Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18565 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.26/07/2017),  n. 18565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GUIDO Federico – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28037/2013 R.G. proposto da:

CER.BON. di H.N. & C. S.a.s. in liquidazione, in

persona del liquidatore H.N. p.iva (OMISSIS), CF

(OMISSIS) rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente

dall’Avv. Salvatore De Sarno e dall’avv. Gerardo Marano, entrambi

del Foro di Nola che dichiarano di volere ricevere le comunicazione

comunicazioni al n. FAX 0188416329 o all’indirizzo pec gerardo. mara

nopecavvocatinola.it

– ricorrente –

contro

Comune di Avella;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Avellino quale Giudice di

appello depositata il 19/04/2013.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ritualmente depositato davanti al Giudice di Pace di Avellino, la CER.BON. di H.N. & C. S.a.s. spiegava opposizione avverso il verbale di accertamento con il quale la Polizia municipale del Comune di Avella aveva inflitto la sanzione pecuniaria di Euro 397,00 in ordine alla violazione dell’art. 23 C.d.S., per aver installato dei cartelli pubblicitari senza la relativa autorizzazione. Instaurato il contraddittorio con il Comune di Avella, il Giudice di Pace adito rigettava il ricorso in opposizione.

Avverso tale decisione interponeva appello la CER.BON di H.N. & C. s.a.s. davanti al Tribunale di Avellino, il quale con sentenza depositata il 19.04.2013 rigettava il gravame. Al riguardo, il Tribunale sosteneva: che, ai sensi dell’art. 23 C.d.S., non potevano essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione; che l’istituto del silenzio-assenso previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 20 non era applicabile ai procedimenti indicati dal suo comma quarto, fra cui quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all’incolumità pubblica; che, pertanto, non potevano essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in carenza di autorizzazione per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione; che non poteva essere operata una distinzione tra richiesta di autorizzazione e suo rinnovo.

Avverso la indicata sentenza del Tribunale di Avellino ha proposto ricorso per cassazione la CER.BON di H.N. & C. s.a.s. in liquidazione, articolato su un unico motivo. Il Comune di Avella è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, comma 4, e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 53, commi 5 e 6, nonchè della L. n. 241 del 1990, artt. 2 e 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente sostiene che, in violazione delle suddette norme il Tribunale, quale Giudice di appello avverso la conforme sentenza del Giudice di Pace, con la sentenza impugnata davanti a questa Corte, ha ritenuto che le ragioni per le quali è esclusa l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso in ordine all’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari sussistano anche per il rinnovo di tale autorizzazione.

La ricorrente sostiene che in ordine alle richieste di autorizzazione successive alla prima è sufficiente il rinvio all’autodichiarazione allegata all’originaria domanda di autorizzazione, come previsto dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 53, comma 6, perchè la domanda iniziale è già stata valutata e la previsione del silenzio-assenso è applicabile all’ipotesi del rinnovo.

2. Il motivo è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, adottando un orientamento che il Collegio condivide e fa proprio, che l’istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l’autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 20 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all’incolumità pubblica; ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell’art. 23 C.d.S., l’istituto in parola non è applicabile a questa fattispecie, ove il potere conferito agli enti proprietari della strada di disciplinare l’installazione di impianti pubblicitari risponde alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità di persone e cose. I cartelli pubblicitari lungo le strade non possono essere impiantati in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione (Cass. 19/9/2011 n. 19103 e ivi richiami a Cass. n. 4045 del 2011 e Cass. n. 4869 del 2007).

Infatti, la L. n. 241 del 1990, art. 20, comma 4 espressamente prevede che le disposizioni del presente articolo non si applicano, agli atti e procedimenti riguardanti, tra l’altro, la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità.

Al richiamato orientamento di questa Corte deve qui darsi continuità, ulteriormente osservandosi che l’allocazione della segnaletica stradale è diretta a tutelare un valore di primaria importanza quale l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare anche per la tutela della pubblica incolumità e comporta scelte di merito riservate all’amministrazione competente; pertanto la posizione del titolare di impianti pubblicitari è del tutto recessiva e secondaria rispetto all’interesse generale a che sia garantita la sicurezza della circolazione stradale, nella quale deve intendersi ricompresa, tra l’altro, anche l’ottimale ubicazione dei segnali stradali, con la conseguenza che l’installazione di impianti pubblicitari è, per sua natura, condizionata ad una valutazione di merito dell’ente preposto all’autorizzazione.

Ne discende, quale ulteriore, ma necessaria conseguenza che, nella mancanza di una esplicita previsione normativa che renda applicabile il silenzio assenso con riferimento alle norme sugli impianti pubblicitari sulle strade, la previsione di carattere generale della L. n. 241 del 1990, art. 20 non può, in tali ipotesi, ritenersi applicabile, dovendo invece applicarsi l’espressa esclusione di cui allo stesso art. 20, comma 4. Tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata, nell’ambito di una coordinata lettura delle norme, dalla previsione dell’art. 23 C.d.S., comma 4 che espressamente prevede che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme, laddove con l’inciso “in ogni caso” la norma conferma che non v’è la possibilità di una autorizzazione per silenzio.

Tali essendo le ragioni che hanno indotto il legislatore ad escludere la possibilità di applicare il silenzio assenso in materia di pubblica sicurezza e incolumità pubblica, ed essendo compresa, secondo la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, anche la disciplina degli impianti pubblicitari lungo le strade o in vista delle stesse, le stesse ragioni sussistono per i rinnovi delle autorizzazioni che comportano necessariamente una rivalutazione espressa sul permanere dei presupposti (l’assenza di pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale e per l’incolumità pubblica) in forza dei quali era stata rilasciata l’autorizzazione della quale si chiede il rinnovo, come, del resto, desumibile dall’art. 53 del regolamento C.d.S. che al comma 3 prevede che “Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione”, ossia il rinvio all’autodichiarazione, redatta ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Tale formulazione (per le successive domande di rilascio di autorizzazione) conferma l’equiparazione, per quanto qui interessa, della domanda di rinnovo dell’autorizzazione alla domanda di autorizzazione e conferma che permane il potere-dovere dell’ente proprietario di rivalutare tutti i presupposti che consentivano l’installazione dell’impianto pubblicitario, trovandosi nell’esercizio degli stessi poteri-doveri che doveva esercitare e osservare al momento della prima autorizzazione, ma con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, momento che costituisce il limite temporale minimo (ossia il limite temporale di validità quanto ai controlli dovuti).

L’argomento secondo il quale le autorizzazioni già rilasciate erano in corso di validità almeno fino all’8/11/2010 stante l’efficacia triennale dell’autorizzazione resta assorbito per il fatto che, per le ragioni sopra esposte, alla richiesta di rinnovo inviata con raccomandata del 7/11/2007 non aveva fatto seguito l’autorizzazione, non ravvisabile nel silenzio accoglimento, nè risultano autorizzazioni infratriennali rispetto al verbale dì accertamento del 12/5/2010.

L’ulteriore argomento della società ricorrente, secondo il quale l’impianto si troverebbe fuori legge nel periodo di “vacatio” tra la prima autorizzazione e il suo rinnovo non coglie nel segno in quanto l’autorizzazione, per quanto successiva, rende legittimo l’impianto anche per il periodo di “vacatio”.

Va aggiunto che è onere del richiedente il rinnovo, presentare la domanda con un congruo anticipo tale da consentire i controlli necessari per il rinnovo e, in caso di inerzia dell’amministrazione nei tempi necessari per la conclusione del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 2 l’ordinamento prevede l’impugnativa del silenzio inadempimento secondo le norme del codice del procedimento amministrativo, salva restando la responsabilità penale ai sensi dell’art. 328 c.p.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non si provvede sulle spese di questo giudizio di cassazione in quanto il Comune intimato non si è costituito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, tenuto conto che il ricorso è successivo al 31/1/2013, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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