Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18563 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 18563 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 27978-2016 proposto da:
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo
Procuratore Speciale Dott. PAOLO ROZZI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo
studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente 2018

contro

1316

FALACE MATILDE, domiciliata ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO MINUCCI
giusta procura speciale a margine del controricorso;

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controrícorrente nonchè contro

GALLO MARIA, GALLO CARMELA, GALLO VITTORIO, CRESCI
LUIGI;
– intimati –

GALLO

MARIA,

GALLO

VITTORIO,

GALLO

CARMELA,

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato PAOLO MINUCCI giusta procura speciale a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo
Procuratore Speciale Dott. PAOLO ROZZI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo
studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso principale;
– controrícorrente ll’incidentale nonchè contro

CRESCI LUIGI;
– intimato-

avverso

la

sentenza

n.

2970/2016

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

2

Nonché da:

consiglio del 24/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

3

FATTI DI CAUSA
Maria Gallo, Carmela Gallo, Vittorio Gallo e Matilde Falace convennero,
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Luigi Cresci e la
Nuova Tirrena (ora Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A.) per
sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni,

rispettivamente padre e coniuge degli attori, avvenuto in data
27/9/1999.
Gli attori dedussero che il loro congiunto era stato investito
mortalmente dall’auto di proprietà di Luigi Cresci. Il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con sentenza del 2011, accolse la domanda e
condannò in solido il responsabile dell’incidente e la Nuova Tirrena al
risarcimento dei danni quantificati in C 34.920,57, al netto di un
acconto già percepito, in favore di Maria Gallo e Carmela Gallo; C
208.835,51, al netto di un acconto già percepito, in favore di Matilde
Falace. A sostegno della decisione, il Tribunale motivò che le somme
liquidate per la perdita del rapporto parentale dovevano essere
determinate tenendo conto del modesto tenore di vita della Regione
Campania, dell’età ormai avanzata del genitore e pienamente matura
dei figli, nonché del rapporto di convivenza con il solo figlio Vittorio.
Avverso detta decisione i Gallo hanno proposto appello e la Groupama,
depositando irritualmente per la prima volta in appello la polizza di
assicurazione, ha eccepito il raggiungimento della misura del
massimale. La Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto di dover applicare,
per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i valori
contenuti nella tabella del Tribunale di Milano senza scendere sotto i
valori minimi, come fatto dal giudice del primo grado.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno la Corte d’Appello ha
ritenuto di applicare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
le tabelle di Milano ed ha rettificato, in parte, le statuizioni del primo

3E,15

patrimoniali e non, subìti in conseguenza del decesso di Giovanni Gallo,

giudice applicando i valori minimi tabellari alla misura della sofferenza
dei congiunti. La Corte d’Appello ha ritenuto che assumere il tenore di
vita in Campania più modesto di quello di Milano non potesse rilevare
ai fini della liquidazione del danno aquiliano ed ha applicato il valore
minimo tabellare per le figlie, liquidando in favore di ciascuna di esse

padre, la maggior somma di C 160.000 con rivalutazione delle somme
e calcolo degli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno alla moglie, la Corte
d’Appello ha rigettato il motivo di appello ritenendo legittima
l’esclusione del modello unico per l’anno 1999 esibito dagli attori senza
allegare la funzione probatoria del reddito del de cuius.
Avverso la sentenza la Groupama propone ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo. Resistono con controricorso Vittorio Gallo,
Maria Gallo e Carmela Gallo che propongono anche ricorso incidentale
e con separato controricorso, illustrato da memoria, Matilde Falace.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia l’erroneità
della sentenza di secondo grado “per violazione o falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c., e del contratto di assicurazione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. e/o in alternativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c. e/o in alternativa dell’art. 360 co.
1 n. 5 c.p.c. nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda
di condanna della compagnia al risarcimento entro il limite del
massimale previsto dalla polizza sottoscritta con il sig. Luigi Cresci,
contrattualmente stabilito nell’importo complessivo di C 775.685,00.”
La sentenza impugnata avrebbe pronunciato ultra petita partium, non
tenendo conto del massimale di polizza contrattuale stabilito
nell’importo complessivo di C 774.685.
In base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte il limite del
massimale non è un’eccezione in senso stretto ma una mera difesa e/o

4

la somma di C 154.350; nei confronti di Vittorio, convivente con il

un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio. Ciò posto, la
circostanza che il superamento o meno del massimale fosse rilevabile
d’ufficio, non consente alla parte che faccia valere detto limite di potersi
legittimamente astenere dall’onere di allegazione del fatto costitutivo
della domanda, al quale onere la parte avrebbe dovuto ottemperare al

La Groupama, oltre a non aver prodotto il documento nel corso del
giudizio di primo grado nel rispetto dell’art. 184 c.p.c., e non aver mai
eccepito l’esistenza di un massimale, in appello non ha provato né
dedotto di non aver potuto tempestivamente produrre, per causa a sé
non imputabile, la polizza in questione. Pertanto, in mancanza di alcuna
allegazione, il giudice d’appello non aveva alcun dovere di esaminare
tale documento. Pure in grado d’appello, peraltro, il contratto di polizza
è stato allegato tardivamente, e non anche nei termini della comparsa
di costituzione. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato (Cass,
3, n. 13537 del 3/6/2014) che il fatto che una eccezione sia rilevabile
d’ufficio non solleva affatto chi intenda sollevarla dall’onere di allegare
tempestivamente i fatti costitutivi di essa: e dunque, nel caso di
eccezioni contrattuali, di depositare il testo del contratto e della
clausola costitutiva dell’eccezione. Ciò vuol dire che è sempre onere
dell’assicuratore, convenuto per il pagamento dell’indennizzo: (a)
allegare l’esistenza della clausola delimitativa del massimale;
(b)provarne l’esistenza. Non é dunque corretto quanto sostenuto da
Groupama, ovvero che il limite del massimale “opera di pieno di
diritto”. Il limite del massimale costituisce oggetto d’una eccezione
contrattuale, che per quanto rilevabile d’ufficio esige pur sempre che
ne sia tempestivamente allegato e provato il fatto costitutivo. Infine,
deve sottolinearsi come anche nel sistema processuale anteriore alle
modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, era sì
consentito alle parti modificare domande ed eccezioni fino alla
precisazione delle conclusioni, ma non era loro consentito introdurre in

5

più tardi entro i limiti dell’art. 184 c.p.c.

corso di causa fatti nuovi, non tempestivamente dedotti (Sez. 2°,
Sentenza n. 10930 del 04-11-1993). E costituisce fatto nuovo, per
l’appunto, l’invocazione d’una clausola contrattuale che fissa il limite
del massimale in una certa misura. Da quanto esposto discende che,
del tutto legittimamente, la Corte d’Appello di Napoli, evidenziando che

grado di appello, ha omesso di ritenersi vincolata dal massimale e non
ha tenuto conto di detta eccezione, intempestivamente sollevata dalla
parte.
Il ricorso principale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
***
Con un motivo di ricorso incidentale i resistenti censurano l’impugnata
sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Secondo i ricorrenti in via incidentale
la Corte d’Appello avrebbe proceduto ad una illegittima compensazione
delle spese senza valutare essersi in presenza di domande autonome
e diverse formulate da più parti, di guisa che la valutazione sulla
condanna alle spese doveva essere operata distintamente e non in
materia unitaria. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha deciso di
compensare le spese motivando in ragione dell’accoglimento parziale
dell’appello, con ciò sottraendosi alla possibilità di un valido sindacato
di questa Corte che non può incidere sulla motivata scelta del giudice
di merito. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte il
giudice di merito non è neppure obbligato a precisare i motivi per i
quali ritiene di disporre la compensazione delle spese, atteso che
l’esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in
relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e
con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo
svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime (Cass.,
3, n. 2397 del 31/1/2008; Cass., 2, n. 4388 del 26/2/2007 “rientra nei
poteri discrezionali del giudice disporre la compensazione delle spese;

6

la compagnia aveva fatto riferimento al massimale di polizza solo in

tale statuizione deve essere congruamente motivata a meno che le
ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia non siano deducibili dalla
vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a
fondamento dell’intera decisione cui quella relativa alla compensazione
accede…”).

l’incidentale rigettato e le spese compensate. Si dispone altresì la
condanna di entrambi i ricorrenti, principale ed incidentale, al
raddoppio del contributo unificato per la reciproca soccombenza

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta
l’incidentale e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del
d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 24/4/2018

trEPOMTATo tN ,CANCSeL.

Conclusivamente il ricorso principale è dichiarato inammissibile,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA