s.p.a. Impresa Pizzarotti e il committente Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini.

Insorta controversia tra le parti, il collegio arbitrale, costituito in forza del Capitolato per i lavori della Cassa del Mezzogiorno, condannò il Consorzio al pagamento di L. cinquecento trentacinque milioni, ed accessori. Entrambe le parti impugnarono il lodo dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 28 luglio 1997 lo annullò in parte.

2. Contro quella sentenza le parti proposero ricorso per cassazione.

La società appaltatrice, in particolare e per quel che qui ancora rileva, denunciò la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la corte di appello omesso di pronunciare sulla domanda incidentale, da essa proposta, con la quale era stato richiesto il riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate nel giudizio arbitrale dal giorno in cui ciascuna somma era dovuta e non già (come erroneamente ritenuto dal collegio arbitrale) dal giorno della domanda di arbitrato.

3. Con sentenza in data 22 agosto 2001 n. 11188, questa corte cassò quella sentenza in accoglimento, tra l’altro, della censura sopra riportata.

4. Con sentenza in data 20 maggio 2004 la corte d’appello di Roma, pronunciandosi nel giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile, perchè generico, il motivo d’impugnazione del lodo arbitrale concernente la decorrenza gli interessi. Nella comparsa di risposta in cui era stata formulata la domanda, sulla quale la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi, la società Pizzarotti si era limitata alla richiesta di pagamento degli interessi, senza muovere alcuna, neppur generica, censura sui parametri adottati dagli arbitri; non aveva indicato alcun motivo di nullità, ai fini del giudizio rescindente, e neppure aveva specificato le voci del lodo su cui si sarebbero dovuti conteggiare gli interessi, nè aveva indicato il giorno dal quale il pagamento sarebbe stato dovuto.

5. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la s.p.a. Impresa Pizzarotti, per un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Assessorato agricoltura e foreste Regione Siciliana, che si definisce al tempo stesso Commissario liquidatore del Consorzio di Bonifica di Lentini, e successore del medesimo consorzio per i poteri non trasferiti al nuovo Consorzio di Bonifica Siracusa (OMISSIS).

6. Il ricorso è posto sotto la rubrica della violazione dell’art. 1219 e della violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 della violazione delle norme relative alla determinatezza della domanda, e dei vizi di motivazione. Esso è svolto largamente sul tema della decorrenza degli interessi, e, specificamente, della non necessità di costituzione in mora, argomentata variamente sia con riguardo al titolo di responsabilità extracontrattuale, riferibile a “la gran parte delle somme riconosciute come dovute” (tra queste sono incluse anche quelle liquidate per indebito arricchimento), e sia con riguardo al titolo della responsabilità contrattuale. Da ultimo la ricorrente censura la decisione del giudice di rinvio osservando che non rileva che “l’appellante incidentale” (il riferimento è all’impugnazione incidentale del lodo) abbia omesso di indicare specificamente le norme di legge applicabili alla fattispecie.

7. Il motivo è inammissibile. La lunga trattazione concernente la questione di merito, della decorrenza degli interessi, è evidentemente fuori tema, avendo il giudice di rinvio dichiarato inammissibile per genericità il motivo d’impugnazione del lodo arbitrale sul quale era chiamata a pronunciarsi. Quanto all’unica censura diretta effettivamente contro la statuizione del giudice di rinvio, essa non tiene in alcun conto le ragioni per le quali il motivo d’impugnazione è stato dichiarato generico, e che sono quelle sopra riportate, tra le quali non figura l’omessa indicazione delle norme applicabili.

8. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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