Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18565 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18565 Anno 2018
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: SCODITTI ENRICO

CC

ORDINANZA

sul ricorso 23232-2016 proposto da:
EURO SRL , in persona del suo 1.r.p.t., MARIA
PETTORINO, PONENTE SRL , in persona del suo 1.r.p.t.
AGOSTINO POLITO, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA VAL D’OSSOLA, 100, presso lo studio dell’avvocato
MARIO PETTORINO, rappresentate e difese dall’avvocato
STEFANO PETTORINO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

2018
1323

ROMANO ANNA MARIA, COPPA GIUSEPPINA, COPPA ROSA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA
PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO
SANTARONI,

rappresentati

e difesi

1

dall’avvocato

Data pubblicazione: 13/07/2018

GIUSEPPE DI MEGLIO;
– controrícorrenti nonchè contro

ROMANO VINCENZO, COPPA ANNA;
– intimati –

COPPA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VAL D’OSSOLA, 100, presso lo studio dell’avvocato
MARIO PETTORINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
PASQUALE PACIFICO giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

COPPA ROSA, COPPA GIUSEPPINA, ROMANO ANNA MARIA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI PORTA
PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO
SANTARONI, rappresentate e difese dall’avvocato
GIUSEPPE DI MEGLIO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

ROMANO VINCENZO, PONENTE SRL , EURO SRL ;

avverso

la

sentenza n.

2460/2015

intimati

della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

2

Nonché da:

consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI;

3

Rilevato che:
Rosa Coppa, Giuseppina Coppa, Vincenzo Romano e Anna Maria
Romano intimarono innanzi al Tribunale di Napoli sfratto per
morosità, in relazione alla locazione avente ad oggetto struttura
alberghiera, nei confronti di Euro s.r.I., quale conduttrice, e Ponente

intimata, opponendosi all’intimazione e proponendo domanda
riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di Euro
340.981,00, ed intervenne volontariamente Anna Coppa. Il Tribunale
adito, previa emissione di ordinanza di rilascio e mutamento del rito,
accolse la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento
della parte conduttrice, condannando le società intimate in solido al
pagamento della somma di Euro 11.256,00 oltre interessi, e rigettò la
domanda riconvenzionale, disponendo la compensazione delle spese.
Avverso detta sentenza proposero appello Euro s.r.l. e Ponente s.r.I..
Con sentenza di data 22 marzo 2016 la Corte d’appello di Napoli,
accolto l’appello per quanto di ragione, dichiarò la nullità della
sentenza impugnata ed, in accoglimento della domanda, condannò le
società intimate in solido al pagamento della somma di Euro
11.256,00 oltre interessi, con condanna alla rifusione delle spese del
doppio grado di giudizio.
Premise la corte territoriale che la sentenza di primo grado era
insanabilmente nulla per mancata lettura del dispositivo in udienza
nonostante il rito speciale e che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di
rimessione tassativamente previste dall’art. 353 e 354 cod. proc. civ.,
la causa doveva essere decisa nel merito. Osservò, per quanto qui
rileva, premessa in generale la validità della clausola che prevedesse
l’ammontare del canone in misura differenziata e crescente per
frazioni successive di tempo purché ancorato ad elementi
predeterminati nel contratto, che, con riferimento all’art. 4 del
contratto avente ad oggetto il detto aumento crescente e

s.r.I., quale affittuaria dell’azienda alberghiera. Comparve la parte

differenziato, doveva considerarsi la particolare natura della
locazione, avente ad oggetto un immobile con destinazione
alberghiera, per la quale la legge prevedeva la durata minima
novennale, e che sussistevano i seguenti elementi predeterminati:
l’individuazione dei lassi temporali degli incrementi in considerazione

pattuizione relativa al canone ed alla sua progressione in aumento si
era tenuto conto dell’assetto d’interessi, pregressi e futuri, avuto
riguardo all’anticipata cessazione del precedente rapporto locativo
determinata dalla stipulazione del nuovo contratto a transazione della
controversia insorta fra le parti; l’esigenza di sottoporre l’immobile,
già detenuto dalla società conduttrice, ad interventi di non
trascurabile consistenza (per Euro 340.981,00) ed anche quindi di
straordinaria manutenzione, quali quelli per i quali in sede di
domanda riconvenzionale era stato chiesto il rimborso. Aggiunse,
quanto al motivo di appello secondo cui il debito per canoni di
locazione risultava compensato con il maggior credito per le
riparazioni straordinarie urgenti eseguite come da dichiarazione di
Anna Coppa in qualità di comproprietaria e locatrice, che tale
dichiarazione era inopponibile agli altri comunisti in quanto non
ricorrevano elementi per far presumere il consenso degli altri
comproprietari locatori all’esercizio del potere gestorio in virtù del
quale la Coppa avrebbe sottoscritto la dichiarazione. Precisò al
riguardo che, se era vero che l’eventuale mancanza di poteri o di
autorizzazione rilevava solo nei rapporti interni e non poteva essere
opposta alla conduttrice che aveva fatto affidamento sulla
dichiarazione di colui che appariva agire per tutti, era anche vero che
nel caso di specie era completamente mancata l’apparenza gestoria,
avendo agito Anna Coppa senza alcun riferimento agli altri
comproprietari e che «solo ad abundantiam» andava aggiunto che la
parziale estinzione dopo l’intimazione di sfratto per morosità

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del tipo di attività imprenditoriale svolta dalla conduttrice; nella

dell’obbligazione di pagamento ed il successivo maturare di una
nuova morosità costituivano elementi idonei ad indicare che il
soggetto non era più affidabile. Osservò inoltre, in relazione alla
domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della
somma di Euro 340.981,00 a titolo di rimborso delle spese per

dell’avviso della necessità delle riparazioni da parte di Anna Coppa
era risultata assolutamente generica, non essendo circostanziata con
l’indicazione di dati di riferimento temporale in funzione di
dimostrazione dell’anteriorità rispetto all’esecuzione degli interventi, e
che, quanto all’urgenza anche solo di parte dei lavori, non vi era nulla
che l’attestasse in via documentale, come un’adeguata certificazione
tecnica, essendo stata dedotta l’urgenza solo con riferimento alla
qualità delle riparazioni. Aggiunse, circa le istanze subordinate, che la
domanda riconvenzionale non poteva essere accolta né quale indebito
pagamento ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., in quanto legittimato
passivo della domanda era solo cui che avesse ricevuto il pagamento,
né a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 cod.
civ., non ricorrendo il requisito della sussidiarietà per essere
astrattamente prevista l’azione contrattuale.
Hanno proposto ricorso principale per cassazione Euro s.r.l. e
Ponente s.r.l. sulla base di sei motivi e ricorso incidentale Anna Copa
sulla base di due motivi. Resistono con unico controricorso, avverso
entrambi i ricorsi, Rosa Coppa, Giuseppina Coppa e Anna Maria
Romano. E’ stato fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 354 e 161,
comma 2, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.
proc. civ.. Osservano le ricorrenti in via principale che, ricorrendo
l’inesistenza della sentenza per non essere mai stato redatto e letto il

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riparazioni necessarie ed in parte urgenti, che l’asserita conferma

dispositivo in udienza, la causa doveva essere rimessa al primo
giudice in analogia all’art. 161, comma 2.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 436, 346
e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.
civ.. Osservano le ricorrenti che la sentenza di appello è affetta da

mancata proposizione di appello incidentale o riproposizione della
domanda ai sensi dell’art. 346, rese necessarie dalla nullità insanabile
della sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1421, 1362
sgg. cod. civ., nonché 32 e 79 legge n. 392 del 1978, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservano le ricorrenti che la
previsione del canone in misura differenziata e crescente è
disancorata da elementi predeterminati che emergano dal contratto di
locazione e l’affermazione del giudice di appello, secondo cui il
contratto conterrebbe gli elementi in discorso, è apodittica ed
erronea, atteso che manca nel contratto di locazione alcun
riferimento esterno cui sarebbe stata ancorata la diversificazione
negli anni del canone di locazione in aumento, sicché le asserzioni del
giudice di appello sono mere congetture sfornite di alcun riscontro
oggettivo.
Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1453, 1455,
1218, 1105 e 2697 cod. civ., nonché 115 e 116 cod. proc. civ., ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservano le
ricorrenti, con riferimento alla dichiarazione di Anna Coppa, avente ad
oggetto la compensazione fra il debito del conduttore ed il suo
maggior credito, che l’eventuale mancanza di poteri o di
autorizzazione, rilevante solo nei rapporti interni, non può essere
opposta alla parte conduttrice che abbia fatto affidamento sulla
dichiarazione di colei che appariva agire per tutti e che erronea ed
apodittica era l’affermazione del giudice di appello secondo cui

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ultrapetizione per essere stata accolta la domanda nonostante la

mancherebbe ogni riferimento all’agire anche nell’interesse degli altri
co-locatari, non richiedendo la norma di cui all’art. 1105 cod. civ
alcuna formula sacramentale e non essendo necessaria l’espressa
indicazione di agire in nome e per conto della comunione, la quale
non è soggetto di diritto. Aggiungono che ove l’atto fosse stato

Anna Coppa offerto banco iudicis le tre quote di Euro 3.022,00
ciascuna dei canoni, con assegni circolari rifiutati dagli altri
comproprietari), gli altri comproprietari avrebbero potuto agire per
mala gestio nei confronti della Coppa.
Con il quinto motivo si denuncia violazione ed erronea
applicazione degli artt. 1575, 1576, 1577, 2697, 2712, 2727, 2729 e
2730 cod. civ., nonché degli 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservano le ricorrenti,
con riferimento al rigetto della domanda riconvenzionale, che in
relazione ai lavori, necessari per garantire i requisiti minimi di
agibilità e sicurezza del fabbricato, non solo risultava l’avviso
preventivo, come confermato da Anna Coppa con dichiarazione
avente valore confessorio stragiudiziale, ovvero di prova legale ai
sensi dell’art. 2720, ma anche, trattandosi di riparazioni urgenti,
come risultava in re ipsa dall’entità e consistenza dei lavori, il
mancato avviso non privava il conduttore del diritto al rimborso,
limitandone solo la misura se la tempestività dell’avviso avesse
consentito al locatore di intervenire con una minore spesa.
Aggiungono che l’art. 2033, nonostante menzioni il termine
pagamento, è riferibile anche alle prestazioni di dare e di fare,
sebbene la ripetizione abbia ad oggetto il valore, non potendosi
restituire la prestazione in natura, e che in via residuale competeva
l’azione ai sensi dell’art. 2041.
Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 112
cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

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pregiudizievole per la comunione (ciò che era da escludere avendo

Osservano le ricorrenti che, stante l’assenza di appello incidentale
avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la
compensazione delle spese processuali, il giudice di appello non
poteva modificare la statuizione sulle spese, condannando
l’appellante principale alla rifusione anche delle spese di primo grado,

modifichi nel merito la statuizione di primo grado, è affetta dal vizio
di ultrapetizione per avere condannato l’appellante in difetto di
appello incidentale.
Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia
violazione degli artt. 354 e 161, comma 2, cod. proc. civ., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente in
via incidentale che, ricorrendo l’inesistenza della sentenza per non
essere mai stato redatto e letto il dispositivo in udienza, la causa
doveva essere rimessa al primo giudice in analogia all’art. 161,
comma 2.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 112
cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
Osserva la ricorrente che, stante l’assenza di appello incidentale
avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la
compensazione delle spese processuali, il giudice di appello non
poteva modifica la statuizione sulle spese, condannando l’appellante
principale alla rifusione anche delle spese di primo grado, e che
quindi la sentenza di appello, che rigettando l’appello non modifichi
nel merito la statuizione di primo grado, è affetta dal vizio di
ultrapetizione per avere condannato l’appellante in difetto di appello
incidentale.
I

ricorsi,

principale

ed

incidentale

(tempestivo),

sono

improcedibili. Sia le ricorrenti principali, che la ricorrente incidentale,
hanno omesso di depositare copia autentica della sentenza impugnata
(in atti vi è solo copia informe). Trattasi di onere processuale previsto

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e che quindi la sentenza di appello, che rigettando l’appello non

a pena di improcedibilità del ricorso dall’art. 369, comma 2, n. 2 cod.
proc. civ..
E’ appena il caso di aggiungere che si palesano ragioni di
infondatezza o di inammissibilità dei motivi di entrambi i ricorsi:
infondato il primo motivo dei due ricorsi alla luce dei precedenti di

13001; 14 luglio 1983, n. 4844); infondato il secondo motivo del
ricorso principale per mancanza di onere di proposizione dell’appello
incidentale o dell’onere di cui all’art. 346; inammissibile il terzo
motivo, tenuto conto di Cass. 10 novembre 2016, n. 22908, per
mancanza di denuncia di vizio di motivazione (ove non operi pure il
limite dell’art. 348

ter cod. proc. civ. in relazione alla doppia

statuizione di merito conforme) o di violazione delle regole legali di
interpretazione del contratto, con specifica indicazione della norma
violata e delle modalità con cui il giudice del merito se ne sarebbe
discostato, in relazione all’identificazione da parte del giudice di
merito degli elementi predeterminati influenti sull’equilibrio
sinallagrnatico; inammissibilità del quarto motivo per mancata
impugnazione del giudizio di fatto con la denuncia di vizio
motivazionale (nei limiti dell’art. 348

ter cod. proc. civ.) e per

mancata impugnazione dell’ulteriore ratio decidendi; inammissibilità
del quinto motivo per mancata impugnazione del giudizio di fatto con
la denuncia di vizio motivazionale (nei limiti dell’art. 348

ter cod.

proc. civ.) e per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
quanto all’indicata confessione stragiudiziale, ed infondatezza del
medesimo motivo circa la ripetizione di indebito, cui non può esservi
attribuita una diversa funzione risarcitoria o indennitaria, e circa
l’ingiustificato arricchimento, stante la carenza di sussidiarietà;
infondatezza del sesto motivo e del secondo motivo del ricorso
incidentale, stante la legittimità del provvedimento sulle spese per

9

questa Corte (Cass. 12 giugno 1995, n. 6613; 9 dicembre 1992, n.

essere venuta meno con la dichiarazione di nullità anche la relativa
statuizione di primo grado.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza, con condanna in solido alla rifusione delle
stesse di ricorrenti principali e ricorrente incidentale. Spettano

Coppa, Giuseppina Coppa e Anna Maria Romano, posto che il
controricorso è inammissibile per mancanza di autenticazione della
notifica in forma telematica (il documento reca la sola mera
sottoscrizione del difensore senza dichiarazione di autenticazione).
Poiché i ricorsi, principale ed incidentale, sono stati proposti
successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono disattesi, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater
all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara l’improcedibilità di ricorso principale e ricorso incidentale.
Condanna ricorrenti principali e ricorrente incidentale in solido fra
di loro al pagamento, in favore di Rosa Coppa, Giuseppina Coppa e
\ (15.,;44)
Anna Maria Romanor, —delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

10

tut~te—”competenze per la sola memoria depositata da Rosa

principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 26 aprile 2018

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