Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18565 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., Z.C., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA CASSIA 882, presso lo studio dell’avvocato MATRONOLA

ANDREA, rappresentate e difese dall’avvocato MENGUCCI MAURO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PESARO in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato BOER PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati

COSTANTINI GIUSEPPE, COSTANTINI STEFANO, giusta determinazione del

Direttore di Area Comune Città n. 1266 del 18.6.08, e giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 512/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

30.11.07, depositata il 07/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

1. A.M., unitamente alle altre consorti indicate in epigrafe, e ad altre qui non ricorrenti, ha convenuto il Comune di Pesaro dinanzi al giudice del lavoro affinchè: fosse dichiarata la persistente validità della graduatoria – approvata il 3 settembre 1999 – del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune nel 1998 per la copertura di quattro posti di educatrice della prima infanzia, nel quale si erano classificate in posizioni dal 36.mo e successive, e fosse dichiarato l’obbligo del Comune, in sede di assunzione di nuove educatrici, di far ricorso a detta graduatoria, mediante scorrimento, a norma del Regolamento Comunale n. 250 dell’8 agosto 2000, modificato nell’ottobre 2000.

2. Nella resistenza del Comune la domanda è stata rigettata e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Ancona.

3. La Corte territoriale premesso che le ricorrenti avevano invocato il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 400, comma 17, il quale stabilisce la validità delle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo, ha ritenuto tale norma inapplicabile al personale educativo comunale, al quale invece si applica la L. n. 127 del 1997, relativa al personale degli enti locali, il cui art. 6, comma 21, prevede che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, nella specie superato. La Corte ha poi ritenuto assorbita la questione dell’interesse ad agire in capo alle appellanti, sollevata dalla parte appellata, peraltro, secondo la Corte, “in evidente via subordinata”.

4. A.M. e le altre consorti indicate in epigrafe chiedono la cassazione della sentenza con ricorso per due motivi, al quale il Comune di Pesaro resiste con controricorso.

5. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 48 del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive di assunzione approvato dal Comune di Pesaro, servizio personale, in data 5 aprile 1995, modificato con Delib. della Giunta comunale 12 marzo 1998, n. 115, in combinato disposto con il bando per “corso-concorso” pubblico per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di educatrice/tore della prima infanzia (6^ Q.F.) del 10 maggio 1998, indetto dal Comune di Pesaro, in esecuzione della determinazione 573 del 17 aprile 1998.

6. Il motivo si conclude con il seguente, testuale, quesito di diritto: “la disciplina del bando di un pubblico concorso va integrata con le norme imperative di legge, ove non contrastanti con esse”.

7. Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso scuretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia, (v. per tutte, Cass. 71972009, che nella specie, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si concludeva domandando alla Corte di stabilire “se ai fini della violazione delle norme sul giudicato e del relativo principio “ne bis in idem” è necessario che tra i due giudizi posti in comparazione sussista identità non soltanto soggettiva ma anche soggettiva”, la cui risposta affermativa si traduceva nell’ovvia affermazione, in sè priva di dignità di principio di diritto, che il giudicato esterno si forma soltanto in caso di coincidenza di due domande). In altri termini, il quesito di diritto prescritto a corredo del ricorso per cassazione deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto. (v., anche qui per tutte, Cass. 4044/2009).

8. Il confronto fra le ragioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, riassunte nel n. 3, e il quesito sopra testualmente riportato rende palese che si tratta di affermazioni che si collocano su piani diversi. Manca quindi il presupposto perchè questa Corte possa decidere della loro rispettiva validità, il che dimostra che il quesito non è conforme alle prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., come costantemente interpretato da questa Corte.

9. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, peraltro non indicate nell’epigrafe (dove, dopo la parola “diritto” si leggono le parole “e segnatamente dell’art. c.p.c.”) ma facilmente individuabili nell’art. 100 c.p.c..

La sentenza viene criticata per aver ritenuto assorbita la questione relativa all’interesse ad agire, pur avendo nel contempo esaminato nel merito l’impugnazione.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto “l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire può essere compiuto nel giudizio di legittimità qualora esso comporti una valutazione degli elementi di fatto in precedenza non effettuata dal giudice di merito, potendo così ritenere la relativa questione ormai copertala giudicato implicito per non avere il giudice ravvisato alcun ostacolo processuale all’esame della domanda proposta?”.

10. Il quesito in esame si presta alle medesime considerazioni fatte a proposito del primo motivo. Prima ancora, tuttavia, va rilevata la palese mancanza di interesse alla proposizione di tale censura, visto che rispetto alla decisione della Corte d’appello, che non ha esaminato, ritenendola assorbita, un’eccezione formulata non dalle appellanti ma dalla controparte, le attuali ricorrenti non possono essere considerate in alcun modo soccombenti. Il che del resto è quanto esse stesse in definitiva riconoscono, nel momento in cui rilevano la contraddittorietà tra la decisione sul merito della controversia e la mancata decisione sull’interesse ad agire, trascurando tuttavia di considerare che tale omissione, proprio perchè seguita da una decisione di merito, non le ha in alcun modo pregiudicate. Così stando le cose, sembra del tutto ininfluente il principio del rilievo officioso del giudicato, richiamato nel quesito, visto che tale principio non determinerebbe in concreto una diversa soluzione della controversia.

11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna delle parti ricorrenti alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna le parti ricorrenti alle spese in Euro 30,00 per esborsi, e in Euro 2000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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