Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18565 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 10/07/2019), n.18565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 71-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., già Equitalia Polis S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MARIA GAZZONI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MOLINARA;

– controricorrente –

e contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/06/2013 R.G.N. 675/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 4/2013, ha accolto in parte l’appello proposto, nei confronti dell’INPS e di Equitalia Polis s.p.a., da C.F. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione all’istrizione ipotecaria, proposta dallo stesso C. sul presupposto della mancata notifica di due cartelle di pagamento relative a contributi dovuti alla gestione commercianti, in ragione della illegittimità dell’iscrizione derivata dalla omessa intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 nonchè per la prescrizione dei crediti contributivi vantati dall’Inps;

la corte territoriale ha ridotto l’iscrizione ipotecaria all’importo corrispondente al doppio del credito contributivo, pari ad Euro 2535,44, ed ai relativi interessi, compensi e spese ritenendo che l’importo di Euro 9332,21, preteso con cartella n. (OMISSIS) e posto a fondamento dell’iscrizione ipotecaria, fosse inferiore a quello effettivamente dovuto e ciò in quanto non era stata calcolata la riduzione dei contributi pretesi per Euro 6715,08 risultante dal documento denominato ESCOCAR prodotto dall’INPS e notificato il 9 febbraio 2001;

avverso tale sentenza ricorre l’Inps con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in ragione del tatto che la sentenza impugnata ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria correlata alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) per l’importo di Euro 9332,21, derivante dall’omesso versamento dei contributi commercianti, in ragione di una riduzione operata dall’Inps senza che l’appellante C. avesse mai sollevato tale questione, senza tenere conto che l’importo indicato dallo stesso appellante era quello che sarebbe residuato dallo sgravio riscontrato dalla Corte territoriale e che l’appello era stato riferito solo alla violazione dell’art. 416 c.p.c. giacchè Equitalia Polis s.p.a. aveva prodotto tardivamente la prova della notifica della cartella; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto la sentenza aveva deciso sulla base di circostanze differenti da quelle allegate dalle parti in giudizio, tanto che dal ricorso in primo grado si evinceva proprio che l’importo posto a base dell’iscrizione ipotecaria era già stato sgravato e pari ad Euro 9.332,21;

Equitalia Sud s.p.a. ha depositato controricorso adesivo al ricorso;

C.F. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo è fondato;

il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza impugnata per vizio di extrapetizione sul presupposto che, malgrado l’opponente non abbia, sia in primo grado che in appello, lamentato la inclusione in cartella anche di un importo già oggetto di sgravio da parte dell’Inps, il giudice di appello abbia ritenuto che la pretesa contributiva contenesse anche tale importo sgravato;

il ricorrente, in conformità con gli oneri di specificità della formulazione del motivo, ha riportato lo stralcio del ricorso di primo grado e del’atto d’appello proposti dal C. dai quali si trae la conferma che l’importo della cartella n,. (OMISSIS) era pari ad Euro 9332,21, che è appunto quello residuato dallo sgravio indicato nel documento ESCOCAR citato dalla Corte d’appello;

emerge dunque con chiarezza che il giudice di appello ha erroneamente interpretato sia l’oggetto del giudizio di primo grado che la materia devoluta in appello, così pervenendo al loro illegittimo superamento;

infatti è pacifico (cfr., tra le tante, Cass. n. 12471/2001; Cass. n. 21484/2007; Cass. n. 15383/2010 e Cass. n. 18868/2015) che il potere dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (appunto il “petitum” o la “causa petendi” od entrambi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori;

l’accoglimento del primo motivo rende superflua la valutazione del secondo, che, sostanzialmente, riproduce sotto altra prospettiva il medesimo errore di individuazione dell’oggetto del decidere posto a base del primo motivo e ciò determina il suo assorbimento, posto che la questione con esso prospettata si presenta incondizionatamente irrilevante, al fine della decisione della controversia, a seguito dell’accoglimento del primo motivo (Cassazione n. 13259 del 6 giugno 2006; Cass. n. 5513 del 2008);

la sentenza impugnata va, dunque, cassata quanto al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA