Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18565 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 09/09/2011), n.18565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 23569 del R.G. degli affari civili

dell’anno 2007, proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in Roma;presso la

cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. D’Ambra Annamaria,

Giovanni Lubello e Alberto Zaza d’Aulisio, per procura in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI s.p.a. (già SAI – Società Assicuratrice Industriale

s.p.a) con sede in (OMISSIS), in persona dell’avv. T.L.,

suo rappresentante per la procura rilasciata il 17 luglio 2000, rep.

205937, racc. 16232, elettivamente domiciliato in Roma alla Via delle

Tre Madonne n. 18, nello studio dell’avv. Tuccillo Mario che, con

l’avv. Aldo Frignarli da Torino, rappresenta e difende la società,

per procura in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1827/07 del 18

maggio – 4 giugno 2007.

Udita all’udienza del 22 giugno 2011 la relazione del Cons. Fabrizio

Forte e sentiti l’avv. Costantino Ventura, per delega, per il

ricorrente, l’avv. Frignani, per delega dell’avv. Tuccillo, per la

controricorrente e il P.G. dr. Immacolata Zeno che conclude perchè

il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha respinto la domanda di C.E. proposta ad essa ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33 nei confronti della Fondiaria SAI s.p.a. con citazione del 12 maggio 2005, per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito per l’aumento del premio pagato dall’attore per l’assicurazione di un proprio ciclomotore Piaggio Vespa 50, tg. (OMISSIS) negli anni tra il 1995 e il 2000, effetto degli incrementi dei prezzi conseguenti alle intese sulla concorrenza di Fondiaria SAI con altre 39 imprese assicuratrici, costituenti condotte per le quali la stessa società era stata sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (da ora: Antitrust), con delibera ritenuta legittima dal Tar e dal Consiglio di Stato.

Rilevato che la Corte d’appello, rigettata l’eccezione di prescrizione del credito da far decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio di Antitrust, ha ritenuto non provato dall’attore che la fissazione del premio nella misura da lui corrisposta fosse stato effetto dell’intesa sanzionata nè che a tale intesa fosse eziologicamente ricollegabile il danno derivato dal pagamento del premio e quindi che la domanda doveva rigettarsi, con compensazione delle spese per le incertezze giurisprudenziali nella materia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso notificato il 18 settembre 2007 C.E., cui resiste la SAI Fondiaria s.p.a. con controricorso notificato il 24 – 25 ottobre 2007, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con impugnazione che si articola in sette motivi: 1) violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, u.c., per non avere la Corte ritenuto illecito l’accordo sulla concorrenza tra S.A.I. s.p.a. e altri assicuratori; 2) per non avere rilevato la incidenza di esso sulla alterazione delle dinamiche di mercato e sull’ innalzamento dei prezzi del servizio; 3) per avere negato il nesso causale tra intese illecite e incrementi dei premi; 4) per non avere proceduto alla liquidazione del danno in via equitativa per la lievitazione dei premi dovuta alla mala fede delle assicuratrici che concordavano i prezzi da praticare alla clientela con dolo incidentale e in violazione dell’art. 1440 c.c.; 5) per non avere la corte di merito rilevato che il comportamento di Fondiaria SAI rilevava anche come responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.; 6) per avere la sentenza impugnata qualificato la responsabilità del caso come extracontrattuale prescrivibile in cinque anni dalla data della sentenza del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2002 che aveva confermato la illiceità delle intese concluse dalla società convenuta; 7) per non essersi considerata nel merito la impossibilità per il ricorrente di sottrarsi agli incrementi ingiustificati dei premi, in assenza di imprese minori non partecipanti agli accordi anticoncorrenziali, per cui non era stato possibile cambiare assicuratrice, come suggerisce la sentenza di merito.

Nessuno dei sette motivi come sopra riportati è concluso da quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Diritto:

Il ricorso è inammissibile. Anche a non rilevare che l’impugnazione non indica in ciascuno dei sette motivi le norme di diritto violate su cui essi si fondano, essendo insufficienti gli accenni alle convenzioni internazionali e i richiami generici alle norme del codice civile sui vizi della volontà e sulla responsabilità extra e precontrattuale oltre che sulla prescrizione, per ritenere soddisfatto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 tutti i motivi mancano dei quesiti di diritto con la indicazione del principio erroneamente applicato dalla sentenza e di quello che si propone di applicare in sostituzione in rapporto alle denunciate violazioni di legge di cui a ciascuno dei motivi di impugnazione, ai sensi della prima parte dell’art. 366 bis c.p.c., norma processuale applicabile ratione temporis anche dopo che è stata abrogata e fino alla sua abrogazione, per il principio tempus regit actum (Cass. 4 gennaio 2011 n, 80 e ord. 24 marzo 2010 n. 7119). La mancanza dei quesiti per quanto attiene la violazione delle Direttive sulla concorrenza e della legge n. 287 del 1990 di trasposizione di esse nel diritto interno, oltre che delle norme del codice civile in concreto richiamate (artt. 1440, 1337 e 2952) comporta la preclusione della impugnazione. Anche la denuncia delle carenze motivazionali della sentenza impugnata, in rapporto alla mancanza di nesso causale tra intese illecite e aumento dei premi, è inammissibile, in ragione della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto priva della sintesi conclusiva, con la chiara indicazione dei fatti rilevanti che rendono contraddittoria o illogica la sentenza o delle ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata è inidonea a dare ragione della decisione e si assume omessa e/o insufficiente (S.U. 14 ottobre 2008 n. 25117, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589 e ord. 26 febbraio 2009 n. 4589). In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente, per la soccombenza, deve pagare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione nella misura che si liquida in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 (ottocento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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