Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18565 del 02/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18565 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio richiesto
dal Tribunale di Venezia nel procedimento vertente tra Vasco
Brugnolo e il Ministero dell’interno con la Prefettura di Padova.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 20 marzo 2013, la seguenteproposta di definizione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza resa,
all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di pace di Padova, il Tribunale di Padova, con sentenza in data 18 novembre 2008, ha dichiarato la
propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa a

56‘00

Data pubblicazione: 02/08/2013

VI

favore del Tribunale di Venezia, in applicazione della regola
del foro erariale, ai sensi dell’art. 7 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente,

d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza in data
11 dicembre 2012.
Il regolamento di competenza appare inammissibile per tardività.
Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza
d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38 cod. proc.
civ., sicché il giudice dinanzi al quale la causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione e, cioè, non oltre
l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno,
entro tali limiti deve riservarsi di richiederlo (Cass., Sez.
III, 29 marzo 2003, n. 4863; Cass., Sez. VI-3, 20 luglio 2011,
n. 15951).
Nella specie il Tribunale ha invece rilevato d’ufficio la propria incompetenza, sollevando conflitto, una volta superata
tale preclusione. Infatti, dagli atti di causa emerge che il
processo dinanzi al Tribunale ha avuto una prima udienza il 4
dicembre 2009, una seconda udienza il 14 gennaio 2011 ed una
terza udienza, dedicata alla precisazione delle conclusioni,

2

il Tribunale di Venezia ha sollevato conflitto, richiedendo

il 12 ottobre 2012, all’esito della quale la causa è stata
trattenuta in decisione.
Soltanto a seguito di quest’ultima udienza il Tribunale, ma
oramai tardivamente, ha rilevato, per la prima volta, la pro-

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non
sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, la richiesta di regolamento va dichiarata
inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di
regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non
hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento sollevata dal Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 giugno
2013.

pria incompetenza».

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