Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18564 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, DI MA.AN. – titolare

dell’agenzia di Cava de Tirreni della Fondiaria Sai;

– intimati –

avverso la sentenza n. 95/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

9.1.08, depositata il 14/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

La sentenza impugnata con il ricorso in epigrafe ha rigettato l’appello proposto da M.G., attuale ricorrente, contro la sentenza che, nel giudizio proposto dal M. per l’accertamento dell’obbligo di M.A., titolare dell’agenzia di Cava dei Tirreni della Fondiaria s.p.a. – SAI assicurazioni, nei confronti della detta compagnia, a sua volta debitrice del M., accertato che il Ma. era debitore per premi incassati dagli assicurati per un importo superiore a quello oggetto di pignoramento, aveva compensato integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Il giudice di appello, aderendo ad uno dei due indirizzi giurisprudenziali in materia, ha in sostanza ritenuto che, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la decisione di compensare le spese di lite non richiedesse alcuno specifico obbligo di motivazione.

Il M. con quattro motivi di ricorso (contenenti i primi tre denunzia di vizi motivazionali, il quarto denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.) chiede la cassazione di questa sentenza, contestando in definitiva la premessa da cui muove la Corte di merito. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Come è noto, le Sezioni unite di questa Corte intervenendo a comporre il contrasto manifestatosi sul punto hanno affermato il seguente principio di diritto:

“Nel regime anteriore a quello introdotto dalla della L. 28 dicembre 2005 n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”.( Cass. Sez. Un, 20598 del 30/07/2008).

Poichè la sentenza impugnata ha deciso in senso difforme da tale principio, il ricorso è manifestamente fondato e va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame in base all’enunciato principio. Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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