Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18563 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. II, 07/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 07/09/2020), n.18563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20082/2019 proposto da:

C.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Della

Colletta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo

in Belluno – via J. Tasso 7;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro p.t. Commissione

Territoriale competente per il riconoscimento della protezione

internazionale di Verona – sez. di Treviso, istituzionalmente

rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in

Venezia;

– resistente –

Avverso il decreto n. 4512/2019 emesso dal Tribunale di Venezia –

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione

Europea – in data 27.05.2019 e notificato il 27.05.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso che il sig. C.O., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – sez. di Treviso;

– il ricorrente ha quindi impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Venezia di riconoscere la protezione internazionale, quella sussidiaria e la protezione umanitaria;

– per ottenere la protezione richiesta il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria poichè i suoi zii minacciavano di bruciarlo vivo in quanto il sacerdote del tempio animista aveva attribuito a lui, alla madre e ai suoi fratelli il decesso del padre;

– il tribunale di Venezia ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 26/06/2019 ed affidato a quattro motivi afferenti la motivazione del provvedimento, a cui resiste il Ministro con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– rileva preliminarmente il collegio che il ricorso è inammissibile per mancanza nella procura della data che ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, deve essere successiva a quella della comunicazione del decreto impugnato;

– a questo riguardo, occorre ricordare che questa Corte ha già statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 (Cass. 17717/2018; Cass. 30620/2019) e, in fattispecie analoga (Cass. 30620/2019) ha concluso per l’inammissibilità della “procura su foglio separato e spillato in calce, ma niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna”;

– ciò posto, come già sostenuto (cfr. Cass. n. 1047/2020) in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indica la data in cui essa è conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria;

– poichè nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore ed apposta a margine del ricorso in cassazione non contiene la data del rilascio e l’autentica del difensore si riferisce alla sola sottoscrizione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– atteso l’esito sfavorevole il ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, va condannato alle spese di lite come liquidate in dispositivo;

– con la dichiarazione di inammissibilità si dà atto che sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese a favore del controricorrente che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito ed oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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