Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18562 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18562 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 27780-2016 proposto da:
POMA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio
dell’avvocato BRUNO BIANCHI, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ;
– intimata –

2018
1315

avverso

la

sentenza

n.

3483/2016

della

CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA

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Data pubblicazione: 13/07/2018

MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE

che ha chiesto il rigetto;

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FATTI DI CAUSA
Il geometra Massimiliano Poma convenne davanti al Tribunale di Pavia
la soc. Reale Mutua di Assicurazioni per sentir dichiarare l’operatività
della garanzia per la responsabilità civile professionale in relazione ad
attività di preventivazione e rendicontazione di direzione tecnica

residenziali siti in Garlasco e in Castel Goffredo di Mantova.
Il Tribunale dichiarò la domanda inammissibile per mancanza di
interesse ad agire, dal momento che la Damiani Costruzioni s.r.l. non
aveva ancora agito in giudizio nei confronti del Poma con formale
richiesta di risarcimento del danno, di guisa che l’interesse del Poma
mancava dei requisiti di concretezza ed attualità.
Alla Corte d’Appello di Milano il Poma chiese di riconoscere la
sussistenza del proprio interesse ad agire derivante dalla formulata
richiesta di danni da parte di Damiani Costruzioni s.r.l. e di sentir
dichiarare l’operatività della garanzia assicurativa.
La Reale Mutua di Assicurazioni si è costituita nel giudizio di appello
contestando che l’attività di direzione tecnica dei cantieri svolta dal
Poma rientrasse nelle competenze professionali del geometra ai sensi
dell’art. 16 R.D. n. 274/1929 che menziona esplicitamente il progetto,
la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili, tali non essendo
certamente le costruzioni affidate all’appellante. La Corte d’Appello di
Milano con sentenza del 21/9/2016, per quanto ancora rileva in questa
sede, ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire derivante dalla
richiesta di danni presentata dal legale della Damiani Costruzioni e, nel
merito, ha rigettato l’appello ritenendo che gli adempimenti richiesti al
Poma, oltre a travalicare le competenze specifiche del geometra,
trattandosi di costruzioni di rilevanti dimensioni, erano stati
espressamente esclusi dai rischi previsti dall’art. 3.2 della polizza che,
per l’appunto escludeva dall’assicurazione “le perdite pecuniarie

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relativa a commesse per la costruzione e la ristrutturazione di edifici

causate da attività di progettazione e direzione dei lavori”. Il giudice ha
rigettato l’appello e compensato le spese.
Avverso la sentenza Massimiliano Poma propone ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo illustrato da memoria. Il P.G. ha depositato
le proprie conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

Con l’unico motivo si denuncia l’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 16 del Regio
Decreto 11 febbraio 1929 n. 274. Falsa applicazione dell’art. 3.2, n. 18,
della polizza assicurativa oggetto di causa.
Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata avrebbe erroneamente
attribuito al geom. Poma l’espletamento di attività travalicanti le
competenze specifiche della categoria professionale dei geometri con
particolare riguardo alla formulazione del preventivo dei costi di
costruzione e della direzione tecnica, pianificazione e controllo delle
commesse, riferito a costruzioni di rilevanti dimensioni, traendo
conseguenze errate dalla lettera della legge che prevede una
responsabilità del geometra solo per attività prestate nei confronti di
costruzioni civili di modeste dimensioni.
L’attività di contabilità del Poma, limitata al solo rendiconto finale,
caratterizzava l’incarico per un adempimento circoscritto e ben diverso
rispetto alle finalità proprie della contabilità di cantiere, riservata
all’ufficio del direttore dei lavori con evidente eccedenza rispetto alle
previsioni dell’art. 16 lett. n) R.D. n. 274 del 1929.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’impugnata sentenza, l’incarico
del Poma doveva ritenersi limitato all’attività contabile espressamente
menzionata della rendicontazione, di per sé sola insufficiente a
configurare la contabilità di cantiere.
Il motivo è inammissibile. L’indagine intesa ad accertare se una
costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta,
rientrante quindi nella competenza professionale dei geometri, è un

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RAGIONI DELLA DECISIONE

accertamento di fatto nel quale il Giudice valuta una serie di elementi
che gli consentono di ritenere il proprio apprezzamento circoscritto nei
limiti del R.D. n. 274/1929, ovvero di oltrepassare detti limiti.
In quanto accertamento di merito esso non può trovare accesso dinanzi
a questa Corte. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel

della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si
traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di
merito, onde la possibilità di censurare tale accertamento in sede di
legittimità, a parte l’ipotesi in cui la motivazione sia così inadeguata da
non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel
giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato
contenuto, è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche,
violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione nel ricorso
per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da
esse discostato, poiché, in caso contrario, la critica alla ricostruzione
del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di
un’interpretazione diversa. In altri termini, il ricorso in sede di
legittimità,

riconducibile,

in

linea

generale,

al

modello

dell’argomentazione di carattere confutativo, laddove censuri
l’interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata, non
può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile,
dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione
adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione)
dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti
dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche
implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e
non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato
diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di
giustificazione prospettate come più congrue” (Cass. n. 18375 del

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senso che “in materia di interpretazione del contratto, l’accertamento

23/08/2006; Cass., 3, n. 13968 del 14/06/2007; Cass., 2, n. 736 del
27/01/1988; Cass., 2, n. 4781 del 27/07/1988).
Ne consegue la inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle
spese per la mancata attività difensiva della controparte. Si dispone la
condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 24/4/2018
Il rcl_ente

P.Q.M.

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