Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18565 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. II, 07/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 07/09/2020), n.18565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22402/2019 proposto da:

D.A.M.A.M., rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPINA CICERO, e domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 425/2019 del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA,

depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), veniva attinto da provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera emesso dal Prefetto di Siracusa in data 12.4.2019.

Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Pace di Siracusa rigettava l’impugnazione del predetto provvedimento espulsivo.

Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento D.A.M.A.M. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto del fatto che egli si trovava in Italia da oltre 11 anni, aveva avuto una condotta irreprensibile, aveva avuto una figlia e conviveva more uxorio con una cittadina italiana con la quale era intenzionato a convolare a nozze quanto prima.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’ulteriore profilo di omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Giudice di Pace non lo avrebbe ascoltato, nè avrebbe ascoltato la sua compagna, signora P.M., con la quale egli avrebbe avuto intenzione di contrarre matrimonio.

Le due doglianze, che meritano un esame congiunto, sono infondate.

Dalla lettura del provvedimento impugnato, riportato peraltro anche alle pagg. 2 e s. del ricorso, si evince che il Giudice di Pace ha considerato, nell’ordine: che il ricorrente avesse fornito generalità diverse in occasione di vari controlli, tanto che egli risultava identificato con differenti nominativi; che egli fosse stato già espulso e si fosse sottratto all’esecuzione di detta misura; che egli avesse di fatto abbandonato la figlia avuta in Italia, con la quale non intratteneva più alcuna relazione, nè affettiva, nè economica; che egli avesse precedenti penali di polizia e vi fosse il fondato sospetto che si mantenesse con i proventi di attività illecite.

A differenza di quel che sostiene il ricorrente, dunque, il giudice di merito ha ampiamente esaminato la sua complessiva condotta in Italia, onde non si ravvisa alcun omesso esame di fatti decisivi. Lo stesso ricorrente, del resto, afferma a pag. 4 del ricorso di aver “… svolto lavoretti saltuari per sopravvivere in Italia…” il che evidentemente non dimostra alcuna effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano.

Nè rileva la circostanza che il ricorrente abbia intenzione di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, posto che il D.Lgs. n. 30 del 2007, con il quale è stata attuata in Italia la Direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, riconosce la tutela al coniuge o al partner convivente, a condizione che la relazione di convivenza stabile sia stata formalizzata in un’unione registrata sulla base della legislazione del singolo Stato membro, ove la legislazione di quest’ultimo equipari l’unione registrata al matrimonio. Poichè il ricorrente non deduce di aver allegato, nel giudizio di merito, di aver contratto con la signora P.M. un’unione debitamente registrata, non si pone neppure la questione relativa all’equiparazione, o meno, di tale relazione al vincolo matrimoniale, quantomeno ai limitati fini del divieto di espulsione del convivente.

Infine, con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che il ricorrente non deduce neppure di aver chiesto, nel giudizio di merito, di essere ascoltato, nè di aver chiesto l’ascolto della signora P.; ascolto che, peraltro, non sarebbe stato neppure obbligatorio, posto che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, che disciplina le controversie in materia di opposizione ai provvedimenti di espulsione adottati in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, non prevede la necessaria partecipazione del ricorrente all’udienza, nè l’obbligo del giudice di procedere al suo ascolto, ovvero all’ascolto di eventuali terze persone.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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