Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18563 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 10/07/2019), n.18563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7734-2015 proposto da:

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO – ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI

DIO FATEBENEFRATELLI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

C.S., D.G.E., B.A.,

BA.ID.GE., DI.GE.ST., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio degli avvocati FELICIA

D’AMICO e ALFREDO GALASSO, che li rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

e contro

T.L., M.C., V.F., A.D.,

D’.AD.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8250/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2015 R.G.N. 11249/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 8250 depositata il 27.1.2015 la Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, accoglieva la domanda proposta dai litisconsorti indicati in epigrafe, dipendenti della struttura ospedaliera Provincia religiosa di S. Pietro – Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio, di accertamento della illegittimità della determinazione del 14.1.2009 della Direzione sanitaria centrale che, unificando le due unità Laboratorio analisi e Immunotrasfusionale, aveva disposto la costituzione di un unico turno di guardia medica notturna dei due Servizi ove venivano impegnati, a rotazione, medici addetti al Servizio immunotrasfusionale e patologi clinici addetti al Servizio Laboratorio analisi.

2. La Corte distrettuale, preso atto del giudicato interno (di rigetto) formatosi in relazione alla domanda di illegittimità proposta dai medici addetti al Servizio Immunotrasfusionale, ha osservato che l’art. 24, comma 1, lett. i) del CCNL personale dirigente medico dipendente dagli Ospedali religiosi classificati ARIS ANMIRS preclude espressamente l’adibizione dei medici addetti al Laboratorio analisi a servizi di guardia per la distinta disciplina immunotrasfusionale e il carattere di specificità della previsione pattizia vieta di applicare il principio di affinità delle discipline dettato al comma 2; a conferma ha, inoltre, osservato che la normativa vigente per il Servizio trasfusionale (D.Lgs. n. 191 del 2005, art. 8, comma 1, e All. 1, punti 3 e 4 del D.Lgs. n. 208 del 2007) conferisce un carattere di infungibilità alla disciplina immunotrasfusionale.

3. Avverso la detta sentenza la struttura ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria. I dottori C.S., Ba.Id.Ge., B.A., D.G.E., Di.Ge.St. resistono con controricorso. I dottori T.L., M.C., V.F., A.D. e D’.Ad. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del CCNL 5.2.2011 ARIS ANMIRS per avere, la Corte distrettuale, erroneamente affermato che i medici Laboratoristi non possono essere adibiti a servizio di guardia per specialità affini, dovendosi interpretare, la disposizione pattizia, ai sensi dell’art. 1363 c.c., ossia in coordinamento una proposizione con l’altra.

2. Il ricorso, prospettato con modalità conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, non appare fondato.

3. L’art. 24, del CCNL ARIS ANMIRS, recante rubrica “Servizi di guardia: aspetti organizzativi e disciplina”, dopo aver esplicitato lo scopo di perseguire maggiore efficienza nell’organizzazione del servizio di guardia, precisa che: “i) i radiologi, laboratoristi ed anestesisti possono essere adibiti a servizio di guardia solo nell’ambito della disciplina di competenza”. Aggiunge, inoltre, la clausola che: “Negli ospedali non dotati di pronto soccorso, nelle 12 ore notturne è prevista la guardia mista divisionale che viene effettuata nelle seguenti discipline: Medicina Generale e Relative Specialità Affini; Chirurgia Generale e Relative Specialità Affini; Ostetricia-Ginecologia e Affini; Pediatria, se divisione o sezione autonoma, Anestesia.

Nella guardia mista divisionale il medico esplica servizio di guardia interna nonchè servizio esterno per eventuale attività di urgenza e accettazione per la propria divisione o servizio e per le divisioni, sezioni o servizi affini alla propria disciplina.

Qualora esistano più divisioni, sezioni o servizi inerenti la stessa specialità o ad essa affini il medico presta servizio di guardia anche per questi”.

4. Tanto premesso, va osservato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato (Cass. n. 19507 del 2014, nonchè Cass. n. 6335 del 2014, 18946 del 2014).

5. Il ricorso si incentra sull’interpretazione delle espressioni recate all’art. 24, comma 1, lett. i) e comma 3, ove si prevede, da una parte, il divieto di adibire i medici “laboratoristi” a guardie estranee la disciplina di competenza e, dall’altra, la fungibilità dei medici nell’ambito di più divisioni, sezioni o servizi inerenti la stessa specialità o specialità affine, al fine di verificare la legittimità della determinazione del 14.1.2009 della Direzione sanitaria dell’ospedale che, unificando le due unità Laboratorio analisi e Immunotrasfusionale, ha disposto la costituzione di un unico turno di guardia medica notturna che vede alternarsi medici del Servizio immunotrasfusionale e patologi clinici del Servizio Laboratorio analisi.

6. Al riguardo va osservato che proprio l’interpretazione complessiva delle clausole contenute nell’art. 24 consente di ritenere che la comune intenzione delle parti sociali, in sede di enucleazione di criteri organizzativi per la presenza dei medici durante il servizio di guardia, ha considerato il criterio dell’affinità delle discipline, ma ha ritenuto di escludere espressamente dalla fungibilità alcune specialità (radiologi, laboratoristi, anestesisti).

7. Invero, come correttamente sottolineato dalla sentenza impugnata, il principio, di carattere generale, sancito dall’art. 24, penultimo comma in base al quale è prevista la guardia per specializzazioni affini, incontra una specifica deroga con riguardo a determinate specializzazioni, medici “che possono essere adibiti a servizio di guardia solo nell’ambito della disciplina di competenza” e, la correttezza dell’esegesi negoziale è confermata dal rilievo che, ordinando in senso contrario, la limitazione di cui al comma 1, lett. i) non avrebbe, nel complesso della regolamentazione, alcun significato.

8. Si tratta di interpretazione che enuclea il significato della clausola proprio mediante l’utilizzo di tutti i canoni interpretativi e alla quale il ricorrente oppone la propria, senza, però, dare reale contezza di errori nell’applicazione dei canoni ermeneutici da parte della Corte territoriale, ma richiamando elementi esterni alla clausola collettiva (ossia il decreto del Ministero della Sanità).

9. Invero, anche la censura sul fatto che si debba considerare il D.M. Sanità 31 gennaio 1998 – che si assume asseritamente contraddittorio con l’interpretazione restrittiva della clausola collettiva – non si confronta con gli atti normativi, di più recente adozione (indicati dalla Corte distrettuale: D.Lgs. n. 191 del 2005, art. 8, comma 1, e All. 1, punti 3 e 4 del D.Lgs. n. 208 del 2007) in base ai quali i medici addetti al Servizio transfusionale hanno necessità di titoli formativi specifici, che richiedono un continuo aggiornamento, traendosi da ciò ulteriore conferma della inopportunità – ben soppesata dalle parti sociali ed espressamente indicata – di adibire i patologi clinici addetti al Servizio Laboratorio analisi al Servizio immunotrasfusionale.

8. Va, dunque, espresso il seguente principio di diritto: l’art. 24, comma 1, lett. i) del CCNL personale dirigente medico dipendente dagli Ospedali religiosi classificati ARIS ANMIRS 5.2.2011 va interpretato nel senso che i medici laboratoristi non possono essere adibiti a servizio di guardia per specialità affini.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

10. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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